Corte di giustizia UEsentenzaDecisione del 26 febbraio 1987
Corte di giustizia UE/1987
ECLI:EU:C:1987:114
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61986C0005 - IT
Avviso legale importante
|
61986C0005
Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 26 febbraio 1987. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 5/86.
raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 01773
Conclusioni dell avvocato generale
++++
[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
I - 1 . Con il presente ricorso si fa carico al regno del [OSCURATO:PERSONA] di non aver messo in atto la decisione non contestata, in data 27 giugno 1984 ( 1 ), con la quale la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dichiarava che l' aiuto concesso sotto forma di partecipazione al capitale di un' impresa privata era incompatibile con il mercato comune ai sensi dell' art . 92 del trattato CEE .
II - 2 . La lite verte quindi sulle modalità di rimborso di questa partecipazione . Durante la fase scritta si è prospettato il problema se la necessità di procedere alla liquidazione dell' impresa implicasse l' impossibilità di porre in atto la decisione della [OSCURATO:PERSONA] .
3 . A questo proposito, in una causa analoga avete precisato che :
"Il fatto che, a causa della situazione finanziaria dell' impresa, le autorità belghe non potessero recuperare la somma versata non costituisce impossibilità di esecuzione, poiché lo scopo perseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] era la soppressione dell' aiuto, scopo che, come ammette il governo belga, poteva essere raggiunto mediante la liquidazione della società, liquidazione che le autorità belghe potevano provocare nella loro qualità di azionisti o di creditori" ( 2 ).
4 . Il governo belga ha preso atto della vostra giurisprudenza . Aveva instaurato un procedimento di liquidazione, ma il suo rappresentante ci ha testé comunicato all' udienza che si stava giungendo ad una soluzione più felice, cioè il riacquisto da parte dell' impresa della partecipazione dello Stato belga .
5 . Ciò non toglie che finora l' aiuto litigioso non è stato ancora restituito . Di conseguenza, l' inosservanza persiste .
III - 6 . Concludo quindi che :
- si dichiari che il regno del [OSCURATO:PERSONA], non essendosi conformato alla decisione che dispone la soppressione di un aiuto concesso ad un' impresa, è venuto meno ad un obbligo che gli incombe a norma degli artt . 5, 92, 93 e 189, 4° comma, del trattato,
- le spese siano poste a carico dello Stato convenuto .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) GU L 283 del 27.10.1984, pag . 42 .
( 2 ) Sentenza 15 gennaio 1986, causa 52/84, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee / regno del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 89, punto 14 della motivazione .