Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 35920/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ius novorum nel giudizio di appello (Cass. Sez.

U, 12310/2015).

Difatti, se il principio affermato è che «la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali» (Cass. Sez.

U, 12310/2015; conf.

Cass. Sez.

U, 22404/2018; cfr. Cass. 4322/2019, 31078/2019, 20898/2020, 27620/2020, 3127/2021, 4031/2021, 9668/2021, 5631/2023), ne consegue che a maggior ragione è ammissibile la semplice precisazione della domanda, avuto riguardo alle singole operazioni ritenute inefficaci, con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., come è avvenuto nel caso di specie, secondo quanto accertato dalla corte d’appello.

E’ appena il caso di aggiungere che, in una vicenda analoga a quella in esame, questa Corte ha chiarito che, nel processo civile di cognizione, ciò che rende addirittura ammissibile l'introduzione in giudizio, da parte dell'attore, di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere – oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. – «è il carattere della teleologica "complanarità"», nel senso che tale diritto deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, riguardare le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi perciò incompatibile con il diritto per primo azionato (Cass. 18546/2020, di conferma della F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 27930/2018 Numero sezionale 4701/2023 Numero di raccolta generale 35920/2023 decisione che, in un giudizio promosso per la declaratoria di Data pubblicazione 22/12/2023 inefficacia di pagamenti ex art. 44 l.fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).

3.2. – Il secondo mezzo appare inammissibile per difetto di autosufficienza in ordine al motivo di appello sul quale vi sarebbe stata omessa pronuncia (che non risulta dalla sentenza impugnata), salvo interpretare lo stesso come sostanziale riproposizione delle censure veicolate dal primo, nel qual caso il relativo rigetto risulta assorbente.

3.3. – Il terzo motivo è invece fondato e va accolto.

Invero, la corte territoriale non risulta essersi confrontata con il rilievo della Banca per cui il CTU aveva descritto le operazioni in data 10 marzo e 25 marzo 2008 come «movimenti in c/c relativi agli accrediti del [OSCURATO:PERSONA].Ba. appartenenti alla categoria “S.B.F.

V.M.”, ovvero [OSCURATO:PERSONA]», spiegando che con le Ri.Ba. al SBF «la banca accredita l’importo degli effetti, prima di averne verificato l’effettivo incasso, salvo poi stornare l’accredito in caso di mancato pagamento da parte del debitore», con la conseguenza che «l’importo degli effetti è messo a disposizione del cliente solo al momento della scadenza (più i giorni banca), senza alcuna anticipazione del credito».

A fronte di simili precisazioni contenute nell’elaborato peritale, i giudici di merito avrebbero dovuto subordinare la condanna della Banca alla restituzione delle somme in questione alla verifica del loro effettivo incasso da parte della medesima.

3.4. – Il quarto motivo è invece inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non risulta che la questione da esso veicolata sia stata oggetto di un motivo d’appello, mentre è certo che la corte territoriale non l’abbia esaminata.

4. – All’accoglimento del ricorso nei sensi sopra indicati segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ius novorum nel giudizio di appello (Cass. Sez. U, 12310/2015). Difatti, se il principio affermato è che «la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali» (Cass. Sez. U, 12310/2015; conf. Cass. Sez. U, 22404/2018; cfr. Cass. 4322/2019, 31078/2019, 20898/2020, 27620/2020, 3127/2021, 4031/2021, 9668/2021, 5631/2023), ne consegue che a maggior ragione è ammissibile la semplice precisazione della domanda, avuto riguardo alle singole operazioni ritenute inefficaci, con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., come è avvenuto nel caso di specie, secondo quanto accertato dalla corte d’appello. E’ appena il caso di aggiungere che, in una vicenda analoga a quella in esame, questa Corte ha chiarito che, nel processo civile di cognizione, ciò che rende addirittura ammissibile l'introduzione in giudizio, da parte dell'attore, di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere – oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. – «è il carattere della teleologica "complanarità"», nel senso che tale diritto deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, riguardare le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi perciò incompatibile con il diritto per primo azionato (Cass. 18546/2020, di conferma della F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 27930/2018 Numero sezionale 4701/2023 Numero di raccolta generale 35920/2023 decisione che, in un giudizio promosso per la declaratoria di Data pubblicazione 22/12/2023 inefficacia di pagamenti ex art. 44 l.fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). 3.2. – Il secondo mezzo appare inammissibile per difetto di autosufficienza in ordine al motivo di appello sul quale vi sarebbe stata omessa pronuncia (che non risulta dalla sentenza impugnata), salvo interpretare lo stesso come sostanziale riproposizione delle censure veicolate dal primo, nel qual caso il relativo rigetto risulta assorbente. 3.3. – Il terzo motivo è invece fondato e va accolto. Invero, la corte territoriale non risulta essersi confrontata con il rilievo della Banca per cui il CTU aveva descritto le operazioni in data 10 marzo e 25 marzo 2008 come «movimenti in c/c relativi agli accrediti del [OSCURATO:PERSONA].Ba. appartenenti alla categoria “S.B.F. V.M.”, ovvero [OSCURATO:PERSONA]», spiegando che con le Ri.Ba. al SBF «la banca accredita l’importo degli effetti, prima di averne verificato l’effettivo incasso, salvo poi stornare l’accredito in caso di mancato pagamento da parte del debitore», con la conseguenza che «l’importo degli effetti è messo a disposizione del cliente solo al momento della scadenza (più i giorni banca), senza alcuna anticipazione del credito». A fronte di simili precisazioni contenute nell’elaborato peritale, i giudici di merito avrebbero dovuto subordinare la condanna della Banca alla restituzione delle somme in questione alla verifica del loro effettivo incasso da parte della medesima. 3.4. – Il quarto motivo è invece inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non risulta che la questione da esso veicolata sia stata oggetto di un motivo d’appello, mentre è certo che la corte territoriale non l’abbia esaminata. 4. – All’accoglimento del ricorso nei sensi sopra indicati segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b
Sentenza Cassazione n. 35920/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris