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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08012/2026

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o la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 10 /0 9 / 1964 , avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 24 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione di Foggia ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la revoca e/o la sospensione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo contenuto nella sentenza del Pretore di Lucera, sezione distaccata di Apricena, in data 27 ottobre 1997 e irrevocabile il 19 novembre 1997. 2.La ricorrente denuncia la violazione di legge, e precisamente dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 9 della legge regionale n. 7 del 1998, degli art. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927, del regolamento regionale n. 4 del 2020 in relazione alla valutazione prognostica dei tempi di definizione del procedimento di sdemanializzazione in sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato.

La prospettazione difensiva, relativa esclusivamente alla procedura di sdemanializzazione, non si confronta affatto con l’ampia ed esauriente motivazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che ha avuto a oggetto non solo l’analisi dell’uso civico ma anche, e soprattutto, l’insanabilità dell’abuso edilizio. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha infatti osservato che, anche ammessa la conclusione favorevole della procedura di affrancamento dell’uso civico, la sanatoria è comunque impossibile per una serie di ragioni non contestate dalla ricorrente: a) l’istanza di sanatoria non è stata presentata nei novanta giorni dall’ordine di demolizione emesso dall’ufficio tecnico comunale in data 13 aprile 1995, ma solo il 22 agosto 2022; b) non è stata evasa positivamente nei successivi sessanta giorni e il silenzio rifiuto non è stato oggetto di impugnazione; b) l’immobile ricade all’interno del Parco nazionale del Gargano, area interessata dal vincolo paesaggistico, dal vincolo ambientale del sito di importanza comunitaria, e di zona a protezione speciale nonché dal vincolo P.P.T.R. 612 BP-Territori costieri.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è ineccepibile.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 10 /0 9 / 1964 , avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 24 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione di Foggia ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la revoca e/o la sospensione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo contenuto nella sentenza del Pretore di Lucera, sezione distaccata di Apricena, in data 27 ottobre 1997 e irrevocabile il 19 novembre 1997. 2.La ricorrente denuncia la violazione di legge, e precisamente dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 9 della legge regionale n. 7 del 1998, degli art. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927, del regolamento regionale n. 4 del 2020 in relazione alla valutazione prognostica dei tempi di definizione del procedimento di sdemanializzazione in sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato. La prospettazione difensiva, relativa esclusivamente alla procedura di sdemanializzazione, non si confronta affatto con l’ampia ed esauriente motivazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che ha avuto a oggetto non solo l’analisi dell’uso civico ma anche, e soprattutto, l’insanabilità dell’abuso edilizio. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha infatti osservato che, anche ammessa la conclusione favorevole della procedura di affrancamento dell’uso civico, la sanatoria è comunque impossibile per una serie di ragioni non contestate dalla ricorrente: a) l’istanza di sanatoria non è stata presentata nei novanta giorni dall’ordine di demolizione emesso dall’ufficio tecnico comunale in data 13 aprile 1995, ma solo il 22 agosto 2022; b) non è stata evasa positivamente nei successivi sessanta giorni e il silenzio rifiuto non è stato oggetto di impugnazione; b) l’immobile ricade all’interno del Parco nazionale del Gargano, area interessata dal vincolo paesaggistico, dal vincolo ambientale del sito di importanza comunitaria, e di zona a protezione speciale nonché dal vincolo P.P.T.R. 612 BP-Territori costieri. La motivazione dell’ordinanza impugnata è ineccepibile. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
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