CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la senl:enza del 6.11.2018 con cui il GIP del Tribunale del capoluogo emiliano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di furto aggravato, truffa informatica, tentata estorsione ed utilizzo indebito di carta di pagamento, a lui contestati ai capi 1), 2), 4) e 5) dell'imputazione per cui, ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, operata la riduzione per la scelta del rito premiale, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in cui favore aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutive; 2. ricorre per cassazione il difensore del Buonocore articolando due motivi: 2.1 con il primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento ai capi 2) e 4) cod. pen. e vizio di motivazione: quanto al capo 2) rileva che ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 640ter cod. pen. non è sufficiente che siano state eseguite operazioni di spostamento del denaro attraverso sistemi informatici ma è necessario che l'agente sia intervenuto sul funzionamento del sistema con condotta che non può ritenersi integrata dalla mera alterazione della password; richiama la giurisprudenza di questa Corte in merito alla appropriazione indebita di dati informatici da un computer aziendale nonché sul rapporto tra il delitto di truffa e quello di appropriazione indebita in cui andava ricondotta la azione dell'imputato nell'appropriarsi del dispositivo 0.T.P.; quanto al capo 4), segnala che con l'atto di appello la difesa aveva chiesto di qualificare la condotta ivi descritta ai sensi dell'art. 610 cod. pen. poiché la titubanza della D'[OSCURATO:PERSONA] era stata semmai dovuta al timore di costei che il marito apprendesse della relazione con l'imputato la cui condotta era d'altra parte finalizzata esclusivamente ad indurre la donna a ritirare la denuncia, con conseguente riqualificazione del fatto in termini di violenza privata; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai capi 1), 2) e 5): richiama passi della motivazione in cui Ma Corte di Appello ha ripetutamente sollevato dubbi sulla attendibilità della persona offesa, per poi tuttavia fondare la sua decisione sulle dichiarazioni di costei che avrebbero invece dovuto essere sottoposte ad un vaglio particolarmente attento anche alla luce dell'interesse patrimoniale versato nel processo; quanto al capo 1), allora, rileva come la Corte di Appello abbia collegato la sottrazione della chiave O.T.P. ad una cena in pizzeria che sarebbe avvenuta il 26.8.2014 laddove la D'[OSCURATO:PERSONA], sentita dal GUP, non era stata in grado di essere precisa su quel particolare, avendo parlato del 28, 29 o 30 agosto, tanto che la Corte ha finito con l'ipotizzare che la sottrazione potesse essere avvenuta in un altro momento dello stesso 28 agosto di cui, tuttavia, non vi è traccia negli atti processuali pur avendo la stessa D'[OSCURATO:PERSONA] specificato le occasioni di incontro con l'imputato; osserva che l'incertezza sull'episodio descritto al capo 1) è destinata a riflettersi su quello delineato al capo 2); quanto al capo 5), segnala che la D'[OSCURATO:PERSONA] aveva sporto denuncia nel luglio del 2015 per prelievi di denaro che sarebbero avvenuti nel gennaio pur precisando di essere sempre rimasta in possesso della carta di pagamento tanto che la stessa parte civile non riusciva a spiegarsi come il Buonocore avesse potuto eseguire i pagamenti ed i prelievi; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che la sentenza impugnata ha motivato su tutte le questioni devolute con l'atto di appello in termini immuni da vizi logici; 4. la difesa ha trasmesso una memoria con cui, preso atto delle conclusioni del PG, insiste in particolare sul motivo concernente la erroneità della sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha confermato la qualificazione della condotta contestata sub 4) in termini di tentata estorsione piuttosto che, in assenza di un profilo di vantaggio patrimoniale, in termini di tentata violenza privata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. L'imputato era stato chiamato a rispondere, ed è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di giudizio ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di furto aggravato (perché si sarebbe impossessato della chiavetta O.T.P. della BNL relativa al conto corrente 001458 di pertinenza della persona offesa sottraendola alla D'[OSCURATO:PERSONA] che la custodiva nella borsetta unitamente ai codici segreti relativi al conto); del delitto di frode informatica aggravata perché, "intervenendo senza diritto su dati e su informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico ..." utilizzando la chiavetta O.T.P. per generare una password e utilizzando i dati bancari indicati nella custodia per eseguire un bonifico dal conto 001458 della D'[OSCURATO:PERSONA] al suo conto corrente di importo di Euro 14.501"; del delitto di tentata estorsione perché avrebbe usato violenza e minaccia per indurre la D'[OSCURATO:PERSONA] a non sporgere denuncia e a non richiedere la restituzione delle somme sottrattele e, infine, del reato di cui all'art. 55 D. Lg.vo 231 del 2007 (ora art. 493ter cod pen.) per avere indebitamente utilizzato la carta di credito della persona offesa effettuando prelievi dal conto di costei. Come già accennato, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito per cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, occorre tener conto del fatto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia mediante la adozione degli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale cui far riferimento per vagliare la "tenuta" della decisione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615 - 01 in cui la Corte ha spiegato che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata; Sez. 3, Sentenza n. 10163 del 01/02/2002., Lombardozzi, Rv. 221116 - 01). 1. Tanto premesso, e passando all'esame dei singoli motivi di ricorso, deve prendersi atto della infondatezza del primo con cui la difesa contesta la riconducibilità delle condotte ascritte e ritenute a carico del Buonocore al paradigma del delitto di frode informatica e, quanto al capo 4), a quello di tentata estorsione. Non è allora inutile chiarire che l'allegazione del vizio di violazione di legge non deve essere confusa con la contestazione del giudizio di responsabilità, ovvero con il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - così come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. 1.1 Tanto premesso, la ricostruzione della vicenda risultante dalle due sentenze di merito consente in primo luogo di confermare la correttezza dell'inquadramento della condotta del Buonocore nell'ambito del paradigma disegnato dall'art. 640ter cod. pen.. Questa Corte ha avuto modo di chilarire, in più occasioni, che il reato di frode informatica si differenzia dal reato di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema (Sez. 2 - , Sentenza n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 - 01; Sez. 2, Sentenzia n. 41435 del 09/06/2016, Valenza, Rv. 268270 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 44720 del 11/11/2009, Gabriellini, Rv. 245696 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 3065 del 04/10/1999, PM e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214942 - 01). È stato perciò ravvisato il delitto di frode informatica nella condotta di colui il quale si sia introdotto in un sistema di "home banking" utilizzando le credenziali e la identità informatica di altro soggetto cui le abbia carpite (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 23760 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279585 - 01, resa dalla Corte in una fattispecie di frode informatica commessa in danno di titolare di carta banco posta in epoca antecedente alla introduzione del comma terzo dell'art. 640ter cod. pen., nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto il concorso formale dei reati di cui agli artt. 640- ter e 494 cod. pen.; cfr., anche, Sez. 2,, Sentenza n. 50140 de113/10/2015, Rizzo, Rv. 265565 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 26229 del 09/05/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270182 - 01). Già la sentenza di primo grado aveva ripercorso la denuncia della D'[OSCURATO:PERSONA] la quale aveva riferito che, nel luglio del 2014, era entrata in contatto (tramite Facebook) con un suo ex fidanzato (Buonocore) con cui, dopo vari contatti anche telefonici, aveva deciso di incontrarsi a cena; era stato in quella occasione, aveva proseguito la denuncia, che la donna avrebbe confidato all'imputato che stava separandosi e che voleva iniziare una nuova vita ragion per cui aveva bisogno di un conto corrente bancario e di un mutuo che il Buonocore si era dichiarato disponibile ad aiutarla a procurarsi, così essendo riuscito ad ottenere dalla persona offesa i suoi dati personali e gli estremi del documento di identità e della posta elettronica. Secondo i giudici di merito, era stato proprio attraverso la chiavetta OTP, sottratta alla donna, che il Buonocore era stato in grado di generare una password ed in tal modo introdursi nel sistema home banking della D'[OSCURATO:PERSONA] trasferendo la somma di Euro 14.501,00 con condotta, come si è visto, tale da integrare la norma incriminatrice evocata nella imputazione. 1.2 Quanto alla configurabilità del delitto di tentata estorsione, la difesa replica la censura già articolata con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta del tutto appagante in fatto e, per altro verso, corretta in diritto: ha spiegato, infatti, che "... diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, le minacce rivolte da [OSCURATO:PERSONA] a D'[OSCURATO:PERSONA] erano finalizzate a farla desistere dal proposito di denunciarlo all'autorità qualora egli non avesse dato corso alla immediata restituzione delle somme di denaro fraudolentemente ottenuta, come dalla stessa richiestogli non appena scoperti gli ammanchi sul proprio conto corrente, con conseguente e implicito danno patrimoniale per la persona che senza la denuncia non le avrebbe mai conseguite"; in definitiva, quindi, i giudici di merito hanno considerato che l'intento perseguito dal Buonocore non era tanto quello di far desistere la D'[OSCURATO:PERSONA] dal denunciarlo quanto, piuttosto, dall'intraprendere iniziative giudiziarie volte a recuperare la somma di cui si era impossessato. In tal modo, il motivo di ricorso, pur prospettando una questione in diritto concernente la qualificazione della condotta, finisce con l'impattare con la ricostruzione del fatto operata nelle due sentenze di merito in termini invece idonei a ricondurlo nella fattispecie incriminatrice di cui al combinato disposto degli artt.56 e 629 cod. pen.. 2. Il secondo motivo contiene, a sua volta, censure non consentite in questa sede. E' appena il caso di ribadire che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata e convincente - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., ri. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Ella, Rv. 229369). I rilievi contenuti nel secondo motivo del ricorso finiscono, invero, per proporre in questa sede le medesime questioni di merito che erano già state dedotte con l'atto di appello ed affrontate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e, per altro verso, saldamente ancorata alle risultanze processuali di cui si è dato puntuale atto. Sul capo 1), infatti, la Corte ha spiegato che, seppure la D'[OSCURATO:PERSONA] non era riuscita ad individuare con esattezza il momento, il luogo e le circostanze del furto, è anche vero che la condotta "... può essere attribuita con sicurezza all'imputato"; ciò in quanto era emerso che la D'[OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva aperto un conto su una "home banking" con tutti i dati necessari ad operare e che custodiva nella borsetta e di cui si era in realtà disinteressata per poi avvedersi, nell'ottobre, di un bonifico di Euro 14.501 eseguito il 28.8.2014 a favore del [OSCURATO:PERSONA], accorgendosi in quel momento della sparizione della chiavetta e di parte della documentazione; i giudici di merito hanno sottolineato che il Buonocore era l'unico a conoscenza della avvenuta concessione, alla persona offesa, di un finanziamento Findomestic dell'ammontare di 15.000 Euro che, anzi, l'imputato aveva aiutato la donna a richiedere. Le due sentenze di merito hanno inoltre ben chiarito che la D'[OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente ipotizzato che la sottrazione della chiavetta fosse avvenuta il 26.8.2014 quando i due erano andati in pizzeria a festeggiare la erogazione del finanziamento ma che, in ogni caso, la banc:a le aveva riferito che il bonifico era avvenuto tramite operazione di "home banking" con la chiavetta che le era stata sottratta.In maniera perciò assolutamente logica e lineare la Corte di Appello ha potuto concludere nel senso della sostanziale irrilevanza della incapacità della donna di ricordare con precisione la occasione in cui il Buonocore avesse potuto impossessarsi della chiavetta dal momento che, da ultimo, lo stesso imputato aveva ammesso di aver proceduto ad accreditarsi la somma aggiungendo che mai, nel corso del processo, il Buonocore aveva potuto fornire elementi concreti per sostenere la tesi secondo cui il trasferimento di denaro si era risolto in un prestito "tra amanti". In definitiva, dunque, la Corte ha affrontato la doglianza difensiva motivando il proprio convincimento sulla scorta di considerazioni assolutamente puntuali in fatto ed immuni da profili di manifesta illogicità o d . travisamento della prova. Allo stesso modo si deve ritenere, quanto al capo 5) relativo all'indebito utilizzo della carta di pagamento: dalla lettura delle due sentenze di merito si apprende che la persona offesa aveva spiegato che si trattava di una carta "revolving" (rilasciatale da AGOS in occasione della richiesta - cui aveva proceduto con l'aiuto del Buonocore - di finanziamento che non le era stato tuttavia concesso e che sarebbe stato invece erogato da Findomestic) con un fido iniziale di 2.000 Euro e pagamento rateale mensile di 60 Euro da lei mai utilizzato e di cui non aveva, perciò, mai controllato i movimenti. Anche sul punto, la Corte (come, invero, in termini ancora più stringenti aveva fatto il Tribunale) ha spiegato che non rileva il fatto c:he non fosse stato chiarito come il Buonocore fosse riuscito ad eseguire i prelievi, essendo pacifico che essi fossero attribuibili a lui sulla base delle dichiarazioni della persona offesa "... e del raffronto tra la documentazione bancaria afferente i movimenti della carta AGOS e quella afferente i movimenti del conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Bologna e riferibile all'imputato (fg. 127-137 fascicolo PM)"; ha fatto presente, infatti, che i prelievi erano stati eseguiti per lo più presso la Carisbo di [OSCURATO:PERSONA], luogo di residenza dell'imputato, e che lo sportello 2272 è proprio quello ove l'imputato ha eseguito una serie di prelievi dal proprio conto corrente per svuotarlo dei 14.501 accreditati il 28 agosto con il bonifico dal conto della D'[OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, la riconducibilità all'imputato dei prelievi eseguiti sul conto della D'[OSCURATO:PERSONA] è stata correttamente affermata sulla scorta di una serie di elementi in grado di fondare una prova logica assolutamente solida e cori cui, nel contempo, il ricorso non si confronta.3. Il rigetto del ri