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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19580/2026

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verso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18/11/2024,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso,sentiti i difensori comparsi, i quali hanno insistito nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 18/11/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per ilreato detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti(capo 31, limitatamenteall’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e 42,limitatamente alle cessioni del 03/10/2010 e del17/10/2010), con esclusione della aggravante di cui all’art. 416-bis. 1, primo comma, cod.pen. e la recidiva, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, e GiustinoImproda per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso camorristico (clan deiCasalesi) fino al gennaio 2011 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6, cod.pen.- capo 1), tentata estorsione aggravata dal metodo e dall’agevolazione mafiosa (capo6), associazione a fini di spaccio di stupefacenti aggravata dal metodo e dall’agevolazionemafiosa (capo 25), detenzione di stupefacenti a fini di spaccio aggravata dall’agevolazionemafiosa (capo 31) limitatamente all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconosciuta l’attenuante di cuiall’art. 74, comma 7, d.p.r. 309/90 equivalente alle contestate aggravanti di cui al capo 25),concessa altresì l’attenuante di cui all’art. 416 bis.1 comma 3, cod. pen.; fatti commessi inTeverola e Aversa tra agosto-ottobre 2010 e il 2011.2.

Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per Cassazione i difensori degliimputati, presentando due ricorsi distinti per [OSCURATO:PERSONA] e un ricorso per [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il primo ricorso, a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi.2.1.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità; assume la difesa che lasentenza impugnata avrebbe recepito quella di primo grado senza autonoma valutazione esenza analisi dei motivi di gravame, “limitandosi a riportare il contenuto di intercettazionilette, tuttavia, in ottica di colpevolezza” (p. 3 ricorso), senza analizzare la lettura alternativaofferta dalla difesa.2.1.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazioneall’omesso riconoscimento del comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90 e delle circostanzefatto, a prescindere dalla continuità della condotta, non può fondarsi sul solo dato astratto enon significativo del quantitativo, che nella specie sarebbe incerto, in quanto mai accertato inconcreto.2.2.

Il secondo ricorso, a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi.2.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per nullità della sentenza in relazioneagli artt. 187, 192, 238 bis, 605 cod. proc. pen., 42 e 110 cod. pen. in relazione ai reaticontestati; la difesa censura l’omessa valutazione dell’attendibilità intrinseca delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], l’assenza di riscontri estrinseci alla sua chiamatain correità nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e la contraddittorietà degli argomenti giuridici rispettoalle emergenze processuali su cui si fonda la penale responsabilità, quali, oltre alla specificachiamata in correità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], i dialoghi intercettati sull’utenzadel coimputato [OSCURATO:PERSONA] (convivente della [OSCURATO:PERSONA]), acquisiti attraverso perizia, e latestimonianza resa in dibattimento dal teste [OSCURATO:PERSONA](acquirente di stupefacenti); lachiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata valutata dalla Cortedi merito in modo apodittico e apparente, senza adeguata motivazione logico-giuridica,riportandosi per relationem alla sentenza di primo grado; sarebbe mancante o apparenteanche la motivazione sugli elementi costitutivi del concorso della [OSCURATO:PERSONA] nell’attività dicessione di stupefacenti del convivente [OSCURATO:PERSONA], attesa l’esclusione dell’aggravante dellamafiosità per mancanza di consapevolezza; si segnala che per altra coimputata assolta dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la convivenza non era stataritenuta indizio di partecipazione alle condotte del compagno: viene citata la conversazionen. 462 del 16/10/2010 ore 20, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui la [OSCURATO:PERSONA] interviene nellaparte finale e nella quale, senza fare riferimento alla cessione di stupefacente, si parla dellaconsegna di una somma di denaro dovuta dal [OSCURATO:PERSONA]; si cita anche il dialogo n. 490 del17/10/2010 ore 18.11 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando che, in assenza del sequestrodello stupefacente, non vale come riscontro probatorio della cessione dello stupefacente daparte della [OSCURATO:PERSONA]; quanto alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], si deduce che nonconosceva la [OSCURATO:PERSONA], dovendo pertanto escludersi che ella gli avesse ceduto dellasostanza stupefacente.2.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del reato inquello previsto dal comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90; sul punto, la difesa, evidenzia, afronte della genericità del capo di imputazione e della mancanza di sequestri, l’impossibilitàdi stabilire il quantitativo di sostanza, la percentuale di principio attivo e la tipologia, ritenutaapoditticamente cocaina, tutti elementi che avrebbero condurre a inquadrare gli episodi dispaccio nella fattispecie meno offensiva; inoltre, osserva la difesa -richiamandogiurisprudenza di legittimità sulla compatibilità tra l’attenuante di lieve entità e l’attività dispaccio non occasionale - l’imputata si sarebbe limitata a spacciare modeste quantità,circostanza attestata dalle somme indicate nei dialoghi intercettati; la sentenza impugnatasarebbe, in conclusione, apodittica e contraddittoria anche perché, mentre la [OSCURATO:PERSONA] è statacondannata a titolo di concorso, altri coimputati, per episodi delittuosi simili, sono statiprosciolti per prescrizione, essendo stata riconosciuta a loro favore l’ipotesi lieve.2.2.3.

Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 114, 133 e62 bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen.; osserva la difesa che la Corte di merito ha negato ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur essendo già state concesse dalgiudice di primo grado, che ha escluso anche la recidiva e l'aggravante mafiosa; si censural’omessa riduzione della pena irrogata, invocata dalla difesa nell'atto di appello, laddoveviene considerata ostativa la circostanza che l'imputata non avesse ammesso l'addebito, incontrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale è illegittimo il diniego dellecircostanze attenuanti generiche fondato sulla mancata confessione perché, in tal caso,verrebbe vanificato il diritto al silenzio, costituzionalmente garantito; parimenti, sarebbeassente ovvero apparente la motivazione relativa alla determinazione dell'eccessivoaumento di pena per la continuazione interna; si lamenta inoltre l’omesso riconoscimentodella partecipazione di minima importanza ai sensi dell'articolo 114 cod. pen., motivataritenendo non marginale il ruolo svolto dall’imputata, per essere stata delegata, seppure inqualità di compagna del [OSCURATO:PERSONA], alla distribuzione ai singoli acquirenti dello stupefacenteche custodiva presso l'abitazione, alla ricezione del denaro e al pagamento dei fornitori,senza considerare che l’imputata è priva di precedenti specifici e che, in base ai dialoghiintercettati, emerge una condotta dell'imputata circoscritta ad episodiche ed occasionalicessioni di stupefacente.[OSCURATO:PERSONA] Giustino3.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi.3.1.

Con i primi due motivi si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’omessoriconoscimento della attenuante speciale della collaborazione di cui all’art. 74 commasettimo, d.p.r. 309/90, nella sua massima estensione (o quanto meno come attenuantespeciale e non come norma equivalente); violazione dell’ambito di applicazione della norma,nonché dello spirito della norma che prevede l’applicabilità del comma settimo a chi abbiafornito rilevanti informazioni e si sia prodigato a far trovare i responsabili del reato.

3.1.1. Con il terzo e il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazioneall’omesso riconoscimentodell'attenuante speciale di cui all’art. 416 bis. 1, comma 1 n. 3,cod. pen. nella sua massima estensione e l’omessa motivazione sul punto; osserva la difesache entrambi i giudici di merito hanno errato nella quantificazione eccessiva della penairrogata in quanto non hanno valorizzato la scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA].3.1.2.

Con il quintomotivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti genericheex art. 62 bis cod. pen. e per non avere motivato sul punto,riportandosi semplicemente alle valutazioni del primo giudice.3.1.3.

Con il sestomotivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per l’omessa declaratoria di prescrizionein ordine ai reati di cui ai capi 6, 16, 17 e 31 dell’imputazione e omessa motivazione sulpunto; osserva la difesa che si tratta di reati risalenti al 2010 e che i giudici di merito hannoritenuto i reati apoditticamente non prescritti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, essendo statiproposti per motivi del tutto generici, aspecifici, reiterativi di censure già formulate in sede diappello e già diffusamente affrontate dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva,scevra da illogicità e giuridicamente corretta per entrambi i ricorrenti.

1.1. Premesso, quanto all’affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, che lavalutazione dei giudici di merito è conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i puntioggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati, pare opportuno richiamare i principicostantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul perimetro dello scrutinioriservato a questa Corte.1.1.2.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmenteil confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento censurato.

La mancanza dispecificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., allainammissibilità della impugnazione.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito ilprincipio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile perdifetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati irilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenzaimpugnata» (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nellostesso senso v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione).Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente lecensure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in terminiassertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nelcaso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione,per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravamenon sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv.256133-01).1.1.3.

La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi enella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, amaggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma sisiano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenzadi primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01;Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 22066 del02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499-01, non mass. sul punto).

Pertanto, il giudice di appello,in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto acompiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anchesuo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che intal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che,anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.260841-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01, non mass. sul punto).Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nelprovvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta delragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio dimotivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica,all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito,risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto delladecisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv.253445-01; Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, Costa, non mass.).[OSCURATO:PERSONA].2.

Il primo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondato, avendo la Corte di merito puntualmente dato conto, nellamotivazione, delle plurime fonti di prova, poste a base delle conferma della responsabilitàdell’imputata per i capi 31) e 42), rappresentate dalle intercettazioni telefoniche, dallachiamata in correità e dalle testimonianze degli acquirenti di stupefacente; in particolare,vengono segnalate le conversazioni intercettate sull’utenza della [OSCURATO:PERSONA] dal contenutoanche esplicito con riferimento a quantitativi e costi delle forniture (p. 8 sentenza impugnata),delle quali la difesa prospetta una diversa lettura rispetto a quella fornita dalla Corte dimerito, che, conformemente al tribunale (pp. 58-62 sentenza di primo grado),ne fornisceun’interpretazione non manifestamente illogica, in quanto tale non sindacabile in sede dilegittimità, evidenziando, altresì, che le intercettazioni trovano riscontro nelle dichiarazionisia del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] sia in quelle del teste [OSCURATO:PERSONA].

Occorre sul puntoribadire che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessaall'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione concui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Neconsegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazionediversa da quella proposta dal giudice di merito è ammissibile in sede di legittimità solo inpresenza del travisamento della prova, ossia nel caso - non ricorrente nel caso di specie - incui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risultidecisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).2.1.

Il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla attendibilità delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], di cui si censura l’omessa autonoma valutazioneda parte della Corte di merito, non è consentito in quanto non è stato devoluto con l’atto diappello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema dicognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01).Ad ogni buon conto, il motivo appare anche manifestamente infondato, trattandosi diquestione compiutamente trattata nelle sentenze di merito (pp. 14-15 sentenza di primogrado, pp. 4-5 sentenza di secondo grado), che hanno evidenziato le ampie conferme alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], valutate con motivazione non illogica oltre chegiuridicamente corretta e, quindi, non censurabile nella presente sede.2.1.1. quanto al profilo della convivenza della [OSCURATO:PERSONA] con il compagno dedito allaspaccio, si osserva che, con motivazione non censurabile, i giudici di merito (pp. 51-61sentenza di primo grado, pp. 7-9 sentenza impugnata) hanno argomentato senza alcunprofilo contraddittorio o manifestamente illogico, il concorso dell’imputata con il conviventeTemporale nella detenzione e cessione dello stupefacente, compresa anche l’attività diriscossione del prezzo delle forniture, come emerso dal contenuto delle intercettazionitelefoniche, confermate dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e degli acquirenti dellasostanza; emergenze istruttorie delle quali la difesa cerca di fornire una non consentitalettura alternativa, senza confrontarsi con la motivazione, sul punto, della Corte di merito,che ha fatto buon governo dei principi – qui da ribadire – in materia di concorso di personenel reato, conspecifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, che - a differenza dellaconnivenza non punibile, connotata da un comportamento meramente passivo - postula unconsapevole contributo del convivente, come quello realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], risultataparticolarmente attiva ed inserita nel circuito criminale, tanto da essere ben conosciuta dafornitori ed acquirenti con i quali aveva un contatto diretto (v. p. 9 sentenza impugnata) (trale altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280244.

In linea, tra le molte nonmassimate, Sez. 3, n. 40767 del 23/5/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 39574 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Imarane).

Del tutto inconferente, poi, è il richiamo alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA](assolta dal tribunale in quanto il rapporto di convivenza non è stato ritenuto indizio diconcorso nelle condotte del compagno), trattandosi di caso diverso e del tuttogenericamente citato.

2.2. I motivi comuni ai due ricorsi che lamentano il mancato riconoscimento dell’ipotesidi cui al comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90 sono non consentiti e, comunque,manifestamente infondati.

I difensori anche in tal caso sollecitano una lettura alternativadelle emergenze processuali a fondamento dell’invocata riqualificazione, con particolareriguardo alle conversazioni intercettate, a fronte della specifica ricostruzione resa dai giudici di merito, i quali hanno posto in rilievo, oltre al dato quantitativo, ulteriori elementi, quali lareiterazione delle condotte, il qualificato contesto criminale in cui si colloca l’attività dicessione e la professionalità esecutiva dei reati: elementi valutati con motivazione congrua,logicamente articolata e del tutto priva di aporie (p. 62 sentenza di primo grado, p. 9sentenza impugnata), con cui la ricorrente non si è confrontata in maniera puntuale (Sez. 3,n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

Occorre, in proposito, ribadire l'indirizzointerpretativo di questa Corte in base al quale la configurazione dell'indicata fattispecierichiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità ecircostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, in modo da pervenireall'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività eproporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv.271959-01), principio di cui la Corte di merito ha fatto corretta applicazione.2.2.1.

Manifestamente infondate sono anche le censure attinenti alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, all’eccessività degli aumenti per lacontinuazione interna, al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.,avendo la Corte di merito evidenziato la gravità dei fatti, il contesto criminale in cui si sonosvolti e in cui è risultata pienamente inserita l’imputata, il suo ruolo non marginale (nellacessione dello stupefacente, anche custodito presso l’abitazione, nella ricezione del denaroe nel pagamento dei fornitori), la mancanza di resipiscenza (p. 9 sentenza impugnata), conmotivazione congrua e non illogica, coerente con le emergenze processuali, secondo ungiudizio discrezionale non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008,Caridi e altri, Rv. 242419-01).

Anche in merito agli aumenti di pena per la continuazioneinterna, la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura, risultando gli stessidecisamente contenuti e non richiedendosi, pertanto, una diffusa motivazione al riguardo.[OSCURATO:PERSONA].3.

In ordine ai primi due motivi di ricorso (nel titolo dei motivi si indica l’attenuante di cuiall’art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990, ma nello sviluppo argomentativo si fa riferimentoall’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990, che non risulta devoluta inappello e che riguarderebbe i reati satellite), va detto che l’attenuante di cui all’art. 74,comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990 è tra quelle bilanciabili (Sez. 3, n. 38015 del 12/06/2013,Gasi, Rv. 256432 – 01) e che la Corte di merito, effettivamente, l’ha riconosciuta e ritenutaequivalente con le aggravanti del capo 25), spiegando chiaramente, alla luce dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., di dovere escludere il giudizio di prevalenza in ragione della gravità deifatti, trattandosi di associazione composta da un cospicuo numero di sodali, armata e moltoestesa sul territorio (p. 5 sentenza impugnata).

Si tratta di valutazione del tutto congrua egiuridicamente corretta al fine di giustificare l’esclusione del giudizio di prevalenza, cherende inammissibile i motivi di ricorso sul punto.3.1.

Parimenti inammissibili, in quanto manifestamente infondati, sono il terzo e ilquarto motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento nella sua massimaestensione dell’attenuante speciale ex art. 416 bis, comma 1, n. 3, cod. pen. e l’omessamotivazione sul punto, avendo già la Corte di merito applicato la riduzione prevista perl’attenuante di cui all’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen. – esclusa correttamente dalbilanciamento - nella misura della\metà e, pertanto, nella sua massima estensione.3.2.

Manifestamente infondato è il quanto motivo di ricorso relativo al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., avendo laCorte di merito congruamente valutato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.,la mancanza di elementi di segno favorevole unitamente alla gravità dei reati commessi, allareiterazione delle azioni illecite, alla partecipazione a più organismi associativi.

Talevalutazione risulta avere fatto buon governo dei principi indicati dalla giurisprudenza diquesta Corte, secondo i quali, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generichedi cui all'art. 62 bis cod. pen., è sufficiente, non dovendo esaminarli tutti, indicare a qualiparametri di cui all'art. 133 cod. pen. il giudice abbia fatto riferimento, dandogli rilievopreminente (ex multis, Sez. 2, Sent. n. 2285 del 11/1072004, Rv. 230691).

Inoltre, avendo ildifensore valorizzato, con la censura relativa all’omesso riconoscimento delle circostanzedi merito ha riconosciuto i benefici sanzionatori previsti per la collaborazione, ritenendo alcontempo insussistenti i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche a fronte,come detto, della gravità dei fatti contestati, facendo così buon governo dei principi affermatisul punto da questa Corte, secondo i quali, in tema di reati di criminalità organizzata, laconcessione delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dell’attenuante di cuiall'art. 8 del d. l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 152, convertito in l. 12/07/1991 n. 203, si fondano su diversipresupposti, con la conseguenza che le prime non escludono, ma nemmeno comportanonecessariamente, l'applicazione della seconda.

Ed invero, mentre l'art 62 bis cod. pen.elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all’art. 8 l.cit. è collegata al valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini edell’attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze dellan. 43890 del 21/06/2017, Aruta e altri, Rv. 271099).3.3.

Manifestamente infondato è anche il sesto motivo di ricorso, con il quale si censuradel tutto genericamente la mancata declaratoria della prescrizione per i reati di cui ai capi 6),16), 17) e 31) e l’omessa motivazione sul punto.

Contrariamente a quanto sostenuto nelricorso, la Corte di merito ha chiaramente già spiegato (p. 6 sentenza impugnata), conargomentazione ineccepibile con la quale la difesa non si confronta, come sia erroneal’impostazione difensiva secondo la quale le aggravanti contestate sarebbe ro eliminate dalriconoscimento del beneficio collegato alla collaborazione fornita da [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero,precisa la Corte di merito, l’attenuante di cui all’art. 8 l. 203/91 (oggi art. 416 bis, comma 1 n.3 cod. pen.) non produce come effetto l’elisione automatica di tutte le circostanze aggravanti,ma solo di quella di cui all’art. 7 l. cit; per il resto, si tratta di circostanza attenuante che nonva in comparazione, per cui l’aumento di pena da stabilirsi per le circostanze aggravanticoncorrenti opera su quella stabilita per il reato già ridotta ex art. 8 l. cit.

Pertanto,correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione,avuto riguardo alle aggravanti contestate.4.

Per i motivi esposti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 18/11/2024,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso,sentiti i difensori comparsi, i quali hanno insistito nei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 18/11/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per ilreato detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti(capo 31, limitatamenteall’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e 42,limitatamente alle cessioni del 03/10/2010 e del17/10/2010), con esclusione della aggravante di cui all’art. 416-bis. 1, primo comma, cod.pen. e la recidiva, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, e GiustinoImproda per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso camorristico (clan deiCasalesi) fino al gennaio 2011 (esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 6, cod.pen.- capo 1), tentata estorsione aggravata dal metodo e dall’agevolazione mafiosa (capo6), associazione a fini di spaccio di stupefacenti aggravata dal metodo e dall’agevolazionemafiosa (capo 25), detenzione di stupefacenti a fini di spaccio aggravata dall’agevolazionemafiosa (capo 31) limitatamente all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconosciuta l’attenuante di cuiall’art. 74, comma 7, d.p.r. 309/90 equivalente alle contestate aggravanti di cui al capo 25),concessa altresì l’attenuante di cui all’art. 416 bis.1 comma 3, cod. pen.; fatti commessi inTeverola e Aversa tra agosto-ottobre 2010 e il 2011.2. Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per Cassazione i difensori degliimputati, presentando due ricorsi distinti per [OSCURATO:PERSONA] e un ricorso per [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo ricorso, a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi.2.1.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità; assume la difesa che lasentenza impugnata avrebbe recepito quella di primo grado senza autonoma valutazione esenza analisi dei motivi di gravame, “limitandosi a riportare il contenuto di intercettazionilette, tuttavia, in ottica di colpevolezza” (p. 3 ricorso), senza analizzare la lettura alternativaofferta dalla difesa.2.1.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazioneall’omesso riconoscimento del comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90 e delle circostanzefatto, a prescindere dalla continuità della condotta, non può fondarsi sul solo dato astratto enon significativo del quantitativo, che nella specie sarebbe incerto, in quanto mai accertato inconcreto.2.2. Il secondo ricorso, a firma avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi.2.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per nullità della sentenza in relazioneagli artt. 187, 192, 238 bis, 605 cod. proc. pen., 42 e 110 cod. pen. in relazione ai reaticontestati; la difesa censura l’omessa valutazione dell’attendibilità intrinseca delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], l’assenza di riscontri estrinseci alla sua chiamatain correità nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e la contraddittorietà degli argomenti giuridici rispettoalle emergenze processuali su cui si fonda la penale responsabilità, quali, oltre alla specificachiamata in correità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], i dialoghi intercettati sull’utenzadel coimputato [OSCURATO:PERSONA] (convivente della [OSCURATO:PERSONA]), acquisiti attraverso perizia, e latestimonianza resa in dibattimento dal teste [OSCURATO:PERSONA](acquirente di stupefacenti); lachiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata valutata dalla Cortedi merito in modo apodittico e apparente, senza adeguata motivazione logico-giuridica,riportandosi per relationem alla sentenza di primo grado; sarebbe mancante o apparenteanche la motivazione sugli elementi costitutivi del concorso della [OSCURATO:PERSONA] nell’attività dicessione di stupefacenti del convivente [OSCURATO:PERSONA], attesa l’esclusione dell’aggravante dellamafiosità per mancanza di consapevolezza; si segnala che per altra coimputata assolta dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la convivenza non era stataritenuta indizio di partecipazione alle condotte del compagno: viene citata la conversazionen. 462 del 16/10/2010 ore 20, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui la [OSCURATO:PERSONA] interviene nellaparte finale e nella quale, senza fare riferimento alla cessione di stupefacente, si parla dellaconsegna di una somma di denaro dovuta dal [OSCURATO:PERSONA]; si cita anche il dialogo n. 490 del17/10/2010 ore 18.11 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando che, in assenza del sequestrodello stupefacente, non vale come riscontro probatorio della cessione dello stupefacente daparte della [OSCURATO:PERSONA]; quanto alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], si deduce che nonconosceva la [OSCURATO:PERSONA], dovendo pertanto escludersi che ella gli avesse ceduto dellasostanza stupefacente.2.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del reato inquello previsto dal comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90; sul punto, la difesa, evidenzia, afronte della genericità del capo di imputazione e della mancanza di sequestri, l’impossibilitàdi stabilire il quantitativo di sostanza, la percentuale di principio attivo e la tipologia, ritenutaapoditticamente cocaina, tutti elementi che avrebbero condurre a inquadrare gli episodi dispaccio nella fattispecie meno offensiva; inoltre, osserva la difesa -richiamandogiurisprudenza di legittimità sulla compatibilità tra l’attenuante di lieve entità e l’attività dispaccio non occasionale - l’imputata si sarebbe limitata a spacciare modeste quantità,circostanza attestata dalle somme indicate nei dialoghi intercettati; la sentenza impugnatasarebbe, in conclusione, apodittica e contraddittoria anche perché, mentre la [OSCURATO:PERSONA] è statacondannata a titolo di concorso, altri coimputati, per episodi delittuosi simili, sono statiprosciolti per prescrizione, essendo stata riconosciuta a loro favore l’ipotesi lieve.2.2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 114, 133 e62 bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen.; osserva la difesa che la Corte di merito ha negato ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur essendo già state concesse dalgiudice di primo grado, che ha escluso anche la recidiva e l'aggravante mafiosa; si censural’omessa riduzione della pena irrogata, invocata dalla difesa nell'atto di appello, laddoveviene considerata ostativa la circostanza che l'imputata non avesse ammesso l'addebito, incontrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale è illegittimo il diniego dellecircostanze attenuanti generiche fondato sulla mancata confessione perché, in tal caso,verrebbe vanificato il diritto al silenzio, costituzionalmente garantito; parimenti, sarebbeassente ovvero apparente la motivazione relativa alla determinazione dell'eccessivoaumento di pena per la continuazione interna; si lamenta inoltre l’omesso riconoscimentodella partecipazione di minima importanza ai sensi dell'articolo 114 cod. pen., motivataritenendo non marginale il ruolo svolto dall’imputata, per essere stata delegata, seppure inqualità di compagna del [OSCURATO:PERSONA], alla distribuzione ai singoli acquirenti dello stupefacenteche custodiva presso l'abitazione, alla ricezione del denaro e al pagamento dei fornitori,senza considerare che l’imputata è priva di precedenti specifici e che, in base ai dialoghiintercettati, emerge una condotta dell'imputata circoscritta ad episodiche ed occasionalicessioni di stupefacente.[OSCURATO:PERSONA] Giustino3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi.3.1. Con i primi due motivi si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’omessoriconoscimento della attenuante speciale della collaborazione di cui all’art. 74 commasettimo, d.p.r. 309/90, nella sua massima estensione (o quanto meno come attenuantespeciale e non come norma equivalente); violazione dell’ambito di applicazione della norma,nonché dello spirito della norma che prevede l’applicabilità del comma settimo a chi abbiafornito rilevanti informazioni e si sia prodigato a far trovare i responsabili del reato. 3.1.1. Con il terzo e il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazioneall’omesso riconoscimentodell'attenuante speciale di cui all’art. 416 bis. 1, comma 1 n. 3,cod. pen. nella sua massima estensione e l’omessa motivazione sul punto; osserva la difesache entrambi i giudici di merito hanno errato nella quantificazione eccessiva della penairrogata in quanto non hanno valorizzato la scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA].3.1.2. Con il quintomotivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti genericheex art. 62 bis cod. pen. e per non avere motivato sul punto,riportandosi semplicemente alle valutazioni del primo giudice.3.1.3. Con il sestomotivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per l’omessa declaratoria di prescrizionein ordine ai reati di cui ai capi 6, 16, 17 e 31 dell’imputazione e omessa motivazione sulpunto; osserva la difesa che si tratta di reati risalenti al 2010 e che i giudici di merito hannoritenuto i reati apoditticamente non prescritti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, essendo statiproposti per motivi del tutto generici, aspecifici, reiterativi di censure già formulate in sede diappello e già diffusamente affrontate dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva,scevra da illogicità e giuridicamente corretta per entrambi i ricorrenti. 1.1. Premesso, quanto all’affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, che lavalutazione dei giudici di merito è conforme in entrambi i gradi di giudizio, su tutti i puntioggetto di critica in sede di gravame, qui reiterati, pare opportuno richiamare i principicostantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul perimetro dello scrutinioriservato a questa Corte.1.1.2. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmenteil confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento censurato. La mancanza dispecificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., allainammissibilità della impugnazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito ilprincipio secondo il quale «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile perdifetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati irilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenzaimpugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nellostesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione).Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente lecensure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in terminiassertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nelcaso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione,per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravamenon sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv.256133-01).1.1.3. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi enella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, amaggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma sisiano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenzadi primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01;Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 22066 del02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499-01, non mass. sul punto). Pertanto, il giudice di appello,in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto acompiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anchesuo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che intal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che,anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.260841-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01, non mass. sul punto).Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nelprovvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta delragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio dimotivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica,all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito,risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto delladecisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv.253445-01; Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, Costa, non mass.).[OSCURATO:PERSONA].2. Il primo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondato, avendo la Corte di merito puntualmente dato conto, nellamotivazione, delle plurime fonti di prova, poste a base delle conferma della responsabilitàdell’imputata per i capi 31) e 42), rappresentate dalle intercettazioni telefoniche, dallachiamata in correità e dalle testimonianze degli acquirenti di stupefacente; in particolare,vengono segnalate le conversazioni intercettate sull’utenza della [OSCURATO:PERSONA] dal contenutoanche esplicito con riferimento a quantitativi e costi delle forniture (p. 8 sentenza impugnata),delle quali la difesa prospetta una diversa lettura rispetto a quella fornita dalla Corte dimerito, che, conformemente al tribunale (pp. 58-62 sentenza di primo grado),ne fornisceun’interpretazione non manifestamente illogica, in quanto tale non sindacabile in sede dilegittimità, evidenziando, altresì, che le intercettazioni trovano riscontro nelle dichiarazionisia del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] sia in quelle del teste [OSCURATO:PERSONA]. Occorre sul puntoribadire che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessaall'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione concui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Neconsegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazionediversa da quella proposta dal giudice di merito è ammissibile in sede di legittimità solo inpresenza del travisamento della prova, ossia nel caso - non ricorrente nel caso di specie - incui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risultidecisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).2.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla attendibilità delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], di cui si censura l’omessa autonoma valutazioneda parte della Corte di merito, non è consentito in quanto non è stato devoluto con l’atto diappello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema dicognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01).Ad ogni buon conto, il motivo appare anche manifestamente infondato, trattandosi diquestione compiutamente trattata nelle sentenze di merito (pp. 14-15 sentenza di primogrado, pp. 4-5 sentenza di secondo grado), che hanno evidenziato le ampie conferme alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], valutate con motivazione non illogica oltre chegiuridicamente corretta e, quindi, non censurabile nella presente sede.2.1.1. quanto al profilo della convivenza della [OSCURATO:PERSONA] con il compagno dedito allaspaccio, si osserva che, con motivazione non censurabile, i giudici di merito (pp. 51-61sentenza di primo grado, pp. 7-9 sentenza impugnata) hanno argomentato senza alcunprofilo contraddittorio o manifestamente illogico, il concorso dell’imputata con il conviventeTemporale nella detenzione e cessione dello stupefacente, compresa anche l’attività diriscossione del prezzo delle forniture, come emerso dal contenuto delle intercettazionitelefoniche, confermate dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e degli acquirenti dellasostanza; emergenze istruttorie delle quali la difesa cerca di fornire una non consentitalettura alternativa, senza confrontarsi con la motivazione, sul punto, della Corte di merito,che ha fatto buon governo dei principi – qui da ribadire – in materia di concorso di personenel reato, conspecifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, che - a differenza dellaconnivenza non punibile, connotata da un comportamento meramente passivo - postula unconsapevole contributo del convivente, come quello realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], risultataparticolarmente attiva ed inserita nel circuito criminale, tanto da essere ben conosciuta dafornitori ed acquirenti con i quali aveva un contatto diretto (v. p. 9 sentenza impugnata) (trale altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280244. In linea, tra le molte nonmassimate, Sez. 3, n. 40767 del 23/5/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 39574 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Imarane). Del tutto inconferente, poi, è il richiamo alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA](assolta dal tribunale in quanto il rapporto di convivenza non è stato ritenuto indizio diconcorso nelle condotte del compagno), trattandosi di caso diverso e del tuttogenericamente citato. 2.2. I motivi comuni ai due ricorsi che lamentano il mancato riconoscimento dell’ipotesidi cui al comma quinto dell’art. 73 d.p.r. 309/90 sono non consentiti e, comunque,manifestamente infondati. I difensori anche in tal caso sollecitano una lettura alternativadelle emergenze processuali a fondamento dell’invocata riqualificazione, con particolareriguardo alle conversazioni intercettate, a fronte della specifica ricostruzione resa dai giudici di merito, i quali hanno posto in rilievo, oltre al dato quantitativo, ulteriori elementi, quali lareiterazione delle condotte, il qualificato contesto criminale in cui si colloca l’attività dicessione e la professionalità esecutiva dei reati: elementi valutati con motivazione congrua,logicamente articolata e del tutto priva di aporie (p. 62 sentenza di primo grado, p. 9sentenza impugnata), con cui la ricorrente non si è confrontata in maniera puntuale (Sez. 3,n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Occorre, in proposito, ribadire l'indirizzointerpretativo di questa Corte in base al quale la configurazione dell'indicata fattispecierichiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità ecircostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, in modo da pervenireall'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività eproporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv.271959-01), principio di cui la Corte di merito ha fatto corretta applicazione.2.2.1. Manifestamente infondate sono anche le censure attinenti alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, all’eccessività degli aumenti per lacontinuazione interna, al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.,avendo la Corte di merito evidenziato la gravità dei fatti, il contesto criminale in cui si sonosvolti e in cui è risultata pienamente inserita l’imputata, il suo ruolo non marginale (nellacessione dello stupefacente, anche custodito presso l’abitazione, nella ricezione del denaroe nel pagamento dei fornitori), la mancanza di resipiscenza (p. 9 sentenza impugnata), conmotivazione congrua e non illogica, coerente con le emergenze processuali, secondo ungiudizio discrezionale non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008,Caridi e altri, Rv. 242419-01). Anche in merito agli aumenti di pena per la continuazioneinterna, la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura, risultando gli stessidecisamente contenuti e non richiedendosi, pertanto, una diffusa motivazione al riguardo.[OSCURATO:PERSONA].3. In ordine ai primi due motivi di ricorso (nel titolo dei motivi si indica l’attenuante di cuiall’art. 74, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990, ma nello sviluppo argomentativo si fa riferimentoall’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990, che non risulta devoluta inappello e che riguarderebbe i reati satellite), va detto che l’attenuante di cui all’art. 74,comma 7, d.p.r. n. 309 del 1990 è tra quelle bilanciabili (Sez. 3, n. 38015 del 12/06/2013,Gasi, Rv. 256432 – 01) e che la Corte di merito, effettivamente, l’ha riconosciuta e ritenutaequivalente con le aggravanti del capo 25), spiegando chiaramente, alla luce dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., di dovere escludere il giudizio di prevalenza in ragione della gravità deifatti, trattandosi di associazione composta da un cospicuo numero di sodali, armata e moltoestesa sul territorio (p. 5 sentenza impugnata). Si tratta di valutazione del tutto congrua egiuridicamente corretta al fine di giustificare l’esclusione del giudizio di prevalenza, cherende inammissibile i motivi di ricorso sul punto.3.1. Parimenti inammissibili, in quanto manifestamente infondati, sono il terzo e ilquarto motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento nella sua massimaestensione dell’attenuante speciale ex art. 416 bis, comma 1, n. 3, cod. pen. e l’omessamotivazione sul punto, avendo già la Corte di merito applicato la riduzione prevista perl’attenuante di cui all’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen. – esclusa correttamente dalbilanciamento - nella misura della\metà e, pertanto, nella sua massima estensione.3.2. Manifestamente infondato è il quanto motivo di ricorso relativo al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., avendo laCorte di merito congruamente valutato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.,la mancanza di elementi di segno favorevole unitamente alla gravità dei reati commessi, allareiterazione delle azioni illecite, alla partecipazione a più organismi associativi. Talevalutazione risulta avere fatto buon governo dei principi indicati dalla giurisprudenza diquesta Corte, secondo i quali, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generichedi cui all'art. 62 bis cod. pen., è sufficiente, non dovendo esaminarli tutti, indicare a qualiparametri di cui all'art. 133 cod. pen. il giudice abbia fatto riferimento, dandogli rilievopreminente (ex multis, Sez. 2, Sent. n. 2285 del 11/1072004, Rv. 230691). Inoltre, avendo ildifensore valorizzato, con la censura relativa all’omesso riconoscimento delle circostanzedi merito ha riconosciuto i benefici sanzionatori previsti per la collaborazione, ritenendo alcontempo insussistenti i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche a fronte,come detto, della gravità dei fatti contestati, facendo così buon governo dei principi affermatisul punto da questa Corte, secondo i quali, in tema di reati di criminalità organizzata, laconcessione delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dell’attenuante di cuiall'art. 8 del d. l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 152, convertito in l. 12/07/1991 n. 203, si fondano su diversipresupposti, con la conseguenza che le prime non escludono, ma nemmeno comportanonecessariamente, l'applicazione della seconda. Ed invero, mentre l'art 62 bis cod. pen.elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all’art. 8 l.cit. è collegata al valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini edell’attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze dellan. 43890 del 21/06/2017, Aruta e altri, Rv. 271099).3.3. Manifestamente infondato è anche il sesto motivo di ricorso, con il quale si censuradel tutto genericamente la mancata declaratoria della prescrizione per i reati di cui ai capi 6),16), 17) e 31) e l’omessa motivazione sul punto. Contrariamente a quanto sostenuto nelricorso, la Corte di merito ha chiaramente già spiegato (p. 6 sentenza impugnata), conargomentazione ineccepibile con la quale la difesa non si confronta, come sia erroneal’impostazione difensiva secondo la quale le aggravanti contestate sarebbe ro eliminate dalriconoscimento del beneficio collegato alla collaborazione fornita da [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero,precisa la Corte di merito, l’attenuante di cui all’art. 8 l. 203/91 (oggi art. 416 bis, comma 1 n.3 cod. pen.) non produce come effetto l’elisione automatica di tutte le circostanze aggravanti,ma solo di quella di cui all’art. 7 l. cit; per il resto, si tratta di circostanza attenuante che nonva in comparazione, per cui l’aumento di pena da stabilirsi per le circostanze aggravanticoncorrenti opera su quella stabilita per il reato già ridotta ex art. 8 l. cit. Pertanto,correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non decorso il termine di prescrizione,avuto riguardo alle aggravanti contestate.4. Per i motivi esposti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19580/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris