CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-0(r 556 - ORDINANZA sul ricorso 6309-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 0636339'1001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 876/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, in relazione all'anno di imposta 2011, contestava alla società contribuente di aver indebitamente usufruito della detassazione del reddito di impresa di cui all'art. 6, commi 13-19, I. n. 388/2000 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]); ciò in quanto la società aveva beneficiato, a seguito della costruzione e messa in opera di un impianto fotovoltaico, oltre della suddetta detassazione, anche della tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da fonte solare, introdotta dall'art. 7 cligs. 387/2003 e d.m. 6.10.2010 (III [OSCURATO:PERSONA]), la cui regolamentazione prevede ipotesi tassative di cumulabilità con altri incentivi, tra i quali non rientra la detassazione di cui alla c.d. [OSCURATO:PERSONA]. Contro tale atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo che lo accoglieva con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe. Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la società contribuente. Con istanza in data 8.7.2020 la controricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del Ric. 2020 n. 06309 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- contendere a seguito della definizione di cui all'art. 36 d.l. n. 124/2019, conv., con mod., dalla I. n. 1[57/2019. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che la società contribuente, con istanza in data 8.7.2020, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito della definizione di cui all'art. 36 d.l. n. 124/2019, conv., con mod., dalla I. n. 157/2019. All'istanza risulta allegata la comunicazione per la definizione prevista dal citato art. 36 e la quietanza di versamento, in data 26.6.2020, della somma di € 127.077,00. L'art. 36 d.l. n. 124/2019, conv., con mod., dalla I. n. 157/2019, rubricato "[OSCURATO:PERSONA]", stabilisce: 1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2. 2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione Ric. 2020 n. 06309 sez. MT - ud. 13-01-2022 -3- relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. 3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtu' del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020. Orbene, la società contribuente ha depositato, unitamente all'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la comunicazione di cui al comma 3 del più volte menzionato art. 36 e la quietanza di versamento, in data 26.6.2020, della somma di C 127.077,00. Ric. 2020 n. 06309 sez. MT - ud. 13-01-2022 -4- All'esito della rituale notifica della proposta ex art. 380- bis cod. proc. civ. di estinzione del giudizio a seguito della definizione di cui all'art. 36 d.l. n. 124/2019, conv., con mod., dalla I. n. 157/2019, l'Agenzia ricorrente nulla ha eccepito. Deve dunque ritenersi perfezionata la definizione prevista dall'art. 36 cit. con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'articolo 46, comma 1, cligs. n. 546/92, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]cio Napolitano )S% fl\T9 lel, ..., 4;-,:•92_, 2. t i