Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08203/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/08/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ,[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione per avere rigettato la Corte di appello il motivo, mai dedotto, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuante generiche, essendo, invece, state già applicate in primo grado — è inammissibile per evidente carenza di interesse, trattandosi di un enunciato privo di effetti favorevoli per il ricorrente; rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché diretto ad una rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, avendo, per contro, la Corte di merito confermato la valutazioni poste a fondamento del giudizio di condanna, sulla base di quanto direttamente osservato dagli operanti, che arrestarono l'imputato in flagranza di reato; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. :186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/08/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ,[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione per avere rigettato la Corte di appello il motivo, mai dedotto, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuante generiche, essendo, invece, state già applicate in primo grado — è inammissibile per evidente carenza di interesse, trattandosi di un enunciato privo di effetti favorevoli per il ricorrente; rilevato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché diretto ad una rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, avendo, per contro, la Corte di merito confermato la valutazioni poste a fondamento del giudizio di condanna, sulla base di quanto direttamente osservato dagli operanti, che arrestarono l'imputato in flagranza di reato; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. :186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 08203/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris