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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08632/2022

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to la seguente PU SENTENZA sul ricorso 15496-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 284/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/04/2020 R.G.N. 912/2019; 2021 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2021 3934 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

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RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 284/2020, quale giudice del rinvio a seguito della pronuncia di questa S.C. n. 16416/2019 (che aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 379/2018), in riforma della decisione n. 738/2017 del Tribunale di Marsala, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dal Comune di Pantelleria a [OSCURATO:PERSONA] e ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro, con condanna del Comune a corrispondergli a titolo di risarcimento dei danni un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal 12.10.2016 (data di notifica del provvedimento di licenziamento senza preavviso) alla data della effettiva reintegra, oltre agli interessi al saldo e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Pantelleria, era stato licenziato a seguito del procedimento disciplinare avviato dall’U.P.D. per aver prodotto - nel giudizio instaurato nei confronti del Comune al fine di ottenere l’inquadramento professionale superiore (R.G. n. 434/2016 Tribunale di Marsala) - una determina del Comune (la n. 179 del 29.07.2015) in una versione modificata rispetto a quella ufficiale ed asseritamente notificata dallo stesso Comune e per essere venuto in possesso illecitamente di e-mail private intercorse tra l’Ente e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Pisciotta, e-mail riservate ed accessibili solo tramite un sistema di password personalizzate il cui accesso era stato negato al [OSCURATO:PERSONA].

A seguito del procedimento disciplinare, con nota prot. n. 17206 del 12.10.2016, il Comune aveva applicato la sanzione del licenziamento senza preavviso.

3. La Corte d’appello di Palermo riteneva che: - la censura del [OSCURATO:PERSONA] sulla violazione del suo diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare non era sufficientemente specifica e idonea a dimostrare un pregiudizio; - durante l’audizione non erano stati evidenziati dall’incolpato vizi potenzialmente incidenti sulla regolarità dell’iter procedurale; - nel corso di tale audizione era stato anche dato atto che tutti gli atti richiesti o non esistevano o erano già stati messi a disposizione dell’incolpato; - l’U.P.D. aveva anche accolto la richiesta di rinvio dell’audizione già fissata, rinvio notificato anche al difensore dell’incolpato senza che altra sollecitazione a partecipare fosse successivamente pervenuta dal [OSCURATO:PERSONA]; - non vi era P a g .

RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 alcuna prova di un conflitto di interessi, peraltro genericamente addotto, tra Data pubblicazione 16/03/2022 il lavoratore stesso e sua moglie ed alcuni membri dell’U.P.D.

Quanto al merito delle incolpazioni, la Corte territoriale riteneva fondate le censure del lavoratore e, in particolare, evidenziava che il Comune di Pantelleria non aveva adeguatamente provato la sussistenza dei fatti disciplinarmente ascritti al [OSCURATO:PERSONA].

Assumeva che, rispetto alla determina n. 179 del 2015, non era possibile escludere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto in copia il 29.07.2016 un atto comprensivo della determina dirigenziale unitamente alle due e-mail.

Riteneva che dagli atti prodotti in giudizio, non in originale, ma in mera copia fotostatica, nonché dalle relate di notifica, non potesse desumersi un comportamento negligente o doloso del dipendente.

Rilevava che il thema decidendum non era, infatti, la difformità della copia della determina prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] e quella adottata dal Dirigente di settore, ma la prova dell’effettivo contenuto della copia della medesima determina consegnata al destinatario e, sul punto, riteneva che non potesse escludersi che le due e-mail fossero state comunicate contestualmente alla notifica della determina al sig. [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non potessero considerarsi non divulgabili o riservate.

Aggiungeva che non vi era stata alcuna dimostrazione di un accesso illecito da parte del [OSCURATO:PERSONA] alla posta elettronica del Dirigente, tramite credenziali personali che, oltretutto, non risultavano comunicate a terzi.

Inoltre, era emerso dagli atti di causa che il [OSCURATO:PERSONA] aveva scarsa capacità nell’uso degli applicativi informatici; né il Comune aveva prodotto in originale documenti idonei a dimostrare gli illeciti contestati.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Pantelleria sulla base di sette motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

7. Il Procuratore generale ha formulato le proprie motivate conclusioni, ritualmente comunicate alle parti, chiedendo il rigetto del ricorso. 3

8. Il Comune ha depositato memoria.

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ., dell’art. 10 l. n. 265/1999, degli artt.137, comma 2, 138 e 148 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per non aver attribuito alla relata di notifica della determina n. 179 del 29.07.2015 – senza le due mail private intercorse tra un funzionario dell’Ente e due legali - valenza certificativa e probatoria e per non aver considerato che, in mancanza di una precisa indicazione di legge sulla formula da utilizzare di conformità all’originale della copia, l’espressione usata dal messo comunale “ho notificato il presente atto” doveva essere considerata equivalente a quella di “ho notificato un atto conforme all’originale”.

Sostiene che, stante la natura pubblicistica della funzione del messo comunale notificatore, al più il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impugnare per querela di falso la notifica e che, in mancanza di tale impugnazione, le attestazioni effettuate dal messo comunale, nonché le dichiarazioni ricevute dallo stesso, debbano ritenersi assistite dalla fede pubblica privilegiata.

2. Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte (Cass. 9 marzo 2020, n. 6562) non spetta al messo comunale (come all’ufficiale giudiziario) effettuare alcun controllo intrinseco sul contenuto dell’atto, sicché, se la copia dell’atto notificato non corrisponde all’originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi.

Nello specifico, in mancanza della dicitura di conformità potrebbe anche essere stata notificata una copia difforme dall’originale.

Peraltro, la Corte ha ritenuto che il Comune non avesse prodotto documenti probanti la conformità dell’atto notificato a quello originale, il che, a monte, esclude la rilevanza della dedotta censura.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Deduce la violazione del principio probatorio riferito all’atto pubblico che sfugge dalla valutazione probatoria del giudice secondo il prudente 4 apprezzamento, quale prova legale.

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022

4. Il motivo è infondato.

Data pubblicazione 16/03/2022 Va innanzitutto richiamato quanto già evidenziato con riguardo al primo motivo con riguardo alla circostanza che l’attività che compie il messo notificatore non prova nulla circa il contenuto intrinseco dell’atto oggetto della stessa, specie in mancanza di una conformità di tale atto all’originale.

Inoltre, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.

Un., 30 settembre 2020, n. 20867).

Nella specie, è pur vero che il ricorrente denuncia una violazione che, nella formulazione del rilievo, va oltre il suddetto prudente apprezzamento: tuttavia egli parte dall’erroneo presupposto che si discuta di una prova legale, mentre la Corte territoriale non ha attribuito ad alcuna prova legale una valenza diversa da quella propria o, viceversa, ad una prova semplice la valenza di una prova legale, ma si è limitata ad affermare che non era stato prodotto nessun originale di delibera né altro documento che potesse attestare la conformità dell’atto notificato a quello originale.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per l’omessa valutazione dell’esistenza agli atti dell’originale della determina n. 179 del 29.07.2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato che l’originale della determina n. 179 del 29.07.2015 con relativa notifica era stata prodotta nel giudizio di reclamo in riassunzione, unitamente al fascicolo 5 P a g .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 cartaceo di cui faceva parte quale documento (doc.

C-4) datato 07.04.2017 e depositato in pari data in cancelleria.

Sostiene che la Corte territoriale ha totalmente omesso di considerare il deposito di tale documento in originale, fondando la propria decisione solo in considerazione della presenza di mera copia fotostatica del documento.

Sostiene che la “svista” sull’esistenza dell’originale della determina suddetta e del suo deposito in giudizio (a seguito di richiesta, autorizzata nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di produzione del fascicolo della fase sommaria ove era contenuto l’originale) ha gravemente inficiato l’intero argomentare logico della Corte territoriale.

6. Il motivo è inammissibile.

La censura ha ad oggetto una circostanza che, astrattamente, si sarebbe potuta denunciare come errore revocatorio.

Peraltro, la Corte ha affermato che il documento all. 11 denominato “originale della determinazione n. 179” in realtà rappresentava una copia fotostatica senza alcuna attestazione di conformità, così come una mera fotocopia era quella prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] con le due mail oggetto di incolpazione disciplinare.

A questo accertamento in fatto il Comune oppone che si trattava di documento originale e non di una copia.

In realtà non è neppure chiaro in cosa consistesse la difformità tra tale originale e la copia prodotta dal [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto vi è quanto riportato a pag. 15 dal controricorrente il quale sostiene che la determina n. 179 gli sarebbe stata notificata composta di due fogli formato A3 piegati al centro, così da formare 8 pagine: prime 4 pagine, contenuto determina; pagina 5, bianca; pagina 6, riproducente mail inviata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; pagina 7, riproducente mail (incompleta) riportante una comunicazione tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di invio di uno schema di modifica profilo professionale (schema non allegato); pagina 8, riproducente l’avviso di pubblicazione all’Albo pretorio (privo di tutti i dati).

Riguardo a tale documento la Corte territoriale si è così espressa: “non si può escludere che la disponibilità delle due mail sia stata originata dalla consegna al lavoratore di una copia pasticciata della determina n. 179” ed invero tale giudizio non è adeguatamente contrastato dal Comune essendo, peraltro, certo che non vi fosse alcuna attestazione di conformità all’originale. 6 P a g .

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7. Con il quarto motivo il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto Data pubblicazione 16/03/2022 decisivo per la controversia ossia l’esistenza agli atti dell’originale della determina n. 179 del 29.07.2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Sostiene, in linea con quanto sostenuto nel terzo motivo, che l’errore della Corte nel non considerare la produzione dell’originale della determina n. 179 del 2015 ha determinato l’omessa valutazione di un fatto decisivo.

Assume che tale errore sarebbe stato determinante per l’intero iter decisionale e che, in ogni caso, vi sarebbero state altre risultanze non valutate dalla Corte a sostegno della propria tesi quale l’impossibilità (dimostrata dalla attestazione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA]) di modificare un atto inserito nell’albo web dell’Ente.

8. Anche tale motivo è inammissibile perché si contrappone all’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale (di mancata produzione dell’originale della determina: “basti osservare la scarsa nitidezza dei segni grafici ivi apposti a penna, nonché del timbro del Comune”); in tal modo parte ricorrente invoca una diversa lettura delle risultanze probatorie, il che non è consentito in sede di legittimità; per di più il rilievo neppure si riferisce all’originale dell’atto notificato al [OSCURATO:PERSONA], risultando, sotto tale profilo, la censura del tutto inconferente rispetto al decisum della Corte territoriale.

D’altra parte, se anche agli atti vi fosse, come si assume, l’originale dell’atto, non vi sarebbe in ogni caso un omesso esame che, come è noto, può solo riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e non un elemento istruttorio.

9. Con il quinto motivo il ricorrente censura la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per avere la Corte omesso di giustificare la mancata ammissione delle prove testimoniali invocate dal Comune nonché, sotto diverso profilo, omesso esame di fatti decisivi controversi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la Corte territoriale considerato gli elementi fattuali dedotti nei capitoli di prova. 7 P a g .

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10. Il motivo è inammissibile.

Incensurabile in sede di legittimità è la valutazione effettuata dalla Corte che, ai fini del decidere, ha ritenuto che fossero sufficienti le altre prove e i documenti depositati.

Si ricordi, del resto, che per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ., mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove (Cass., Sez.

Un., 5 agosto 2016, n. 16598).

11. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 72, comma 11, d.l. 112/2008 così come sostituito dall’art. 1, comma 5, d.l. 90/2014 conv. con l. 114/2014; dell’art. 24, commi 3, 4, 6 e 7 d.l. 201/2011 conv. con. l.214/2011; dell’art. 2, comma 5, d.l. n. 101/2013; dell’allegato B della l. n. 243/2004 e ss.ii.mm.; del decreto del MEF del 16 dicembre 2014; della circolare INPS n. 63 del 20.03.2015 nonché dell’art. 1225 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver disposto la reintegra sul posto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] nonostante lo stesso avesse già raggiunto l’età di 66 8 anni e 7 mesi (ossia l’età massima prevista per i dipendenti pubblici per la P a g .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 permanenza in servizio) nel 2018 e per non aver limitato il risarcimento del Data pubblicazione 16/03/2022 danno alla data di collocamento in quiescenza del lavoratore.

12. Il motivo è fondato.

È pacifico in atti che la reintegra del [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta nel 2020 e che egli aveva compiuto in data 12/9/2018 l’età (66 anni e 7 mesi) prevista ex lege per il suo collocamento in quiescenza d’ufficio (il predetto, infatti, percepisce dall’ottobre del 2018 la pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di età ed aveva raggiunto alla data sopra indicata 36 anni di anzianità contributiva: v., sul punto, quanto evidenziato dallo stesso controricorrente a pag. 30 del controricorso).

Il d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, al fine del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, ha, all’art. 1, abolito l’istituto del trattenimento in servizio a partire dal 1° novembre 2014 eliminando, pertanto la possibilità per il lavoratore di chiedere di restare in servizio oltre il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia.

Oltre il suddetto limite, pertanto, il rapporto non può più essere protratto a meno che il dipendente non abbia maturato i requisiti minimi (20 anni di contribuzione) previsti per l’accesso a pensione.

In tale caso (del tutto eccezionale ed insussistente nella specie), come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), è consentito al dipendente di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età (più l’adeguamento alla stima di vita).

L’amministrazione, dunque, doveva obbligatoriamente collocare a riposo d’ufficio il [OSCURATO:PERSONA] al raggiungimento dell’età massima pensionabile e la pronuncia al predetto favorevole non poteva non tener conto dell’impossibilità di una prosecuzione del rapporto oltre il suddetto limite.

13. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per non aver compensato totalmente, ma solo parzialmente, le spese in considerazione degli orientamenti 9 giurisprudenziali contrastanti sussistenti alla data di pronuncia della Corte.

P a g .

RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022

14. Il motivo è assorbito dalla fondatezza del sesto motivo.

Data pubblicazione 16/03/2022

15. Dalle considerazioni che precedono deriva che va accolto il sesto motivo di ricorso, vanno rigettati i primi cinque ed assorbito il settimo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc., civ., condannando il Comune di Pantelleria a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento fino alla data di età massima pensionabile, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

16. Il parziale accoglimento del ricorso consiglia di compensare per 1/3 le spese del primo e secondo grado di merito e del precedente giudizio di legittimità e di porre i residui 2/3 a carico del Comune di Pantelleria.

Liquida tali spese nella misura per esse già indicata nella sentenza qui impugnata.

Il Comune va, altresì, condannato a corrispondere al Cornato le spese del giudizio di rinvio nella stessa misura indicata nella sentenza qui impugnata.

Vanno, infine, compensate per 1/3 le spese del presente giudizio di legittimità e va posta a carico del Comune le residua quota, liquidata come in dispositivo.

17. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1, quater d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta i primi cinque, assorbito il settimo.

Cassa sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Pantelleria a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento fino alla data di età massima pensionabile, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Compensa per 1/3 le spese del primo e secondo grado di merito e del precedente giudizio di legittimità e pone i residui 2/3 a carico del Comune di Pantelleria.

Liquida tali spese nella misura per esse indicata nella sentenza qui impugnata.

Condanna, altresì, detto Comune a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese del 1 0 giudizio di rinvio nella stessa misura indicata nella sentenza qui impugnata.

P a g .

RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 Compensa per 1/3 le spese del presente giudizio di legittimità e condanna il Data pubblicazione 16/03/2022 Comune a pagare al [OSCURATO:PERSONA] le residua quota che liquida in euro 132,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g .

RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente PU SENTENZA sul ricorso 15496-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 284/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/04/2020 R.G.N. 912/2019; 2021 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2021 3934 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. P a g . RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 284/2020, quale giudice del rinvio a seguito della pronuncia di questa S.C. n. 16416/2019 (che aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 379/2018), in riforma della decisione n. 738/2017 del Tribunale di Marsala, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato dal Comune di Pantelleria a [OSCURATO:PERSONA] e ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro, con condanna del Comune a corrispondergli a titolo di risarcimento dei danni un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal 12.10.2016 (data di notifica del provvedimento di licenziamento senza preavviso) alla data della effettiva reintegra, oltre agli interessi al saldo e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 2. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Pantelleria, era stato licenziato a seguito del procedimento disciplinare avviato dall’U.P.D. per aver prodotto - nel giudizio instaurato nei confronti del Comune al fine di ottenere l’inquadramento professionale superiore (R.G. n. 434/2016 Tribunale di Marsala) - una determina del Comune (la n. 179 del 29.07.2015) in una versione modificata rispetto a quella ufficiale ed asseritamente notificata dallo stesso Comune e per essere venuto in possesso illecitamente di e-mail private intercorse tra l’Ente e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Pisciotta, e-mail riservate ed accessibili solo tramite un sistema di password personalizzate il cui accesso era stato negato al [OSCURATO:PERSONA]. A seguito del procedimento disciplinare, con nota prot. n. 17206 del 12.10.2016, il Comune aveva applicato la sanzione del licenziamento senza preavviso. 3. La Corte d’appello di Palermo riteneva che: - la censura del [OSCURATO:PERSONA] sulla violazione del suo diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare non era sufficientemente specifica e idonea a dimostrare un pregiudizio; - durante l’audizione non erano stati evidenziati dall’incolpato vizi potenzialmente incidenti sulla regolarità dell’iter procedurale; - nel corso di tale audizione era stato anche dato atto che tutti gli atti richiesti o non esistevano o erano già stati messi a disposizione dell’incolpato; - l’U.P.D. aveva anche accolto la richiesta di rinvio dell’audizione già fissata, rinvio notificato anche al difensore dell’incolpato senza che altra sollecitazione a partecipare fosse successivamente pervenuta dal [OSCURATO:PERSONA]; - non vi era P a g . RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 alcuna prova di un conflitto di interessi, peraltro genericamente addotto, tra Data pubblicazione 16/03/2022 il lavoratore stesso e sua moglie ed alcuni membri dell’U.P.D. Quanto al merito delle incolpazioni, la Corte territoriale riteneva fondate le censure del lavoratore e, in particolare, evidenziava che il Comune di Pantelleria non aveva adeguatamente provato la sussistenza dei fatti disciplinarmente ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. Assumeva che, rispetto alla determina n. 179 del 2015, non era possibile escludere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto in copia il 29.07.2016 un atto comprensivo della determina dirigenziale unitamente alle due e-mail. Riteneva che dagli atti prodotti in giudizio, non in originale, ma in mera copia fotostatica, nonché dalle relate di notifica, non potesse desumersi un comportamento negligente o doloso del dipendente. Rilevava che il thema decidendum non era, infatti, la difformità della copia della determina prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] e quella adottata dal Dirigente di settore, ma la prova dell’effettivo contenuto della copia della medesima determina consegnata al destinatario e, sul punto, riteneva che non potesse escludersi che le due e-mail fossero state comunicate contestualmente alla notifica della determina al sig. [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non potessero considerarsi non divulgabili o riservate. Aggiungeva che non vi era stata alcuna dimostrazione di un accesso illecito da parte del [OSCURATO:PERSONA] alla posta elettronica del Dirigente, tramite credenziali personali che, oltretutto, non risultavano comunicate a terzi. Inoltre, era emerso dagli atti di causa che il [OSCURATO:PERSONA] aveva scarsa capacità nell’uso degli applicativi informatici; né il Comune aveva prodotto in originale documenti idonei a dimostrare gli illeciti contestati. 4. Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Pantelleria sulla base di sette motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. 7. Il Procuratore generale ha formulato le proprie motivate conclusioni, ritualmente comunicate alle parti, chiedendo il rigetto del ricorso. 3 8. Il Comune ha depositato memoria. P a g . RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ., dell’art. 10 l. n. 265/1999, degli artt.137, comma 2, 138 e 148 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per non aver attribuito alla relata di notifica della determina n. 179 del 29.07.2015 – senza le due mail private intercorse tra un funzionario dell’Ente e due legali - valenza certificativa e probatoria e per non aver considerato che, in mancanza di una precisa indicazione di legge sulla formula da utilizzare di conformità all’originale della copia, l’espressione usata dal messo comunale “ho notificato il presente atto” doveva essere considerata equivalente a quella di “ho notificato un atto conforme all’originale”. Sostiene che, stante la natura pubblicistica della funzione del messo comunale notificatore, al più il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impugnare per querela di falso la notifica e che, in mancanza di tale impugnazione, le attestazioni effettuate dal messo comunale, nonché le dichiarazioni ricevute dallo stesso, debbano ritenersi assistite dalla fede pubblica privilegiata. 2. Il motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte (Cass. 9 marzo 2020, n. 6562) non spetta al messo comunale (come all’ufficiale giudiziario) effettuare alcun controllo intrinseco sul contenuto dell’atto, sicché, se la copia dell’atto notificato non corrisponde all’originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi. Nello specifico, in mancanza della dicitura di conformità potrebbe anche essere stata notificata una copia difforme dall’originale. Peraltro, la Corte ha ritenuto che il Comune non avesse prodotto documenti probanti la conformità dell’atto notificato a quello originale, il che, a monte, esclude la rilevanza della dedotta censura. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Deduce la violazione del principio probatorio riferito all’atto pubblico che sfugge dalla valutazione probatoria del giudice secondo il prudente 4 apprezzamento, quale prova legale. P a g . RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 4. Il motivo è infondato. Data pubblicazione 16/03/2022 Va innanzitutto richiamato quanto già evidenziato con riguardo al primo motivo con riguardo alla circostanza che l’attività che compie il messo notificatore non prova nulla circa il contenuto intrinseco dell’atto oggetto della stessa, specie in mancanza di una conformità di tale atto all’originale. Inoltre, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867). Nella specie, è pur vero che il ricorrente denuncia una violazione che, nella formulazione del rilievo, va oltre il suddetto prudente apprezzamento: tuttavia egli parte dall’erroneo presupposto che si discuta di una prova legale, mentre la Corte territoriale non ha attribuito ad alcuna prova legale una valenza diversa da quella propria o, viceversa, ad una prova semplice la valenza di una prova legale, ma si è limitata ad affermare che non era stato prodotto nessun originale di delibera né altro documento che potesse attestare la conformità dell’atto notificato a quello originale. 5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per l’omessa valutazione dell’esistenza agli atti dell’originale della determina n. 179 del 29.07.2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato che l’originale della determina n. 179 del 29.07.2015 con relativa notifica era stata prodotta nel giudizio di reclamo in riassunzione, unitamente al fascicolo 5 P a g . RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 cartaceo di cui faceva parte quale documento (doc. C-4) datato 07.04.2017 e depositato in pari data in cancelleria. Sostiene che la Corte territoriale ha totalmente omesso di considerare il deposito di tale documento in originale, fondando la propria decisione solo in considerazione della presenza di mera copia fotostatica del documento. Sostiene che la “svista” sull’esistenza dell’originale della determina suddetta e del suo deposito in giudizio (a seguito di richiesta, autorizzata nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di produzione del fascicolo della fase sommaria ove era contenuto l’originale) ha gravemente inficiato l’intero argomentare logico della Corte territoriale. 6. Il motivo è inammissibile. La censura ha ad oggetto una circostanza che, astrattamente, si sarebbe potuta denunciare come errore revocatorio. Peraltro, la Corte ha affermato che il documento all. 11 denominato “originale della determinazione n. 179” in realtà rappresentava una copia fotostatica senza alcuna attestazione di conformità, così come una mera fotocopia era quella prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] con le due mail oggetto di incolpazione disciplinare. A questo accertamento in fatto il Comune oppone che si trattava di documento originale e non di una copia. In realtà non è neppure chiaro in cosa consistesse la difformità tra tale originale e la copia prodotta dal [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto vi è quanto riportato a pag. 15 dal controricorrente il quale sostiene che la determina n. 179 gli sarebbe stata notificata composta di due fogli formato A3 piegati al centro, così da formare 8 pagine: prime 4 pagine, contenuto determina; pagina 5, bianca; pagina 6, riproducente mail inviata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; pagina 7, riproducente mail (incompleta) riportante una comunicazione tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di invio di uno schema di modifica profilo professionale (schema non allegato); pagina 8, riproducente l’avviso di pubblicazione all’Albo pretorio (privo di tutti i dati). Riguardo a tale documento la Corte territoriale si è così espressa: “non si può escludere che la disponibilità delle due mail sia stata originata dalla consegna al lavoratore di una copia pasticciata della determina n. 179” ed invero tale giudizio non è adeguatamente contrastato dal Comune essendo, peraltro, certo che non vi fosse alcuna attestazione di conformità all’originale. 6 P a g . RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 7. Con il quarto motivo il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto Data pubblicazione 16/03/2022 decisivo per la controversia ossia l’esistenza agli atti dell’originale della determina n. 179 del 29.07.2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene, in linea con quanto sostenuto nel terzo motivo, che l’errore della Corte nel non considerare la produzione dell’originale della determina n. 179 del 2015 ha determinato l’omessa valutazione di un fatto decisivo. Assume che tale errore sarebbe stato determinante per l’intero iter decisionale e che, in ogni caso, vi sarebbero state altre risultanze non valutate dalla Corte a sostegno della propria tesi quale l’impossibilità (dimostrata dalla attestazione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA]) di modificare un atto inserito nell’albo web dell’Ente. 8. Anche tale motivo è inammissibile perché si contrappone all’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale (di mancata produzione dell’originale della determina: “basti osservare la scarsa nitidezza dei segni grafici ivi apposti a penna, nonché del timbro del Comune”); in tal modo parte ricorrente invoca una diversa lettura delle risultanze probatorie, il che non è consentito in sede di legittimità; per di più il rilievo neppure si riferisce all’originale dell’atto notificato al [OSCURATO:PERSONA], risultando, sotto tale profilo, la censura del tutto inconferente rispetto al decisum della Corte territoriale. D’altra parte, se anche agli atti vi fosse, come si assume, l’originale dell’atto, non vi sarebbe in ogni caso un omesso esame che, come è noto, può solo riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e non un elemento istruttorio. 9. Con il quinto motivo il ricorrente censura la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per avere la Corte omesso di giustificare la mancata ammissione delle prove testimoniali invocate dal Comune nonché, sotto diverso profilo, omesso esame di fatti decisivi controversi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la Corte territoriale considerato gli elementi fattuali dedotti nei capitoli di prova. 7 P a g . RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 Lamenta, in proposito, la mancata ammissione d’una prova testimoniale Data pubblicazione 16/03/2022 che, a suo avviso, avrebbe certamente permesso al Comune di raggiungere la piena prova di quanto sostenuto in giudizio. 10. Il motivo è inammissibile. Incensurabile in sede di legittimità è la valutazione effettuata dalla Corte che, ai fini del decidere, ha ritenuto che fossero sufficienti le altre prove e i documenti depositati. Si ricordi, del resto, che per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ., mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove (Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598). 11. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 72, comma 11, d.l. 112/2008 così come sostituito dall’art. 1, comma 5, d.l. 90/2014 conv. con l. 114/2014; dell’art. 24, commi 3, 4, 6 e 7 d.l. 201/2011 conv. con. l.214/2011; dell’art. 2, comma 5, d.l. n. 101/2013; dell’allegato B della l. n. 243/2004 e ss.ii.mm.; del decreto del MEF del 16 dicembre 2014; della circolare INPS n. 63 del 20.03.2015 nonché dell’art. 1225 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver disposto la reintegra sul posto di lavoro del [OSCURATO:PERSONA] nonostante lo stesso avesse già raggiunto l’età di 66 8 anni e 7 mesi (ossia l’età massima prevista per i dipendenti pubblici per la P a g . RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 permanenza in servizio) nel 2018 e per non aver limitato il risarcimento del Data pubblicazione 16/03/2022 danno alla data di collocamento in quiescenza del lavoratore. 12. Il motivo è fondato. È pacifico in atti che la reintegra del [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta nel 2020 e che egli aveva compiuto in data 12/9/2018 l’età (66 anni e 7 mesi) prevista ex lege per il suo collocamento in quiescenza d’ufficio (il predetto, infatti, percepisce dall’ottobre del 2018 la pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di età ed aveva raggiunto alla data sopra indicata 36 anni di anzianità contributiva: v., sul punto, quanto evidenziato dallo stesso controricorrente a pag. 30 del controricorso). Il d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, al fine del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, ha, all’art. 1, abolito l’istituto del trattenimento in servizio a partire dal 1° novembre 2014 eliminando, pertanto la possibilità per il lavoratore di chiedere di restare in servizio oltre il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Oltre il suddetto limite, pertanto, il rapporto non può più essere protratto a meno che il dipendente non abbia maturato i requisiti minimi (20 anni di contribuzione) previsti per l’accesso a pensione. In tale caso (del tutto eccezionale ed insussistente nella specie), come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), è consentito al dipendente di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età (più l’adeguamento alla stima di vita). L’amministrazione, dunque, doveva obbligatoriamente collocare a riposo d’ufficio il [OSCURATO:PERSONA] al raggiungimento dell’età massima pensionabile e la pronuncia al predetto favorevole non poteva non tener conto dell’impossibilità di una prosecuzione del rapporto oltre il suddetto limite. 13. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per non aver compensato totalmente, ma solo parzialmente, le spese in considerazione degli orientamenti 9 giurisprudenziali contrastanti sussistenti alla data di pronuncia della Corte. P a g . RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 14. Il motivo è assorbito dalla fondatezza del sesto motivo. Data pubblicazione 16/03/2022 15. Dalle considerazioni che precedono deriva che va accolto il sesto motivo di ricorso, vanno rigettati i primi cinque ed assorbito il settimo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc., civ., condannando il Comune di Pantelleria a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento fino alla data di età massima pensionabile, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 16. Il parziale accoglimento del ricorso consiglia di compensare per 1/3 le spese del primo e secondo grado di merito e del precedente giudizio di legittimità e di porre i residui 2/3 a carico del Comune di Pantelleria. Liquida tali spese nella misura per esse già indicata nella sentenza qui impugnata. Il Comune va, altresì, condannato a corrispondere al Cornato le spese del giudizio di rinvio nella stessa misura indicata nella sentenza qui impugnata. Vanno, infine, compensate per 1/3 le spese del presente giudizio di legittimità e va posta a carico del Comune le residua quota, liquidata come in dispositivo. 17. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1, quater d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta i primi cinque, assorbito il settimo. Cassa sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Pantelleria a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento fino alla data di età massima pensionabile, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Compensa per 1/3 le spese del primo e secondo grado di merito e del precedente giudizio di legittimità e pone i residui 2/3 a carico del Comune di Pantelleria. Liquida tali spese nella misura per esse indicata nella sentenza qui impugnata. Condanna, altresì, detto Comune a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese del 1 0 giudizio di rinvio nella stessa misura indicata nella sentenza qui impugnata. P a g . RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A R O T T A C A T E R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b 3 6 8 d b 7 9 0 9 2 b c 3 d 6 f e e 5 2 4 0 c c 6 a 4 d 2 e F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15496/2020 Numero sezionale 3934/2021 Numero di raccolta generale 8632/2022 Compensa per 1/3 le spese del presente giudizio di legittimità e condanna il Data pubblicazione 16/03/2022 Comune a pagare al [OSCURATO:PERSONA] le residua quota che liquida in euro 132,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . RG 15496/2020 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a
Sentenza Cassazione n. 08632/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris