CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 27916/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17626/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentate dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti– nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - c ontroricorrente - Iscrizione ipotecaria avverso la sentenza n. 286/2018 della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE depositata il 5 / 0 2/20 1 8 , non notificata ; sul ricorso iscritto al n. RG 17450/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 429/2019 della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE depositata il 4/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia avente ad oggetto cartelle di pagamento e iscrizione ipotecaria, originata dalla conoscenza delle stesse a seguito di intervento dell’agente della riscossione in procedura esecutiva, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte riget tò – con la sentenza n. 286/2018 - l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP)di Asti che ne aveva respinto il ricorso. In particolare,essa rilevò la corretta notificazione delle cartelle, con conseguente tardività del ricorso, e la insussistenza della eccepita prescrizione, alla luce della notifica delle cartelle, dell’atto di intervento presso il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Asti e del successivo pignoramento presso terzi; evidenziò la irrilevanza della mancanza di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, essendo l’ente intervenuto in procedura esecutiva intrapresa da terzi; escluse vizi relativi alla mancata notifica della comunicazione preventiva e rigettò il motivo relativo all’inserimento del bene nel fondo patrimoniale, la cui costituzione era avvenuta in epoca sospetta e la contribuente non aveva fornito prova della estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia e della conoscenza di tale estraneità al creditore. 2. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate el'Agenzia delle entrate- R iscossione hanno resistitocon controricorso. L’Agenzia della riscossione ha, altresì , depositato ulteriore controricorso con difensore del libero foro. Il ricorso è stato iscritto al n. R.G. 17626/2018 3. Contro la suddetta sentenza della CTR la contribuente propose altresì ricorso per revocazione, assumendo che i giudici dell’appello fossero incorsi in errore laddove avevano ritenuto sussistente la prova in giudizio della notifica di tutte le cartelle, posto che per 12 di esse non era stata depositata alcuna relazione di notifica, revocazioneche i giudici respinsero con la sentenza n. 429/2019 , depositata in data 4/04/2019, escludendo la sussistenza di alcun errore revocatorio. 4. Anche contro tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidato ad un motivo, a cui hanno resistitocon controricorso le agenzie fiscali. Il ricorso è stato iscritto al n. RG 17450/2019. 5. Entrambe lecause sono state avviate ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. alla trattazione in camera di consiglio fissata per l’11 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare deve disporsi la riunione dei due giudizi, il n. 17626/2018, avente ad oggetto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla CTR in sede di appello, e il n. 17450/2019, avente ad oggetto il ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla medesima CTR in sede di impugnazione per revocazione,essendo i due giudizi contemporaneamente pendenti in sede di legittimità. Deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa Corte (Cass. 17/03/2020, n. 7328; Cass. 05/08/2016, n. 16435; Cass.22/05/2015, n. 10534; Cass. 29/11/2006, n. 25376; Cass., Sez. U., 7/01/1997, n. 10933) secondo cui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione della Corte d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell'art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza resa in sede di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione. 1.1. Sempre preliminarmente occorre evidenziare che in data 9/09/2025 risulta pervenuta ad indirizzo di posta elettronica della cancelleria una comunicazione mail, da indirizzo [OSCURATO:EMAIL], cui è allegato un atto di rinuncia firmato da [OSCURATO:PERSONA] al giudizio avente ad oggetto la sentenza n. 429/2019 della CTR del Piemonte, rinuncia motivata dall’allegata sentenza della Corte d’appello di Torino che ha pronunciato, in giudizio di opposizione all’esecuzione, la cessazione della materia del contendere per intervenuta rottamazione. La rinuncia, avente ad oggetto la sentenza resa nel giudizio di revocazione, non può essere presa in considerazione in quanto non depositata nelle forme di rito e in particolare mediante il necessario deposito telematico; in quanto, inoltre, priva di sottoscrizione congiunta del difensore (Cass. 20/01/2015, n. 901; Cass. 26/03/2010, n. 7242) e mancantedi alcun elemento di certezza poiché proveniente da indirizzo mail apparentemente privo di collegamento con la parte e senza alcun documento attestante l’identità del mittente. 1.3. Sempre in via preliminare va dichiarato inammissibile il controricorso depositato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel giudizio iscritto al n. RG 17626/2018,con l’avvocato del libero foro. Com'è noto, l'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, ha disposto l'estinzione ope legisdelle società del [OSCURATO:PERSONA], cancellate d'ufficio dal registro delle imprese, con effetto dal 1° luglio 2017, al contempo prevedendo l'istituzione di un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale della stessa Agenzia delle entrate. Detto ente, secondo l'impianto normativo, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle estinte società del [OSCURATO:PERSONA], assumendo la qualifica di agente della riscossione, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973. Per quanto qui in particolare interessa, l'art. 1, comma 8, d.l. cit. stabilisce che «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesain giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa». Al riguardo, pronunciando (ex art. 363 c.p.c.) sul contrasto giurisprudenziale frattanto insorto tra le Sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: «a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fattesalve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., Sez. U., 19/11/2019, n. 30008). Nel contenzioso tributario, la convenzione esime l’Agenzia dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera),la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro, deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. 31/10/2024, n. 28199; Cass. 24/10/2024, n. 27639; Cass.5/07/2024, n. 18406 e n. 18392; Cass. 16/05/2024, n. 13597; Cass.15/05/2024, n. 13484; Cass. 27/06/2023, n. 18297; Cass. 8/03/2023, n. 6931; Cass., Sez. U., 19/11/2019, n. 30008). Posti tali consolidati principi, poiché nel caso di specie la lite è stata introdotta successivamente a quanto previsto dal Protocollo di intesa tra AdER e Avvocatura Generale dello Stato del 22 giugno 2017, e non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza delle relative delibere, deve concludersi per l’invalidità della procura, con conseguente inammissibilità del suddetto controricorso. 2. Occorre, poi , esaminare con priorità il ricorso relativo alla sentenza di revocazione, nel quale la contribuente propone un motivo con cui, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., deduce la violazione e fala applicazione dell’art.395 n. 4 c.p.c. Premesso che la revocazione riguardava la decisione resa sudodici cartelle per le quali non era stata prodotta alcuna documentazione a sostegno della intervenuta notifica, essa evidenzia la chiara natura di errore revocatorio della CTR ove ha ritenutosussistente un documento pacificamente inesistente in atti. 2.1. L’unico motivo , con cui la ricorrente ribadisce ch e il presupposto della revocazione sia nel fatto che il giudice ritiene sussistente un documento pacificamente inesistente tra quelli prodotti in giudizio e che tale errore fosse decisivo nel caso di specie , è inammissibile in quanto non coglie l'effettiva ratio decidendidella CTR, fondata sulla circostanza che tale questione fosse stata oggetto di discussione e decisione. Il giudice regionale infatti , premesso che la lettura e l'interpretazione dei documenti di causa appartengono alla insindacabile valutazione del giudice e non possono costituire errore revocatorio, ha evidenziato che la questione della notifica o meno degli atti prodromici presupposti dagli atti impugnati era stata quella sulla quale si era svolto il giudizio sia in primo grado che in appello e sul quale le parti avevano svolto le loro difese epertanto era stato oggetto di discussione, prima , e di valutazi one dell'organo giudicante , poi , il che non può costituire errore revocatorio. La decisione è del tutto conforme a consolidati orientamenti di questa Corte secondo cui non sussiste errore revocatorio ove il fatto medesimo abbia costituito un punto controverso su cui la Corte si sia pronunciata (Cass.18/06/2015, n. 12655; Cass. 10/06/2021 , n. 16439; Cass.04/04/2019, n. 9527). 3. Passando all’esame del ricorso per cassazione, esso – come si detto -si basa su cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si de duce la violazione dell'art . 36 del d .lgs. n . 546/1992, e si invoca lanullità la sentenza per motivazione apparente avendola CTR omesso di motivare circa la ritualità delle notificazioni , cartella per cartella, nonché avendo ritenuto notificate anche dodici cartelle per le quali non era stata depositata alcuna relata. 3.1.1 Il motivo èfondato. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata ( v., per tutte, Cass., Sez. U. 7/04/2014, n. 8053). In particolare,si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Dalla trascrizione integrale dell’atto di appello, emerge che a fronte dell’oggetto del giudizio costituito da 40 cartellee dall’esistenza o meno di rituale notificazione delle medesime, la ricorrente aveva dedotto che per 12 di esse non era stata prodotta alcuna relazione di notifica da parte dell’agente della riscossione e che per altre 18 ella aveva eccepito la nullità o inesistenza, a vario titolo, della notificazione. A fronte di ciò la CTR si è limitata all’affermazione che fosse «stata data idonea prova documentale dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento mediante l'allegazione dopo ogni estratto di ruolo e cartella della copia della relata di notificazione presso il domicilio fiscale della ricorrente appellante», con motivazione astratta e omnicomprensiva, inidonea a dare conto non solo dei casi in cui non vi fosse alcuna relata di notifica ma anche delle censure relative alle modalità di notificazione. L’accoglimento del motivo, in quanto avente ad oggetto solo alcune delle cartelle ed essendo impugnate altresì le iscrizioni ipotecarie, non assorbe gli ulteriori motivi, che vanno quindi comunque scrutinati. 3.2. Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,si deduce la violazione degli artt. 2, comma 1, 19, comma 3,del d.lgs . n. 546 / 1992, 57 d . P . R . n. 602/1973 e 615 c.p.c. , censurando il riferimento compiuto dalla CTR alla necessità che, provata la rituale notifica della cartella, al contribuente rimanesse la sola strada dell’opposizione all’esecuzione, ben potendo invece la parte ricorrere alla Commissione tributaria in caso di nullità o inesistenza delle notifiche. 3.2.1. Il motivo, oltre ad essere in parte assorbito dall’accoglimento del primo, è inammissibile perché attinge una affermazione che non assume autonoma rilevanza decisoria nella sentenza della CTR. 3.3.Con il terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c., si deduce l’ omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione al rigetto dell’eccepita prescrizione, statuita in base a due attiinterruttivi del relativo termine: a) l’intervento nella procedura esecutiva;b) il pignoramento presso terzi. La ricorrente deduce infatti che il primo, non essendo stato notificato ed essendo ellacontumace, non avrebbe effetto interruttivo e che, in relazione al secondo,la notifica sarebbe inesistente in quanto ella risiedeva all’estero, punti sui quali la CTR non avrebbe pronunciato. 3.3.1.Il motivo è inammissibile. La deduzione del vizio motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma c.p.c.deve avere ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso nel senso di circostanza fattuale o un preciso accadimento in senso storico naturalistico Cass.06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass.08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass.08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia e postula la sua concreta e specifica indicazione, anche in relazione alla sede processuale ove sia stata dedotta. Nel caso di specie, il motivo non evidenzia un fatto storico nel senso sopra indicato ma il mancatoesame di due questioni giuridiche, relative alla idoneità di taluni atti a interrompere la prescrizione, e cioè la necessità o meno della notifica dell’atto di intervento nel procedimento esecutivo e la inesistenza della notifica del pignoramento presso terzi, rivelandosi quindi inammissibile. 3.4.Con il quarto motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art . 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. Si censura la statuizione secondo la quale l’intimazione ex art . 50 d.P.R. n. 602 / 1973 non fosse necessaria in quanto l’agente della riscossione era solo intervenuto in una procedura espropriativa intrapresa da terzi,sostenendo invece che la predetta disposizione n on faccia differenza tra le varie formedi azione esecutiva. 3.4.1. Il motivo è infondato, anche se la motivazione della CTR deve essere parzialmente corretta. Oggetto di causanon è, infatti , l’azione esecutiva né tantomeno il procedimento per espropriazione nel quale è intervenuta l’Agenzia della riscossione ma, sul punto in questione, i provvedimenti di iscrizione ipotecaria. Come è noto, secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte l’iscrizione ipotecaria previstadall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. 11/04/2024, n. 9817, ribadendo i principi già espressi da Cass., Sez. U., 18/09/2014, n. 19667). Quindi, emendata in tali termini la motivazione, il motivo va respinto. 3.5.Con il quinto ed ultimo motivo, proposto in relazione all'ar t. 360, primo comma, n . 3 , c.p.c., si deduce la violazione degli art t. 77 d.P.R. n. 602/1973, 19 e 21 d.lgs. n. 546 / 1992 e 6 della legge n. 212/2000, evidenziando che i provvedimenti di iscrizione ipotecaria (del 31/01/2014, 27/01/2005, 10/11/2008) non erano stati preceduti da comunicazione preventiva; sul punto la CTR ha evidenziato che il comportamento dell’agente della riscossione era conforme alla legge e alla giurisprudenza vigenti all’epoca. 3.5.1.Il motivo è fondato. Questa Corte ha, infatti , evidenziato che - i n tema di riscossione coattiva delle imposte- l'Amministrazione finanziaria , prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R.n. 602/1973 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14/05/2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12/07/2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca,l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità ( Cass. , Sez. U., 18/09/2014 , n. 19667; v., di seguito, in senso conforme Cass. 23/11/2015, n. 23875; Cass. 26/02/2019, n. 5577). Pertanto, la comunicazione preventiva occorreva non solo per le iscrizioni ipotecarie successive al 2011 ma anche per le iscrizioni ipotecarie antecedentie la CTR, nel negarlo, ha errato in diritto . 4. Concludendo, il ricorso relativo alla sentenza resa sulla proposta revocazione va dichiarato inammissibile, pronuncia cui segue la condanna al pagamento delle spese (liquidate nei sensi di cui in dispositivo soltanto con riferimento alla sola attività processuale riconducibile al controricorso validamente formulato dall’Avvocatura generale dello Stato per conto, congiuntamente, dell’Agenzia delle Entrate e di ADER) in base al principio della soccombenza. Il ricorso proposto contro la sentenza di appello va,invece, accolto in relazione al primo e al quinto motivo, rigettati gli altri ; con riferimento ai motivi accolti tale sentenza deve , pertanto , essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui v a demandato , altresì , il governo delle spese delgiudizio di legittimità . In virtù dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente nel giudizio iscritto al n. RG 17450/2019 , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art . 13, se dovuto. P.Q.M Dispone la riunione del giudizio iscritto al n. RG 17450/2019 al giudizio iscritto al n.RG 17626/2018. Dichiara inammissibile il ricorso iscrittoal n. RG 17450/2019; Condanna, in relazione al giudizio iscritto al n. RG 17450/2019, la ricorrente al pagamento delle spese dello stesso giudizio, in favore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Accoglie il primo e il quinto motivo del ricorso i scritto al n. RG 17626/2018,assorbito il secondo, inammissibile il terzo e rigettato il quarto. Cassa,in relazione ai motivi accolti, la sentenza n. 286/2018 della CTR Piemonte e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione , cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserit