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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 30843/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 21414-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];- intimata - avverso la sentenza n. 1492/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2017 R.G.N. 3703/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 14 marzo 2017, la Corte di Appello di Roma in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Velletri nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mentre confermava la statuizione di accoglimento pronunziata in prime cure con riguardo al capo relativo al riconoscimento del diritto dell'istante alle progressioni economiche contrattuali, diversamente dal primo giudice, sanciva l'illegittimità dei contratti a termine in virtù dei quali la Laurenti aveva prestato servizio come docente, coprendo posti vacanti in organico di diritto o di fatto, a far data dal 22.10.1999, condannando il Ministero al risarcimento del danno in favore dell'istante commisurato a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto configurabile, in relazione alle cinque assunzioni a termine su posti di organico di fatto e di diritto con prestazione da rendersi presso il medesimo istituto, circostanza idonea ad attestare il carattere permanente delle esigenze di copertura dei posti disponibili, la dedotta abusiva reiterazione dei contratti a termine, da considerarsi pertanto nulli con applicazione della sanzione non, come richiesto in via principale, della conversione a tempo indeterminato del rapporto, bensì del risarcimento del danno, liquidato in via equitativa a sensi dell'art. 32,

I. n. 183/2010 ; - che per la cassazione di tale decisione ricorreva il Ministero, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la Laurenti, non svolgeva difesa alcuna, provvedendo tuttavia a depositare il 9.10,2013 altro ricorso avverso la medesima sentenza della Corte territoriale, cui il Ministero, a sua volta, non faceva seguire difesa alcuna; CONSIDERATO - che con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l'error in procedendo dato dalla mancata rilevazione della tardività del ricorso depositato dalla Laurenti e della conseguente inammissibilità del medesimo, per essere stato questo proposto il 9.10.2013 e, perciò, oltre il termine breve di trenta giorni che la Laurenti era tenuta ad osservare essendo stata, su sua istanza, notificata al Ministero la sentenza di primo grado in data 6.5.2013; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e della clausola 5 dell'Accordo quadro a quella allegato e degli artt. 4,

I. n. 124/1999, 36, d.lgs. n. 165/2001, 2697 c.c., 1, commi 95 - 132,

I. n. 107/2015 e 1175 c.c., il Ministero ricorrente, in via meramente subordinata, deduce l'inammissibilità della pronunzia di condanna al risarcimento del danno a fronte della stabilizzazione dei docenti precari prevista dalla

I. n. 107/2015, da considerarsi alla stregua di un risarcimento in forma specifica, rilevante nel caso di specie per essere stata la Laurenti immessa in ruolo in data 1.9.2015; - che il primo motivo risulta meritevole di accoglimento, dal momento che l'appello della Laurenti, essendo stato depositato decorso il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza di primo grado alla cui osservanza la Laurenti era tenuta per aver ella stessa dato corso alla notifica al Ministero della predetta sentenza, era in effetti tardivo e come tale inammissibile, conseguendone la nullità del procedimento d'appello e della sentenza resa dalla Corte territoriale; che pertanto, il primo motivo del ricorso del Ministero va accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo e la sentenza impugnata cassata senza rinvio relativamente all'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese del grado di appello e del presente giudizio di cassazione; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso del Ministero, cassa la sentenza impugnata senza rinvio relativamente all'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo.

Compensa le spese del grado di appello e del presente giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21414-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];- intimata - avverso la sentenza n. 1492/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/03/2017 R.G.N. 3703/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 14 marzo 2017, la Corte di Appello di Roma in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Velletri nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mentre confermava la statuizione di accoglimento pronunziata in prime cure con riguardo al capo relativo al riconoscimento del diritto dell'istante alle progressioni economiche contrattuali, diversamente dal primo giudice, sanciva l'illegittimità dei contratti a termine in virtù dei quali la Laurenti aveva prestato servizio come docente, coprendo posti vacanti in organico di diritto o di fatto, a far data dal 22.10.1999, condannando il Ministero al risarcimento del danno in favore dell'istante commisurato a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto configurabile, in relazione alle cinque assunzioni a termine su posti di organico di fatto e di diritto con prestazione da rendersi presso il medesimo istituto, circostanza idonea ad attestare il carattere permanente delle esigenze di copertura dei posti disponibili, la dedotta abusiva reiterazione dei contratti a termine, da considerarsi pertanto nulli con applicazione della sanzione non, come richiesto in via principale, della conversione a tempo indeterminato del rapporto, bensì del risarcimento del danno, liquidato in via equitativa a sensi dell'art. 32, I. n. 183/2010 ; - che per la cassazione di tale decisione ricorreva il Ministero, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la Laurenti, non svolgeva difesa alcuna, provvedendo tuttavia a depositare il 9.10,2013 altro ricorso avverso la medesima sentenza della Corte territoriale, cui il Ministero, a sua volta, non faceva seguire difesa alcuna; CONSIDERATO - che con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l'error in procedendo dato dalla mancata rilevazione della tardività del ricorso depositato dalla Laurenti e della conseguente inammissibilità del medesimo, per essere stato questo proposto il 9.10.2013 e, perciò, oltre il termine breve di trenta giorni che la Laurenti era tenuta ad osservare essendo stata, su sua istanza, notificata al Ministero la sentenza di primo grado in data 6.5.2013; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e della clausola 5 dell'Accordo quadro a quella allegato e degli artt. 4, I. n. 124/1999, 36, d.lgs. n. 165/2001, 2697 c.c., 1, commi 95 - 132, I. n. 107/2015 e 1175 c.c., il Ministero ricorrente, in via meramente subordinata, deduce l'inammissibilità della pronunzia di condanna al risarcimento del danno a fronte della stabilizzazione dei docenti precari prevista dalla I. n. 107/2015, da considerarsi alla stregua di un risarcimento in forma specifica, rilevante nel caso di specie per essere stata la Laurenti immessa in ruolo in data 1.9.2015; - che il primo motivo risulta meritevole di accoglimento, dal momento che l'appello della Laurenti, essendo stato depositato decorso il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza di primo grado alla cui osservanza la Laurenti era tenuta per aver ella stessa dato corso alla notifica al Ministero della predetta sentenza, era in effetti tardivo e come tale inammissibile, conseguendone la nullità del procedimento d'appello e della sentenza resa dalla Corte territoriale; che pertanto, il primo motivo del ricorso del Ministero va accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo e la sentenza impugnata cassata senza rinvio relativamente all'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese del grado di appello e del presente giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso del Ministero, cassa la sentenza impugnata senza rinvio relativamente all'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo. Compensa le spese del grado di appello e del presente giu
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