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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 17372/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 comma secondo cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto inesistenti i presupposti per l'ulteriore riduzione della pena previa concessione dell'invocata attenuante, in considerazione della non irrisoria lesività della condotta, delle modalità aggressive della stessa, dei nutriti precedenti penali del Poliziani e della congruità della pena inflitta, già mitigata dal riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 comma secondo cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto inesistenti i presupposti per l'ulteriore riduzione della pena previa concessione dell'invocata attenuante, in considerazione della non irrisoria lesività della condotta, delle modalità aggressive della stessa, dei nutriti precedenti penali del Poliziani e della congruità della pena inflitta, già mitigata dal riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17372/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris