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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 14532/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava la inammissibilità della richiesta di revisione, formulata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., della sentenza emessa il 20 luglio 2017 - confermata dalla Corte di appello di Napoli con pronuncia del 26 giugno 2016, divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2020 - con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 416-bis T cod. pen. (capo 2-ter); 12-quinquies legge n. 356 del 1992, ora 512-bis cod. pen., e 416-bis.1 cod. pen. (capo 4); 513-bis e 416-bis.1 cod. pen. (capo 9).

Rilevava la Corte territoriale come fosse manifestamente infondata la richiesta difensiva di revisione formulata con specifico riferimento al solo reato del capo 9) e limitatamente alla contestata intestazione fittizia delle quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto, nel rappresentare una inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, non era stata indicata una incompatibilità tra fatti storici posti a base delle due decisioni, ma una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 630, comma 1, lett. a), e 634 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale omesso di considerare che in relazione al medesimo fatto contestato al capo 4) il coimputato [OSCURATO:PERSONA], fratello del prevenuto, con riferimento alla addebitata intestazione fittizia delle quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era stato assolto con la formula 'perché il fatto non sussiste' dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza divenuta definitiva, per la mancata dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato conferimenti patrimoniali in quelle quattro compagini, divenendone socio occulto (veste che, secondo l'ipotesi accusatoria, era stata dissimulata dai germani Discepolo).

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato, in quanto i motivi dedotti sono infondati.

2. È pacifico nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità che l'ipotesi della revisione dovuta al c.d. 'conflitto teorico di giudicati', prevista dall'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., è configurabile esclusivamente laddove vi sia una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto: in particolare, si è chiarito che il concetto di inconciliabilità deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (così, tra le altre, Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 26975).

Di tali regole di diritto la Corte di appello di Roma ha fatto corretta applicazione, chiarendo, con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come nel caso di specie non fosse riconoscibile una inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento delle due sentenze irrevocabili: quella della Corte di appello di Napoli del 29 giugno 2020, di conferma della pronuncia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 4), con riferimento alla intestazione fittizia delle quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 20 luglio 2017; e quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] adottata il 26 febbraio 2019, di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] da quella medesima imputazione.

Ed infatti, la Corte di appello di Roma ha chiarito come il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avesse mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] non perché fosse stata dimostrata l'assenza dell'apporto economico del Russo, all'epoca a capo di un clan camorristico operante nella zona, alle società gestite dai fratelli Discepolo, ma perché tale apporto era stato fornito dopo che le quattro suddette società erano state costituite, sicché la sussistenza del reato de quo era stata esclusa perché non poteva considerarsi dimostrato che quell'apporto economico fosse stato compiuto con quelle modalità con finalità di elusione della misura di prevenzione.

Il problema, dunque, non era quello di un differente accertamento di fatti ontologicamente intesi, bensì quello di una distinta loro qualificazione giuridica: avendo la Corte di appello di Napoli, nel confermare la condanna del germano [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, privilegiato il diverso orientamento interpretativo, pur riconoscibile nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale quei fatti ben potevano integrare gli estremi del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dal citato art. 12-quinquies, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (così, tre le altre, Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963).

Sotto questo punto di vista il ricorso oggi in esame risulta aspecifico, dal momento che la difesa ha omesso di confrontarsi con quella argomentazione valorizzata nella ordinanza impugnata, impegnandosi a sostenere che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la prova che il primo avesse effettuato specifici conferimenti patrimoniali in quelle compagini imprenditoriali: tuttavia, la difesa non ha negato che tale Tribunale avesse ammesso che il Russo aveva cogestito quelle società facenti capo ai fratelli Discepolo, acquisendone di fatto, come socio occulto, le relative quote e e partecipando al riparto dei relativi utili, così confermando la sussistenza dei medesimi fatti storici che l'autorità giudiziaria napoletana aveva posto a base della decisione di condanna di cui è stata domandata la revisione.

3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava la inammissibilità della richiesta di revisione, formulata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., della sentenza emessa il 20 luglio 2017 - confermata dalla Corte di appello di Napoli con pronuncia del 26 giugno 2016, divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2020 - con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 416-bis T cod. pen. (capo 2-ter); 12-quinquies legge n. 356 del 1992, ora 512-bis cod. pen., e 416-bis.1 cod. pen. (capo 4); 513-bis e 416-bis.1 cod. pen. (capo 9). Rilevava la Corte territoriale come fosse manifestamente infondata la richiesta difensiva di revisione formulata con specifico riferimento al solo reato del capo 9) e limitatamente alla contestata intestazione fittizia delle quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto, nel rappresentare una inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, non era stata indicata una incompatibilità tra fatti storici posti a base delle due decisioni, ma una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 630, comma 1, lett. a), e 634 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale omesso di considerare che in relazione al medesimo fatto contestato al capo 4) il coimputato [OSCURATO:PERSONA], fratello del prevenuto, con riferimento alla addebitata intestazione fittizia delle quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era stato assolto con la formula 'perché il fatto non sussiste' dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza divenuta definitiva, per la mancata dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato conferimenti patrimoniali in quelle quattro compagini, divenendone socio occulto (veste che, secondo l'ipotesi accusatoria, era stata dissimulata dai germani Discepolo). 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato, in quanto i motivi dedotti sono infondati. 2. È pacifico nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità che l'ipotesi della revisione dovuta al c.d. 'conflitto teorico di giudicati', prevista dall'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., è configurabile esclusivamente laddove vi sia una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto: in particolare, si è chiarito che il concetto di inconciliabilità deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (così, tra le altre, Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 26975). Di tali regole di diritto la Corte di appello di Roma ha fatto corretta applicazione, chiarendo, con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come nel caso di specie non fosse riconoscibile una inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento delle due sentenze irrevocabili: quella della Corte di appello di Napoli del 29 giugno 2020, di conferma della pronuncia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 4), con riferimento alla intestazione fittizia delle quote delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 20 luglio 2017; e quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] adottata il 26 febbraio 2019, di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] da quella medesima imputazione. Ed infatti, la Corte di appello di Roma ha chiarito come il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avesse mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] non perché fosse stata dimostrata l'assenza dell'apporto economico del Russo, all'epoca a capo di un clan camorristico operante nella zona, alle società gestite dai fratelli Discepolo, ma perché tale apporto era stato fornito dopo che le quattro suddette società erano state costituite, sicché la sussistenza del reato de quo era stata esclusa perché non poteva considerarsi dimostrato che quell'apporto economico fosse stato compiuto con quelle modalità con finalità di elusione della misura di prevenzione. Il problema, dunque, non era quello di un differente accertamento di fatti ontologicamente intesi, bensì quello di una distinta loro qualificazione giuridica: avendo la Corte di appello di Napoli, nel confermare la condanna del germano [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, privilegiato il diverso orientamento interpretativo, pur riconoscibile nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale quei fatti ben potevano integrare gli estremi del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dal citato art. 12-quinquies, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (così, tre le altre, Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963). Sotto questo punto di vista il ricorso oggi in esame risulta aspecifico, dal momento che la difesa ha omesso di confrontarsi con quella argomentazione valorizzata nella ordinanza impugnata, impegnandosi a sostenere che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso la prova che il primo avesse effettuato specifici conferimenti patrimoniali in quelle compagini imprenditoriali: tuttavia, la difesa non ha negato che tale Tribunale avesse ammesso che il Russo aveva cogestito quelle società facenti capo ai fratelli Discepolo, acquisendone di fatto, come socio occulto, le relative quote e e partecipando al riparto dei relativi utili, così confermando la sussistenza dei medesimi fatti storici che l'autorità giudiziaria napoletana aveva posto a base della decisione di condanna di cui è stata domandata la revisione. 3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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