Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:T:2026:432
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0615_RES
[OSCURATO:PERSONA]615/25
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 1
o
luglio 2026
«Marchio dell’Unione europea– Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Elemento del marchio che presenta un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001»
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione di distintività
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 13, 15)
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 14, 48)
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Carattere distintivo – Criteri di valutazione
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 16, 17)
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – 125177 / Marchio denominativ [OSCURATO:PERSONA] – 125094 / [OSCURATO:PERSONA]
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 33, 34, 45, 49, 52, 55)
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio composto da più elementi – 125095 / Elemento che ha acquisito un carattere distintivo in seguito al suo uso anteriore – 125096 / Elemento che conferisce un carattere distintivo intrinseco al marchio richiesto nel suo complesso – Inammissibilità
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b), et 3]
(v. punti 36-41, 44, 46-48)
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d'ufficio dei fatti – Registrazione di un nuovo marchio – Impedimenti alla registrazione assoluti – Onere della prova
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, et 95, § 1)
(v. punto 42)
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 54)
[OSCURATO:PERSONA] con un ricorso di annullamento, che respinge, il Tribunale precisa la giurisprudenza sulla questione se, e in quale misura, un elemento verbale costituente un marchio anteriore che abbia acquisito carattere distintivo mediante l’uso possa conferire a un marchio successivo in cui esso è inserito un carattere distintivo intrinseco.
Il 27 agosto 2024 la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, ha presentato all'[OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA]) una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea per il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (
1
), che tuttavia è stata respinta dall'esaminatore. (
2
).
La ricorrente ha quindi presentato ricorso contro tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale lo ha accolto parzialmente per alcuni servizi. Per quanto riguarda gli altri servizi (in prosieguo: i «servizi in questione»), la commissione di ricorso l'ha respinto in quanto il marchio richiesto era privo di carattere distintivo. Essa ha ritenuto che tale marchio non sarebbe stato percepito come un’indicazione dell’origine commerciale dei servizi in questione, bensì come un messaggio pubblicitario ad essi correlato.
È stata quindi presentata al Tribunale un’istanza di annullamento della decisione della commissione di ricorso, nella parte in cui è stata negata la registrazione del marchio richiesto per i servizi in questione.
Giudizio del Tribunale
Anzitutto, il Tribunale rileva che la questione principale sollevata nel caso di specie è quella dell'importanza che occorre, se del caso, attribuire all'elemento verbale «veikkaus», componente del marchio richiesto, il quale è stato precedentemente registrato come marchio in virtù del carattere distintivo acquisito in seguito al suo uso, nell'ambito della valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto nel suo insieme ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
A sostegno del motivo unico, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di essersi limitata a tener conto del significato della parola «veikkaus» nel linguaggio finlandese corrente, mentre tale parola non sarebbe più percepita dal pubblico finlandese nel suo senso originario, bensì nel senso che designa specificamente l'impresa della ricorrente e l'origine dei suoi servizi. La presenza di tale parola, che avrebbe consentito al marchio principale della ricorrente di acquisire un carattere distintivo grazie al suo uso prolungato e di godere di ampia notorietà, se non addirittura di fama, in Finlandia, conferirebbe al marchio richiesto un carattere distintivo intrinseco.
A tal riguardo, il Tribunale ricorda anzitutto che la struttura dell'articolo 7 del regolamento 2017/1001 opera una chiara distinzione tra le caratteristiche intrinseche di un segno e le caratteristiche acquisite in seguito all'uso. È solo nell’ambito dell’applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, che disciplina il carattere distintivo acquisito, che occorre valutare l'uso effettivo e la notorietà di un segno di cui si chiede la registrazione.
Pertanto, l’uso effettivo di un marchio di cui si richiede la registrazione non può avere alcuna incidenza sul carattere distintivo intrinseco di quest’ultimo, il quale deve essere valutato unicamente alla luce della rappresentazione che ne fornisce la domanda di registrazione. Basandosi sulla sua giurisprudenza (
3
), il Tribunale sottolinea che tale principio si applica anche quando viene invocato l'uso effettivo di un segno che compone il marchio richiesto.
Il Tribunale precisa poi che, quando una parte ricorrente rivendica il carattere distintivo intrinseco di un marchio richiesto, spetta ad essa fornire indicazioni concrete e comprovate che dimostrino un tale carattere. Gli elementi di prova da fornire devono dimostrare che i consumatori non hanno avuto necessità di familiarizzare con il marchio in virtù dell’uso e che il marchio ha immediatamente consentito loro di distinguere i prodotti o servizi commercializzati da esso.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha dimostrato che il marchio richiesto presentasse un carattere distintivo intrinseco ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Infatti, la sua argomentazione si basa sul fatto che l’elemento verbale «veikkaus» abbia acquisito carattere distintivo a seguito dell’esposizione del pubblico di riferimento a tale elemento. Di conseguenza, la ricorrente non cerca di dimostrare che tale elemento, né a maggior ragione il marchio richiesto nel suo insieme, sarebbero percepiti come distintivi per le loro caratteristiche intrinseche proprie, indipendentemente da qualsiasi uso anteriore.
Pertanto, secondo il Tribunale, occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso, poiché gli elementi addotti dalla ricorrente non forniscono alcuna informazione sul carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto o dell’elemento verbale «veikkaus». Esso precisa che accogliere l’argomentazione della ricorrente implicherebbe ignorare la distinzione fondamentale operata dal regolamento 2017/1001 e porterebbe a ritenere che sia sufficiente che un elemento verbale abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso e sia ripreso in un marchio successivo composto da più elementi, di cui si richiede la registrazione, affinché quest’ultimo possa essere considerato intrinsecamente distintivo.
Infine, il Tribunale evidenzia che la ricorrente non può invocare il principio secondo cui un marchio che abbia acquisito carattere distintivo con l’uso deve beneficiare dello stesso livello di protezione di un marchio che presenti carattere distintivo intrinseco, dato che tale principio riguarda esclusivamente la protezione conferita ai marchi già registrati e non le condizioni di esame preliminari alla registrazione di un marchio.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale respinge il ricorso, dichiarando che la commissione di ricorso ha correttamente tenuto conto del significato letterale del marchio richiesto al fine di concludere per l'assenza di qualsiasi carattere distintivo dello stesso, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
(
1
) I servizi contrassegnati da tale marchio rientrano nelle classi 35, 41 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957,come riveduto e modificato.
(
2
) Sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
).
(
3
) V. sentenze del 30 marzo 2022, Daimler/[OSCURATO:PERSONA] (Raffigurazione di stelle a tre punte su sfondo nero I) (
T-277/21
, non pubblicata,
EU:T:2022:194
, punto
26
), e del 13 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (MORE-BIOTIC) (
T-243/23
, non pubblicata,
EU:T:2024:162
, punto
44
).