CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20838/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliata all’indicatoindirizzo PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Niccolò LasorsaBorgomaneri, che la rappresentano e difendono- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale I [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. in liquidazione- intimata -avverso la sentenza n. 188/2024 della Corte d’appello diPotenza, depositata il 16.4.2024;Numero registro generale 12370/2024Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 20838/2026Data pubblicazione 19/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Lagonegro dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di I [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. in liquidazione su istanza dellacreditrice [OSCURATO:SOCIETA]I [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. in liquidazione, non comparsa nelprocedimento avviato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice dellaCrisi d’Impresa e dell’Insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019),propose reclamo contro la sentenza del tribunale, prospettandosia l’omessa notificazione del ricorso contenente l’istanza dellacreditrice, sia l’insussistenza dei presupposti per l’apertura dellaliquidazione giudiziale.Instauratosi il contraddittorio con la società creditrice e incontumacia della procedura concorsuale, la Corte d’appello diPotenza dichiarò inammissibile il reclamo, perché tardivorispetto alla data di notificazione della sentenza a mezzo PEC acura della cancelleria.Contro la sentenza della corte territoriale I [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.in liquidazione ha presentato ricorso per cassazione affidato aun unico motivo.La creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso,mentre la liquidazione giudiziale è rimasta intimata.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: «violazionedegli artt. 3-bis, 9 e 11 della legge n. 53 del 1994 e dell’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento16.4.2014 del Responsabile per i sistemi informativiNumero registro generale 12370/2024Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 20838/2026Data pubblicazione 19/06/2026automatizzati del Ministero della Giustizia, nonché conseguentefalsa applicazione dell’art. 51, comma 3, del c.c.i.i., per averela corte d’appello illegittimamente fatto decorrere il termine perproporre il reclamo – conseguentemente dichiarandoloinammissibile – dalla inesistente e comunque nulla notificatelematica della sentenza di apertura della liquidazionegiudiziale del 5.4.2024, pur mancando agli atti ladocumentazione indefettibilmente prescritta dalle norme violaleaffinché una notificazione telematica possa considerarsivalidamente eseguita e documentata nel processo, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La ricorrente rileva di avere proposto il reclamo neltermine di legge decorrente dalla notificazione della sentenzaeffettuata dalla creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. mediante ufficialegiudiziario e nega che la sentenza fosse stata precedentementenotificata dalla cancelleria a mezzo PEC, rilevando che taleulteriore notificazione «non risulta punto documentata nelfascicolo processuale e, comunque, i documenti da cui la Corted’appello l’ha desunta, non soddisfano i requisiti normativiprescritti dal combinato disposto degli art. 3-bis e 9 della l.53/1994, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” datecon provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per iSistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della giustizia».2. Il ricorso è inammissibile, perché quello prospettatonon è un vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., bensì unvizio tale da rendere il provvedimento suscettibile direvocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ipotizzandosi unerrore di fatto della corte d’appello nella percezione dei datirisultanti dal fascicolo processuale.Numero registro generale 12370/2024Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 20838/2026Data pubblicazione 19/06/2026Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che lanotificazione della decisione di primo grado a mezzo PEC e acura della cancelleria è stata considerata un fatto pacifico e chenon c’era stata alcuna discussione sulla sussistenza di quel fattoe sulle corrette modalità della relativa dimostrazione.La corte territoriale ha affermato che «la notifica dellasentenza di liquidazione giudiziaria è stata effettuatatelematicamente in data 5.4.2023, e quindi [il] termine perproporre reclamo è scaduto in data 5.5.2023». Ne haconseguentemente dedotto l’infondatezza della pretesa dellareclamante di fare decorrere il termine dalla successivanotificazione a cura della creditrice e mediante ufficialegiudiziario.La norma di diritto applicata dal giudice a quo è quellacontenuta nell’art. 51, comma 3, c.c.i.i. e non è messa indiscussione dalla ricorrente, la quale nemmeno allega che,davanti alla corte d’appello, l’esistenza della notificazione a curadella cancelleria e la relativa prova siano state un «puntocontroverso sul quale la parte ebbe a pronunciare» (art. 395, n.4, c.p.c.).Sulla possibilità che l’errore revocatorio abbia ad oggettoanche un fatto processuale non c’è alcuna incertezza nellagiurisprudenza di legittimità, perlomeno nel caso in cui – comequello qui in esame – l’errore risulti da una affermazioneespressa e non sia soltanto implicito (v. Cass. n. 1267/2026 ealtra giurisprudenza ivi richiamata).3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudiziodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano inNumero registro generale 12370/2024Numero sezionale 2121/2026Numero di raccolta generale 20838/2026Data pubblicazione 19/06/2026dispositivo, mentre non occorre provvedere sulle spese neiconfronti della parte rimasta intimata. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate: in € 6.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.5.2026.Il Presidente