CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.34785/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma al viale Libia n. 25 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -resistente– RIMBORSO-[OSCURATO:PERSONA]-L.2 contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 346/01/2019, depositata in data 12/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023dal relatore consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell ’Abruzzo ri gettava l’appello della società La casadella neve s.r.l. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva solo in parte accolto (limitatamente a sanzioni e interessi) il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione alla istanza di rimborso Ires-[OSCURATO:PERSONA] anno 2009, avanzata in forza della l. n. 183/2011. In particolare , la CTR evidenziava che l’art. 33, comma 28, della l. n. 183/2011 contemplando che l’ammont a re dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per centonon fosse applicabile ai versamenti già eseguiti in costanza di sospensione,con la conseguente impossibilità di ottenerne il rimborso. 2. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente, sulla base di un motivo. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 07/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 , per la quale la società ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 33,comma 28, della l. n. 183 del 2011, per avere il giudice escluso il diritto al rimborso dei tributi già versati eccedenti il 40 per cento del dovuto, in relaz i one all’ a rt. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. La società ricorrente sostiene che la norma del 2011 vada interpretata nel senso che essa disponga la riduzione al 40 per cento non solo per le imposte non ancora versate ma anche per le imposte già versate, con conseguente diritto della parte, in tal caso, al rimborso dell’eccedenza, dovendosi ritenere del tutto omogenea la situazione di coloro che non hanno versato l'imposta, ammessi a fruire di una riduzione del pagamento da effettuare, e di coloro che, invece, operati i versamenti, possono richiedere il rimborso delle maggiori somme corrisposte, tesi questa in linea con l'interpretazione della Corte di cassazione sull'omologa previsione di cui alla l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, riferita alsisma del 1990 in Sicilia . 2. La sentenza oggetto di ricorso ha ad oggetto istanza di rimborso Ires, Irap e Iva ai sensi di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183/2011. Questa Corte (Cass. n. 1168 del 2023), in un giudizio di rimborso dell’Iva motivato in maniera analoga ha sospeso il processo rinviando alla Corte di giustizia dell'Unione Europeacon richiesta di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sulla seguente questione: «Se i principi dichiarati nell’ordinanza Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] srl, in C - 82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione c/ Italia, in C-132/06, EU:C:2008:412, ostino ad una disposizione normativa, quale quella risultante dall’articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60%, di quanto versato a titolo di Iva nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009».Poiché il giudizio ha ad oggetto anche Iva, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della predetta decisione. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di giustizia s