CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 40638/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11185-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], succeduta alla omonima 2021 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 2211 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 938/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/10/2016 R.G.N. 503/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 24 ottobre 2016, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto formalmente autonomo intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA] di Bologna per l'assolvimento della funzione di coordinamento dell'ufficio stampa, da esplicarsi, secondo la prospettazione di cui al ricorso introduttivo, in una fascia oraria predeterminata, con completa inserzione nell'organizzazione datoriale e totale soggezione al potere conformativo dell'Ente; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, da un lato, legittimamente costituito, alla stregua della disciplina tempo per tempo applicabile, il rapporto di lavoro parasubordinato, restando irrilevante l'eventuale difetto di temporaneità e specificità, tenuto conto anche, in base alla stessa prospettazione della causa petendi da parte del Visani, fondata sull'accordo frutto dell'autonomia negoziale delle parti, della necessità di fare riferimento agli ordinari criteri di qualificazione del rapporto con una pubblica amministrazione e quindi alla presunzione di corrispondenza tra il contenuto della volontà cartolare e la reale natura del rapporto in virtù della quale è il prestatore onerato della prova della simulazione o della successiva novazione oggettiva in corso di rapporto e, dall'altro, il non decampare delle dedotte modalità estrinseche di esecuzione del rapporto (quanto alla predeterminazione della fascia oraria ed all'inserzione nell'organizzazione datoriale) dai limiti di compatibilità con la natura autonoma del rapporto medesimo, la non ravvisabilità, pur tenuto conto del carattere attenuato del vincolo della subordinazione, del c.d. controllo intrinseco proprio del potere conformativo datoriale in punto di quando e di quomodo e la non significatività degli indici sussidiari, in particolare a fronte del palese difetto di esclusività del rapporto, stante il contestuale intrattenimento di altro rapporto con la Regione; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Visani, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Città metropolitana di Bologna; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2086 e 2104 c.c., lamenta l'incongruità logica e giuridica dell'iter valutativo seguito dalla Corte territoriale per non aver questa condotto il giudizio qualificatorio in modo da apprezzare gli indici della subordinazione tenendo conto della natura giornalistica del rapporto in questione e della sua peculiare specificità; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2126 c.c., 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della conclusione cui approda la Corte territoriale circa la legittimità alla stregua della disciplina ammissiva della costituzione di rapporti flessibili con le amministrazioni pubbliche; - che entrambi í motivi, í quali possono essere trattati congiuntamente, essendo unitariamente volti ad affermare la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, per essere i contratti che ne hanno costituito la fonte illegittimi, sia quanto al profilo genetico, non ammettendone le norme tempo per tempo vigenti la costituzione, sia quanto al profilo funzionale, per essere stati eseguiti secondo modalità difformi da quelle in esse trasfuse, devono ritenersi infondati, avendo la Corte territoriale basato il proprio convincimento circa la ritenuta legittimità della costituzione dei contratti di collaborazione sulla corretta interpretazione della disciplina in 1r P materia di contratti flessibili tempo per tempo posta specularmente dal testo unico sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dal testo unico sugli enti locali, su cui, peraltro, il ricorrente non muove nel secondo motivo rilievo alcuno ed altrettanto correttamente fondato il proprio giudizio circa la compatibilità delle modalità di esecuzione dei costituiti contratti di collaborazione sul ritenuto difetto di prova del c.d. controllo intrinseco proprio del potere conformativo datoriale circa il quando ed il come della prestazione, rilievo che non può certo essere contrastato, come prova a fare il ricorrente nel proprio primo motivo, invocando la sussistenza di un vincolo gerarchico in relazione alle direttive generali ricevute dal ricorrente e destinate a rendere coerente l'azione di questi agli obiettivi comunicativi della committenza ed, altresì, all'affidamento dei compiti ai vari addetti stampa, il cui coordinamento costituiva oggetto precipuo dell'incarico attribuito; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; che, in relazione alla condizione di esenzione di cui fruisce il ricorrente, si dà atto che non sussistono gli estremi per il raddoppio di cui all'art. 13, comma 1, quater, d.P.R. n. 115/02; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].N,T.Z:M'it,TA.Re 7.TDIZIARIO [OSCURATO:PERSONA] &aaia Funzr.r,n