CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/11/2021 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi anche alla memoria difensiva del 9 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di peculato commesso destinando a finalità privatistiche parte del denaro di cui aveva la disponibilità quale unico componente del gruppo consiliare "Per l'[OSCURATO:PERSONA]". La sentenza di primo grado veniva riformata unicamente applicando all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, essendo stata illegittimamente omessa tale statuizione nel precedente grado. Occorre precisare che la contestazione mossa originariamente al Monaco abbracciava il periodo compreso tra gennaio 2009 e aprile 2010, con la sentenza di primo grado, tuttavia, si riteneva sussistente la condotta appropriativa in relazione alle sole spese di pubblicità - indicate al punto 1 della contestazione - complessivamente pari a €71.656,80. Tale importo risultava interamente utilizzato per spese finalizzate a sostenere la campagna elettorale di [OSCURATO:PERSONA], candidato sindaco a Bologna, svoltasi nel 2009. La Corte di appello, pertanto, limitava il proprio esame esclusivamente alle spese sostenute nel predetto periodo temporale, formandosi il giudicato assolutorio sulle spese diverse da quelle sostenute per finalità elettorali. Ne consegue che oggetto del presente giudizio sono le spese sostenute nel 2009, rientranti nella categoria delle "spese di pubblicità" e finalizzate a sostenere la campagna elettorale del Guazzaloca (6/7 giugno 2009). 2. Il ricorrente ha formulato cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce erronea interpretazione della normativa regionale in ordine all'individuazione delle spese suscettibili di rimborso, con particolare riferimento al collegamento tra l'attività svolta dal consigliere ed il gruppo di appartenenza. Si sostiene, infatti, che spese legittimamente ammesse a rimborso sono anche quelle concernenti attività esterne rispetto al Consiglio regionale e che attengono all'attività politica, di cui i gruppi sono una diretta proiezione. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità dell'elemento soggettivo di cui all'art. 314 cod. pen. Si assume, infatti, che il ricorrente sarebbe incorso in errore sul fatto e non già in un errore sulla norma extrapenale integratrice della norma incriminatrice. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valorizzazione del giudizio di regolarità espresso dal Comitato tecnico cui era demandata l'attività di verifica delle spese portate a rimborso. Si afferma che, nel momento in cui si è ritenuto di disattendere il giudizio espresso dal predetto Comitato, occorreva una motivazione rafforzata, in quanto tale l'organo di controllo non svolgeva una mera verifica formale, bensì compiva un vaglio sostanziale sulla legittimità delle spese oggetto di rimborso. 2.4.Con il quarto motivo, deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenendo che la condotta poteva al più ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 316- ter cod. pen., piuttosto che alla più grave ipotesi del peculato, difettando in capo al capogruppo la disponibilità diretta del denaro.2.5. Con il quinto motivo, infine, deduce violazione di legge in ordine alla mancata estensione della sospensione condizionale alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 3. Il difensore dell'imputato depositava una memoria difensiva con la quale rappresentava che, pur considerando i periodi di sospensione, i residui fatti oggetto del presente giudizio devono ritenersi integralmente prescritti, in quanto tutti collocati nel 2009 e, precisamente, prima del termine della campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Bologna, terminata a giugno 2009. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione all'eccepita prescrizione. 2. I motivi attinenti alla configurabilità del reato, alla corretta qualificazione della condotta ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo risultano infondati. Per quanto riguarda il primo aspetto, si rileva che la normativa regionale di riferimento (I. n.42 del 1995 e I.n. 32 del 1997), nel disciplinare i limiti di utilizzo del fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari, prevedeva che i contributi erano destinati a far fronte alle spese di rappresentanza e relative a manifestazioni cui i consiglieri erano incaricati di partecipare dal gruppo; al contempo, si prevedeva espressamente il divieto di utilizzare i fondi in favore dei partiti politici. L'elaborazione giurisprudenziale in tema di spese imputabili ai fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari è particolarmente articolata, ma un dato è incontroverso e, cioè, che i fondi in questione non possono essere impiegati per sostenere iniziativa di natura prettamente politica e non funzionalmente collegata allo svolgimento del mandato consiliare. Nel caso di specie, le spese per le quali è intervenuta condanna sono tutte quelle sostenute per finalità esulanti dalle funzioni consiliari, essendo finalizzate a supportare la campagna elettorale per l'elezione del Sindaco di Bologna. Sul punto, pertanto, il ricorso è infondato. Ad analoga conclusione si giunge con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta, non essendo condivisibile la derubricazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen. Nel caso di specie, infatti, il denaro costituente il fondo per il funzionamento del gruppo era nella disponibilità diretta del Presidente del gruppo stesso, sicchè sussiste appieno il presupposto richiesto dall'art. 314 cod. pen. Per quanto concerne la questione inerente la sussistenza dell'elemento soggettivo, si ritiene di dover dare continuità all'orientamento secondo cui l'errore circa la facoltà di disposizione del pubblico denaro, asseritamente indotto da regolamenti interni dei singoli gruppi che consentano il rimborso per una vasta tipologia di spese, con causale generica ed in assenza di un effettivo controllo, si risolve in un errore sulla legge penale e, pertanto, non esclude l'elemento soggettivo del reato (Sez.6, n. 16765 del 18/11/2019, dep.2020, Giovine, Rv. 279418-07). Infine, il motivo attinente al vizio di motivazione circa la rilevanza del controllo interno si sostanzia in una contestazione nel merito del criterio di giudizio, senza, tuttavia, che venga evidenziata la sussistenza di una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. 3. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata estensione della sospensione condizionale della pena accessoria - introdotta dalla sentenza di appello - sarebbe stato fondato, posto che, come correttamente evidenziato in ricorso, la possibilità di limitare la sospensione condizionale alla sola sanzione principale è stata introdotta con legge successiva, in quanto tale non applicabile retroattivamente, rispetto ai fatti di causa. 4. Acclarato che il ricorso sarebbe stato fondato, quanto meno in relazione all'ultimo motivo di ricorso, deve rilevarsi l'insussistenza di elementi per pervenire all'immediata pronuncia di una sentenza assolutorik<ma al contempo deve darsi atto dell'intervenuta prescrizione dei fatti oggetto di giudizio. Richiamando l'esposizione relativa alla limitazione dell'oggetto del giudizio conseguente alla sentenza parzialmente assolutoria di primo grado, gli unici fatti per i quali è intervenuta condanna sono quelli attinenti alle "spese di pubblicità" sostenute nel 2009. Tenendo conto del termine massimo di prescrizione previsto in relazione al delitto di peculato - pari a 12 anni e 6 mesi - nonchè del periodo di sospensione complessivamente computato in 178 giorni, ne consegue che sono prescritti tutti i fatti antecedenti al!'l febbraio 2010. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per interven