CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 1996
Cassazione n. 25713/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1996 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 19 maggio 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro trecento di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e per non aver la Corte territoriale ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha rilevato l'impossibilità di escludere la recidiva in ragione della compiuta motivazione offerta sul punto dal giudice di primo grado che, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, ha sottolineato la maggiore inclinazione a delinquere dell'imputato a seguito dei fatti accertati. Inoltre, i giudici d'appello non hanno ritenuto di concedere le attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali anche specifici a carico dell'imputato e dell'evasione da lui compiuta in seguito ad arresto in flagranza, tenendo anche conto del fatto che egli dimora presso la madre, escludendo così lo stato di senza fissa dimora. In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello ha indicato i fatti ostativi, escludendo, nel caso di specie, anche la presenza di elementi positivamente valutabili a tal fine. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]