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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 32924/2023

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la seguente ORDINANZA PLC Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 06/10/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott,ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a lui ascritto.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto ala determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano".

Il ricorrente - come si evince dalla motivazione della sentenza, aveva rinunciato ai motivi diversi dalla richiesta di riduzione della pena, relativamente alla quale aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa, rideternninando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa a titolo di aumento per la continuazione sulla pena già inflitta con la sentenza del Tribunale di Varese, irrevocabile in data 26/01/2021.

Tanto premesso, va ricordato che "In tema di 'patteggiamento in appello' ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile 11 ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata." (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279504; Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715).

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13/04/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA PLC Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 06/10/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott,ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in composizione monocratica, rideterminava la pena nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a lui ascritto.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto ala determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Il ricorrente - come si evince dalla motivazione della sentenza, aveva rinunciato ai motivi diversi dalla richiesta di riduzione della pena, relativamente alla quale aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa, rideternninando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa a titolo di aumento per la continuazione sulla pena già inflitta con la sentenza del Tribunale di Varese, irrevocabile in data 26/01/2021. Tanto premesso, va ricordato che "In tema di 'patteggiamento in appello' ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile 11 ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata." (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279504; Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/04/2023
Sentenza Cassazione n. 32924/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris