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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2026

Cassazione n. 26175/2026

Testo disponibile della fonte

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ale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MOSCHELLA;3669 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 169/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 07/03/2025 R.G.N. 143/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/20261.

Con ricorso depositato il 28 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA],premesso di aver lavorato alle dipendenze della CooperativaGenesi, che gestiva l’appalto dei servizi sociali del Comune diMessina, ha chiesto di essere assunto dall’[OSCURATO:PERSONA] specialeMessina [OSCURATO:PERSONA], creata dal Comune per l’internalizzazionedei servizi sociali e l’assunzione dei lavoratori già titolari dicontratto a tempo indeterminato con le cooperative appaltatrici,aventi anzianità di almeno sei mesi.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di essere stato illegittimamente esclusodall’elenco del personale transitato all’[OSCURATO:PERSONA] speciale, inquanto ivi erroneamente indicato come lavoratore insostituzione, quando in realtà era titolare di un contratto atempo indeterminato.2.

Il Tribunale di Messina ha accolto la domanda del lavoratore,ma la Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 169/2025,pubblicata il 7 marzo 2025, ha annullato la decisione di primogrado, accogliendo l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] rigettando l’originaria domanda del [OSCURATO:PERSONA].3.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre illavoratore sulla base di cinque motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentrel’Inps è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 37 del CCNL Servizi sociali, per avere la Corteterritoriale omesso di applicare la norma contrattuale chedisciplina il passaggio del personale in caso di cambio digestione dell’appalto, assicurando la continuità occupazionalenei limiti del fabbisogno risultante dal nuovo assetto del servizio.Numero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione delmedesimo art. 37, per avere la Corte d’appello ritenuto che illavoratore, indicato come personale destinato alle sostituzioni,dovesse dimostrare un diritto poziore al transito e per averevalorizzato gli esiti del tavolo tecnico ai fini della delimitazionedel personale da assumere.3.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., assumendo che laCorte territoriale avrebbe fondato l’esclusione dal transito suragioni economiche e di bilancio, senza adeguatamenteconfrontarsi con le garanzie occupazionali previste dall’art. 37del CCNL Servizi sociali.4.

I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perché tuttisociali e alla verifica del suo rispetto nel caso concreto, sonoinfondati.La Corte territoriale ha accertato che il Comune di Messina, dopoavere istituito l’[OSCURATO:PERSONA] speciale [OSCURATO:PERSONA], avevadefinito i criteri per il transito del personale già impiegato dallecooperative appaltatrici, individuandoli nella titolarità di uncontratto a tempo indeterminato e nell’anzianità di servizio dialmeno sei mesi, ma aveva altresì circoscritto il passaggioimmediato al personale stabilmente impegnato nell’esecuzionedei servizi oggetto del nuovo assetto organizzativo.In particolare, secondo quanto riportato nella sentenzaimpugnata, il tavolo tecnico con le organizzazioni sindacaliaveva consentito di individuare in 510 unità il personale datrasferire, in corrispondenza del personale stabilmente addettoai servizi previsti dai capitolati, riservando al restante personale,Numero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/2026compreso quello destinato alle sostituzioni, l’inserimento nellacosiddetta long list.5.

Tale ricostruzione non integra una violazione dell’art. 37 delCCNL Servizi sociali.5.1.

Questa Corte ha bensì affermato, con riferimento allaclausola sociale prevista dall’art. 37 del CCNL per i dipendentidelle cooperative sociali, che, in caso di subentro di una nuovaimpresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale giàdipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariatele prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto,trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettivae diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e lecondizioni di lavoro acquisite dal personale (Cass., Sez.

L, 28luglio 2016, n. 15684; Cass., Sez.

L, 5 aprile 2024, n. 9133).Tale principio non comporta però un obbligo assoluto eincondizionato di assunzione di tutto il personale comunquedipendente dall’appaltatore uscente, ma impone di verificare seil nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazionie con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dalcapitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento.

Solo inpresenza di tale continuità oggettiva la clausola sociale operaquale vincolo al passaggio del personale già stabilmenteimpiegato nel servizio.5.2.

Ora, nel caso odierno, la Corte territoriale ha constatatoche il Comune di Messina, con delibera del Consiglio comunaledel 20 novembre 2018, ha deciso di recepire la proposta dellaGiunta comunale del 13 novembre 2018 e di procedere allainternalizzazione dei servizi sociali prima svolti dalle cooperativecriteri per il passaggio del personale nel rispetto dell’art. 37 delCCNL.Numero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/2026A seguito di tale delibera è stato aperto un tavolo tecnico alquale hanno partecipato l’Assessorato ai servizi sociali, l’aziendacomunale neocostituita e le organizzazioni sindacali.

In quellasede, sulla base del nuovo assetto organizzativo e dei serviziconcretamente da assicurare, era stato individuato il personalenecessario al subentro, limitando il passaggio immediato ailavoratori stabilmente adibiti ai servizi oggetto di prosecuzione.Ne consegue che il limite quantitativo delle assunzioni non èstato fissato in modo arbitrario né in ragione di mere esigenzedi bilancio, ma è stato correlato al fabbisogno derivante daiservizi da svolgere nell’ambito della gestione internalizzata.Tale conclusione è stata raggiunta dalla Corte d’appelloevidenziando come il numero dei lavoratori transitato allaMessina [OSCURATO:PERSONA] fosse stato determinato sulla base deicapitolati d’appalto, riguardanti l’affidamento del servizio ditrasporti per soggetti con disabilità ai centri occupazionaliriabilitativi, con particolare riferimento al profilo degli assistentiaccompagnatori.All’esito di un accertamento di fatto insindacabile in sede dilegittimità, la sentenza impugnata ha acclarato che i nuovicapitolati d’appalto non prevedevano l’erogazione degli stessiservizi precedentemente previsti, ma solo di quelli utiliall’impiego di lavoratori stabili con orario a tempo pieno.Nessuna violazione della clausola sociale è dunque riscontrabile,poiché l’art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuitàoccupazionale nei limiti del personale necessario allaprosecuzione dei servizi oggetto del nuovo affidamento, senzaimporre il transito automatico di lavoratori non stabilmenteassegnati alle prestazioni conservate.La Corte d’appello ha, infatti, accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non rientravatra il personale stabilmente adibito al servizio oggetto diNumero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/2026prosecuzione, ma era inserito tra i lavoratori destinati a coprireeventuali esigenze sostitutive.Tale accertamento, sorretto da motivazione non apparente efondato sulla ricostruzione degli atti di causa, esclude che lamancata assunzione integri violazione dell’art. 37 del CCNL.Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la titolarità diun contratto a tempo indeterminato o il possesso dell’anzianitàminima, trattandosi di requisiti necessari ma non sufficientiquando il nuovo assetto del servizio richieda un numerodeterminato di unità stabilmente impiegate e non comprendaanche le posizioni meramente sostitutive.La diversa prospettazione del ricorrente sollecita, pertanto, unarivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.6.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per contraddittorietàe insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo per ilgiudizio, ossia il riconoscimento del contratto a tempoindeterminato del [OSCURATO:PERSONA] e il suo stabile inserimento nelpersonale.Il motivo è inammissibile, poiché il ricorrente fa valere un viziodi insufficienza della motivazione, che non può più trovareingresso nel giudizio di legittimità.D’altronde, la motivazione della sentenza impugnata consentedi individuare con chiarezza la ratio decidendi, fondata non sullanegazione del rapporto a tempo indeterminato, ma sullamancata stabile adibizione della lavoratrice ai servizi oggetto diprosecuzione e sulla conseguente insussistenza del diritto altransito automatico.7.

Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 115Num ero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Numero sezionale 366c9/.2p02.6c., per avere la Corte territoriale omesso di Dvaatalu ptuabrebl icazione 03/10/2026correttamente le risultanze processuali e di motivare in modocongruo e logico la diversa valutazione.Il motivo è inammissibile, poiché la censura non indical’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o iltravisamento del principio di disponibilità della prova, ma sirisolve nella richiesta di una diversa lettura delle risultanzeistruttorie; dietro lo schermo della violazione dell’art. 115 c.p.c.,la ricorrente mira a rimettere in discussione l’apprezzamento delgiudice di merito, in termini preclusi alla Corte di cassazione.8.

La novità della questione trattata, concernente l’ambitoapplicativo della clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNLServizi sociali nel peculiare contesto dell’internalizzazione delservizio da parte dell’ente pubblico mediante costituzione diazienda speciale, nonché l’esistenza di precedentigiurisprudenziali che hanno valorizzato, in termini generali, lafunzione di salvaguardia occupazionale della medesimaclausola, giustificano, ai sensi dell’art. 92, secondo comma,c.p.c., la compensazione integrale delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le partile spese del giudizio di cassazione.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dàversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 23 settembre 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MOSCHELLA;3669 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 169/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 07/03/2025 R.G.N. 143/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/20261. Con ricorso depositato il 28 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA],premesso di aver lavorato alle dipendenze della CooperativaGenesi, che gestiva l’appalto dei servizi sociali del Comune diMessina, ha chiesto di essere assunto dall’[OSCURATO:PERSONA] specialeMessina [OSCURATO:PERSONA], creata dal Comune per l’internalizzazionedei servizi sociali e l’assunzione dei lavoratori già titolari dicontratto a tempo indeterminato con le cooperative appaltatrici,aventi anzianità di almeno sei mesi.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto di essere stato illegittimamente esclusodall’elenco del personale transitato all’[OSCURATO:PERSONA] speciale, inquanto ivi erroneamente indicato come lavoratore insostituzione, quando in realtà era titolare di un contratto atempo indeterminato.2. Il Tribunale di Messina ha accolto la domanda del lavoratore,ma la Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 169/2025,pubblicata il 7 marzo 2025, ha annullato la decisione di primogrado, accogliendo l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] rigettando l’originaria domanda del [OSCURATO:PERSONA].3. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre illavoratore sulla base di cinque motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentrel’Inps è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 37 del CCNL Servizi sociali, per avere la Corteterritoriale omesso di applicare la norma contrattuale chedisciplina il passaggio del personale in caso di cambio digestione dell’appalto, assicurando la continuità occupazionalenei limiti del fabbisogno risultante dal nuovo assetto del servizio.Numero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/20262. Con il secondo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione delmedesimo art. 37, per avere la Corte d’appello ritenuto che illavoratore, indicato come personale destinato alle sostituzioni,dovesse dimostrare un diritto poziore al transito e per averevalorizzato gli esiti del tavolo tecnico ai fini della delimitazionedel personale da assumere.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., assumendo che laCorte territoriale avrebbe fondato l’esclusione dal transito suragioni economiche e di bilancio, senza adeguatamenteconfrontarsi con le garanzie occupazionali previste dall’art. 37del CCNL Servizi sociali.4. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perché tuttisociali e alla verifica del suo rispetto nel caso concreto, sonoinfondati.La Corte territoriale ha accertato che il Comune di Messina, dopoavere istituito l’[OSCURATO:PERSONA] speciale [OSCURATO:PERSONA], avevadefinito i criteri per il transito del personale già impiegato dallecooperative appaltatrici, individuandoli nella titolarità di uncontratto a tempo indeterminato e nell’anzianità di servizio dialmeno sei mesi, ma aveva altresì circoscritto il passaggioimmediato al personale stabilmente impegnato nell’esecuzionedei servizi oggetto del nuovo assetto organizzativo.In particolare, secondo quanto riportato nella sentenzaimpugnata, il tavolo tecnico con le organizzazioni sindacaliaveva consentito di individuare in 510 unità il personale datrasferire, in corrispondenza del personale stabilmente addettoai servizi previsti dai capitolati, riservando al restante personale,Numero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/2026compreso quello destinato alle sostituzioni, l’inserimento nellacosiddetta long list.5. Tale ricostruzione non integra una violazione dell’art. 37 delCCNL Servizi sociali.5.1. Questa Corte ha bensì affermato, con riferimento allaclausola sociale prevista dall’art. 37 del CCNL per i dipendentidelle cooperative sociali, che, in caso di subentro di una nuovaimpresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale giàdipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariatele prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto,trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettivae diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e lecondizioni di lavoro acquisite dal personale (Cass., Sez. L, 28luglio 2016, n. 15684; Cass., Sez. L, 5 aprile 2024, n. 9133).Tale principio non comporta però un obbligo assoluto eincondizionato di assunzione di tutto il personale comunquedipendente dall’appaltatore uscente, ma impone di verificare seil nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazionie con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dalcapitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento. Solo inpresenza di tale continuità oggettiva la clausola sociale operaquale vincolo al passaggio del personale già stabilmenteimpiegato nel servizio.5.2. Ora, nel caso odierno, la Corte territoriale ha constatatoche il Comune di Messina, con delibera del Consiglio comunaledel 20 novembre 2018, ha deciso di recepire la proposta dellaGiunta comunale del 13 novembre 2018 e di procedere allainternalizzazione dei servizi sociali prima svolti dalle cooperativecriteri per il passaggio del personale nel rispetto dell’art. 37 delCCNL.Numero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/2026A seguito di tale delibera è stato aperto un tavolo tecnico alquale hanno partecipato l’Assessorato ai servizi sociali, l’aziendacomunale neocostituita e le organizzazioni sindacali. In quellasede, sulla base del nuovo assetto organizzativo e dei serviziconcretamente da assicurare, era stato individuato il personalenecessario al subentro, limitando il passaggio immediato ailavoratori stabilmente adibiti ai servizi oggetto di prosecuzione.Ne consegue che il limite quantitativo delle assunzioni non èstato fissato in modo arbitrario né in ragione di mere esigenzedi bilancio, ma è stato correlato al fabbisogno derivante daiservizi da svolgere nell’ambito della gestione internalizzata.Tale conclusione è stata raggiunta dalla Corte d’appelloevidenziando come il numero dei lavoratori transitato allaMessina [OSCURATO:PERSONA] fosse stato determinato sulla base deicapitolati d’appalto, riguardanti l’affidamento del servizio ditrasporti per soggetti con disabilità ai centri occupazionaliriabilitativi, con particolare riferimento al profilo degli assistentiaccompagnatori.All’esito di un accertamento di fatto insindacabile in sede dilegittimità, la sentenza impugnata ha acclarato che i nuovicapitolati d’appalto non prevedevano l’erogazione degli stessiservizi precedentemente previsti, ma solo di quelli utiliall’impiego di lavoratori stabili con orario a tempo pieno.Nessuna violazione della clausola sociale è dunque riscontrabile,poiché l’art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuitàoccupazionale nei limiti del personale necessario allaprosecuzione dei servizi oggetto del nuovo affidamento, senzaimporre il transito automatico di lavoratori non stabilmenteassegnati alle prestazioni conservate.La Corte d’appello ha, infatti, accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non rientravatra il personale stabilmente adibito al servizio oggetto diNumero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/2026prosecuzione, ma era inserito tra i lavoratori destinati a coprireeventuali esigenze sostitutive.Tale accertamento, sorretto da motivazione non apparente efondato sulla ricostruzione degli atti di causa, esclude che lamancata assunzione integri violazione dell’art. 37 del CCNL.Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la titolarità diun contratto a tempo indeterminato o il possesso dell’anzianitàminima, trattandosi di requisiti necessari ma non sufficientiquando il nuovo assetto del servizio richieda un numerodeterminato di unità stabilmente impiegate e non comprendaanche le posizioni meramente sostitutive.La diversa prospettazione del ricorrente sollecita, pertanto, unarivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.6. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per contraddittorietàe insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo per ilgiudizio, ossia il riconoscimento del contratto a tempoindeterminato del [OSCURATO:PERSONA] e il suo stabile inserimento nelpersonale.Il motivo è inammissibile, poiché il ricorrente fa valere un viziodi insufficienza della motivazione, che non può più trovareingresso nel giudizio di legittimità.D’altronde, la motivazione della sentenza impugnata consentedi individuare con chiarezza la ratio decidendi, fondata non sullanegazione del rapporto a tempo indeterminato, ma sullamancata stabile adibizione della lavoratrice ai servizi oggetto diprosecuzione e sulla conseguente insussistenza del diritto altransito automatico.7. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 115Num ero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Numero sezionale 366c9/.2p02.6c., per avere la Corte territoriale omesso di Dvaatalu ptuabrebl icazione 03/10/2026correttamente le risultanze processuali e di motivare in modocongruo e logico la diversa valutazione.Il motivo è inammissibile, poiché la censura non indical’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o iltravisamento del principio di disponibilità della prova, ma sirisolve nella richiesta di una diversa lettura delle risultanzeistruttorie; dietro lo schermo della violazione dell’art. 115 c.p.c.,la ricorrente mira a rimettere in discussione l’apprezzamento delgiudice di merito, in termini preclusi alla Corte di cassazione.8. La novità della questione trattata, concernente l’ambitoapplicativo della clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNLServizi sociali nel peculiare contesto dell’internalizzazione delservizio da parte dell’ente pubblico mediante costituzione diazienda speciale, nonché l’esistenza di precedentigiurisprudenziali che hanno valorizzato, in termini generali, lafunzione di salvaguardia occupazionale della medesimaclausola, giustificano, ai sensi dell’art. 92, secondo comma,c.p.c., la compensazione integrale delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le partile spese del giudizio di cassazione.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dàversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 11786/2025 Numero di raccolta generale 26175/2026Num ero sezionale 3669/2026 Data pubblicazione 03/10/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 23 settembre 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]