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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20498/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di PALERMO nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, ha annullato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura cautelare massima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato di aver partecipato alla associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'Cosa nostra' quanto meno dal 1997.

2. Il sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha presentato ricorso lamentando tutti i vizi motivazionali (carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità) nonché travisamento della prova.

Si lamenta non solo la svalorizzazione da parte del Tribunale di numerosi elementi fattuali che erano stati ritenuti dal g.i.p. dimostrativi derintraneità" dell'imputato rispetto alla associazione, ma anche il fatto che il Tribunale abbia ignorato almeno tre circostanze inequivocabilmente dimostrative della partecipazione malavitosa dell'imputato.

Invertendo l'ordine logico ed ignorando i tre fattori di per sé dimostrativi della partecipazione, il Tribunale ha commesso una manifesta illogicità poiché anziché utilizzare gli elementi ulteriori come conferma della tesi partecipativa, li ha svalutati.

3. Hanno inviato memorie per PEC sia il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che il difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo rispettivamente il rigetto e l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivo manifestamente infondato e inconducente.

In primo luogo, si sostiene senza offrire alcuna spiegazione, la manifesta e irrimediabile illogicità delle valutazioni espresse dal tribunale palermitano in ordine ai cinque indizi ritenuti dal riesame insufficienti a dimostrare la partecipazione dell'indagato alla famiglia mafiosa di Torretta.

In secondo luogo, si evidenzia e si lamenta la totale omissione, nel corpo del provvedimento impugnato, del contenuto di alcune conversazioni intercettate che sarebbero dimostrative della partecipazione all'associazione.

Il tribunale, si sostiene nel ricorso, avrebbe dovuto porre tali elementi a base del giudizio di gravità indiziaria, ed utilizzare gli ulteriori aspetti a corollario e conferma.

Il ragionamento proposto dal Procuratore di Palermo non conduce alla soluzione prospettata.

Il ricorrente deduce il vizio di travisamento della prova in cui sarebbe in,.£orsa l'ordinanza impugnata omettendo di valutare una parte del materiale probatorio posto a carico dell'imputato.

Giova, al riguardo, rammentare che il vizio dedotto - che si risolve nella omessa valutazione di una prova esistente agli atti (travisamento per omissione)- desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez.5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv.277758 -01; Sez.6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01).

Infatti, il vizio di travisamento della prova chiama in causa, in linea generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.

In tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova omessi dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

Invero il vizio dedotto vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605).

Per tale ragione, ai fini della deducibilità in Cassazione dei vizio di travisamento della prova è necessario che il ricorrente prospetti la decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.

Il ricorso per Cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illlogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione dalla motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante ma deve invece (i) identificare l'atto processuale cui fa riferimento, (ii) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, (iii) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, e infine (iv) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez.3, n.2039 del 2/2/2018, Papini, Rv 274816; Sez.6, n. 45036 del 2/12/2010, Damiano, Rv.249035-01).

Nel caso concreto, non risulta nemmeno tentata la dimostrazione della incompatibilità degli elementi asseritamente omessi con la ricostruzione adottata in sentenza né l'indicazione delle ragioni per cui essi, in termini di decisività, inficino e compromettano la tenuta logica della motivazione.

In particolare, non può che essere censurata la scelta di omettere, al di là della sterile enunciazione della "manifesta ed irrimediabile illogicità", qualsivoglia considerazione in merito al contenuto argomentativo della ordinanza del riesame, quasi che i profili critici della motivazione dovessero essere autoevidenti e non oggetto di dimostrazione.

A mero titolo di esempio, si sarebbe dovuto dimostrare per quale ragione una conversazione come quella riportata a pg.4 tra Badalamenti e Prestigiacomo, dal carattere tutto recriminatorio ed ipotetico, che si riferisce ad episodi di oltre dieci anni prima (come si apprende andando a leggere la pg.17 dell'ordinanza del GIP, allegata al ricorso), possa essere dimostrativa di un'attualità associativa che è tutta da dimostrare non sulla base di formule standardizzate, ma, come oramai chiarito da questa Corte, nel suo più elevato consesso (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281889 - 02), per mezzo della verifica dell'applicabilità della regola prescelta al caso concreto al fine di raggiungere l'alto grado di probabilità logica della spiegazione causale ipotizzata permettendo il superamento del dubbio ragionevole, pur nell'ambito del vaglio indiziario proprio della fase cautelare in corso (Sez. 1, n. 84 del 05/01/1999, Cabib, Rv. 212579-01, nella quale si afferma che la valutazione del giudice non deve uniformarsi a teoremi ed astrazioni, ma deve fondarsi sul rigoroso vaglio dell'effettivo grado di inferenza delle massime di esperienza e deve, soprattutto, stabilire la piena rispondenza alle specifiche e peculiari risultanze probatorie che, sul piano giudiziario, rappresentano l'imprescindibile e determinante strumento per la ricostruzione dei fatti di criminalità organizzata; nello stesso sostanziale senso, cfr., Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403-01; Sez. 2, n. 21102 del 09/06/2006, Sessa, Rv. 234665-01).

Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE della LIBERTA' di PALERMO nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, ha annullato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura cautelare massima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], accusato di aver partecipato alla associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'Cosa nostra' quanto meno dal 1997. 2. Il sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha presentato ricorso lamentando tutti i vizi motivazionali (carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità) nonché travisamento della prova. Si lamenta non solo la svalorizzazione da parte del Tribunale di numerosi elementi fattuali che erano stati ritenuti dal g.i.p. dimostrativi derintraneità" dell'imputato rispetto alla associazione, ma anche il fatto che il Tribunale abbia ignorato almeno tre circostanze inequivocabilmente dimostrative della partecipazione malavitosa dell'imputato. Invertendo l'ordine logico ed ignorando i tre fattori di per sé dimostrativi della partecipazione, il Tribunale ha commesso una manifesta illogicità poiché anziché utilizzare gli elementi ulteriori come conferma della tesi partecipativa, li ha svalutati. 3. Hanno inviato memorie per PEC sia il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che il difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo rispettivamente il rigetto e l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivo manifestamente infondato e inconducente. In primo luogo, si sostiene senza offrire alcuna spiegazione, la manifesta e irrimediabile illogicità delle valutazioni espresse dal tribunale palermitano in ordine ai cinque indizi ritenuti dal riesame insufficienti a dimostrare la partecipazione dell'indagato alla famiglia mafiosa di Torretta. In secondo luogo, si evidenzia e si lamenta la totale omissione, nel corpo del provvedimento impugnato, del contenuto di alcune conversazioni intercettate che sarebbero dimostrative della partecipazione all'associazione. Il tribunale, si sostiene nel ricorso, avrebbe dovuto porre tali elementi a base del giudizio di gravità indiziaria, ed utilizzare gli ulteriori aspetti a corollario e conferma. Il ragionamento proposto dal Procuratore di Palermo non conduce alla soluzione prospettata. Il ricorrente deduce il vizio di travisamento della prova in cui sarebbe in,.£orsa l'ordinanza impugnata omettendo di valutare una parte del materiale probatorio posto a carico dell'imputato. Giova, al riguardo, rammentare che il vizio dedotto - che si risolve nella omessa valutazione di una prova esistente agli atti (travisamento per omissione)- desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez.5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv.277758 -01; Sez.6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01). Infatti, il vizio di travisamento della prova chiama in causa, in linea generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. In tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova omessi dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio dedotto vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Per tale ragione, ai fini della deducibilità in Cassazione dei vizio di travisamento della prova è necessario che il ricorrente prospetti la decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Il ricorso per Cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illlogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione dalla motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante ma deve invece (i) identificare l'atto processuale cui fa riferimento, (ii) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, (iii) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, e infine (iv) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez.3, n.2039 del 2/2/2018, Papini, Rv 274816; Sez.6, n. 45036 del 2/12/2010, Damiano, Rv.249035-01). Nel caso concreto, non risulta nemmeno tentata la dimostrazione della incompatibilità degli elementi asseritamente omessi con la ricostruzione adottata in sentenza né l'indicazione delle ragioni per cui essi, in termini di decisività, inficino e compromettano la tenuta logica della motivazione. In particolare, non può che essere censurata la scelta di omettere, al di là della sterile enunciazione della "manifesta ed irrimediabile illogicità", qualsivoglia considerazione in merito al contenuto argomentativo della ordinanza del riesame, quasi che i profili critici della motivazione dovessero essere autoevidenti e non oggetto di dimostrazione. A mero titolo di esempio, si sarebbe dovuto dimostrare per quale ragione una conversazione come quella riportata a pg.4 tra Badalamenti e Prestigiacomo, dal carattere tutto recriminatorio ed ipotetico, che si riferisce ad episodi di oltre dieci anni prima (come si apprende andando a leggere la pg.17 dell'ordinanza del GIP, allegata al ricorso), possa essere dimostrativa di un'attualità associativa che è tutta da dimostrare non sulla base di formule standardizzate, ma, come oramai chiarito da questa Corte, nel suo più elevato consesso (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 281889 - 02), per mezzo della verifica dell'applicabilità della regola prescelta al caso concreto al fine di raggiungere l'alto grado di probabilità logica della spiegazione causale ipotizzata permettendo il superamento del dubbio ragionevole, pur nell'ambito del vaglio indiziario proprio della fase cautelare in corso (Sez. 1, n. 84 del 05/01/1999, Cabib, Rv. 212579-01, nella quale si afferma che la valutazione del giudice non deve uniformarsi a teoremi ed astrazioni, ma deve fondarsi sul rigoroso vaglio dell'effettivo grado di inferenza delle massime di esperienza e deve, soprattutto, stabilire la piena rispondenza alle specifiche e peculiari risultanze probatorie che, sul piano giudiziario, rappresentano l'imprescindibile e determinante strumento per la ricostruzione dei fatti di criminalità organizzata; nello stesso sostanziale senso, cfr., Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403-01; Sez. 2, n. 21102 del 09/06/2006, Sessa, Rv. 234665-01). Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M.