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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 37160/2025

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RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (CUI 063HEN6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diEl [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato in data 27 marzo 2024 del G.u.p. del Tribunale di Biella con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso in rapina (artt. 110, 628 cod. pen.) di denaro e di un telefono cellulare nonché di lesioni personali volontarie aggravate (artt. 110, 582, 585, 576, n. 1, in relaz. all’art. 61 n. 2 cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], reato commessi il 26 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione della pena sostitutiva ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen.

Osserva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe fatto una valutazione di segno opposto della personalità dell’imputato rispetto a quella fatta dal G.u.p. e che lo stato detentivo dell’imputato e l’assenza di stabili riferimenti familiari e domiciliari non appaiono essere condizioni ostative al riconoscimento del beneficio.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello, con una motivata e logica valutazione di merito (v. pag. 3 della sentenza impugnata), come tale insindacabile in sede di legittimità, debitamente illustrato le ragioni per le quali non può essere riconosciuto all’imputato uno dei benefici di cui all’art. 20-bis cod. pen. alla luce delle condizioni di vita dell’imputato del quale non risulta neppure che abbia la disponibilità di lecite fonti di sostentamento idonee a scongiurare il rischio di compimento di ulteriori atti predatori, situazione che si unisce all’assenza di stabili riferimenti familiari e domiciliari oltre che allo stato detentivo per altra causa; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la mancata sostituzione della pena detentiva breve non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove come nel caso di specie la relativa determinazione sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, in conclusione, va osservato come nel caso in esame l'onere argomentativo del giudice in ordine al suddetto diniego è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti, essendosi sottolineata, come detto, la pervicace attitudine criminosa dell’odierno ricorrente e la sua totale indifferenza rispetto alle finalità special-preventive e di recupero dell’intervento penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (CUI 063HEN6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diEl [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato in data 27 marzo 2024 del G.u.p. del Tribunale di Biella con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso in rapina (artt. 110, 628 cod. pen.) di denaro e di un telefono cellulare nonché di lesioni personali volontarie aggravate (artt. 110, 582, 585, 576, n. 1, in relaz. all’art. 61 n. 2 cod. pen.) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], reato commessi il 26 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione della pena sostitutiva ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen. Osserva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe fatto una valutazione di segno opposto della personalità dell’imputato rispetto a quella fatta dal G.u.p. e che lo stato detentivo dell’imputato e l’assenza di stabili riferimenti familiari e domiciliari non appaiono essere condizioni ostative al riconoscimento del beneficio. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello, con una motivata e logica valutazione di merito (v. pag. 3 della sentenza impugnata), come tale insindacabile in sede di legittimità, debitamente illustrato le ragioni per le quali non può essere riconosciuto all’imputato uno dei benefici di cui all’art. 20-bis cod. pen. alla luce delle condizioni di vita dell’imputato del quale non risulta neppure che abbia la disponibilità di lecite fonti di sostentamento idonee a scongiurare il rischio di compimento di ulteriori atti predatori, situazione che si unisce all’assenza di stabili riferimenti familiari e domiciliari oltre che allo stato detentivo per altra causa; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la mancata sostituzione della pena detentiva breve non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove come nel caso di specie la relativa determinazione sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, in conclusione, va osservato come nel caso in esame l'onere argomentativo del giudice in ordine al suddetto diniego è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti, essendosi sottolineata, come detto, la pervicace attitudine criminosa dell’odierno ricorrente e la sua totale indifferenza rispetto alle finalità special-preventive e di recupero dell’intervento penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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