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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 12200/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale (ex art. 216, comma 1, n. 2, L.F.), contestatogli nella sua qualità di amministratore unico (dal 26 ottobre 2006 al 23 luglio 2007), della '[OSCURATO:PERSONA]' Srl. (poi Spa), dichiarata fallita 11 i ottobre 2007.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e propone quattro motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. e il vizio di motivazione in ordine alla prova del delitto contestato e ritenuto in sentenza.

Stigmatizzata 'l'infedeltà' delle decisioni di merito rispetto agli esiti dell'istruttoria dibattimentale, lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di rilevare come la stessa scansione logico-temporale degli accadimenti accertati stia a denotare l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] all'operazione di occultamento dei documenti contabili della fallita.

Infatti, l'imputato non avrebbe mai avuto la reale e concreta disponibilità delle scritture contabili, come dimostrato: a) dalla circostanza, risultante dal verbale assembleare del 26 ottobre 2006 (data di sua nomina ad amministratore unico della '[OSCURATO:PERSONA]'), della consegna solo formale delle scritture contabili alla sua persona; b) dalle dichiarazioni della teste Cardin circa la riluttanza dello studio Avvecom, depositario delle stesse, a consegnarle; c) dalla ricevuta di consegna del 27 giugno 2007, attestante che al [OSCURATO:PERSONA] venne consegnata la documentazione della 'Da & DA', non della '[OSCURATO:PERSONA]' e, comunque, non le scritture obbligatorie di questa; d) dalle dichiarazioni di Tartaglia in data 15 novembre 2018, refrattario nel riferire a quale società si riferisse la documentazione da lui prelevata dai precedenti gestori della '[OSCURATO:PERSONA]' e, poi, consegnata allo studio Avvecom ed ambiguo nel dar conto di chi fossero le persone che si celavano dietro il gruppo Pais; e) dalla relazione ex art. 33 L.F. e dalle dichiarazioni dibattimentali del Curatore fallimentare, esplicative dell'effettivo ruolo del Tartaglia nella vicenda - che aveva prelevato la corrispondenza della '[OSCURATO:PERSONA]' ed aveva accompagnato l'ultimo amministratore, Longo, all'audizione - e chiarificatrici dello stato delle scritture stesse, che risultavano incomplete già prima dell'insediamento del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 217 L.F. e il vizio di motivazione, in riferimento alla mancata derubricazione del reato in bancarotta semplice documentale.

Stigmatizzata la genericità della risposta offerta dalla sentenza impugnata ai motivi nuovi d'appello, lamenta la insufficiente motivazione in punto di dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale contestata e ritenuta, in quanto frutto di un vaglio poco approfondito delle seguenti circostanze di fatto, ossia: a) che la controllante Pais poteva fare affidamento su terzi capaci di ingerirsi nella gestione della Universal; b) che [OSCURATO:PERSONA] non aveva tratto alcun profitto dalle condotte contestategli, né dalle adombrate operazioni distrattive; c) che non fosse stato neppure chiarito quali fossero i documenti effettivamente consegnatigli e, quindi, quali quelli oggetto di sparizione.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 216, ultimo comma L.F., e il vizio di motivazione, in riferimento al difetto di spiegazione delle ragioni per le quali la durata delle pene accessorie fallimentari era stata determinata in misura pari alla pena principale (anni tre).

2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, del quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato meritevole se i giudici di merito si fossero peritati di valutare in concreto il ruolo da lui effettivamente dispiegato in seno alla fallita.

3. Tramite PEC in data 19 gennaio 2022, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale del ricorso, trattazione che gli è stata accordata.

3. Con requisitoria in data 27 gennaio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità.

La doglianza di erronea o insufficiente valutazione delle prove dichiarative e documentali a disposizione (tratte dall'esame dibattimentale del curatore fallimentare e dei testimoni Cardin e Tartaglia, dalla relazione ex art. 33 L.F. e dal contenuto della ricevuta di consegna della documentazione della '[OSCURATO:PERSONA]. dallo studio Avvecomm a [OSCURATO:PERSONA] in data 27 giugno 2007) non esibisce decisive evidenze atte a scardinare il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per affermare, conformemente al giudizio sul punto espresso in prime cure, la responsabilità del ricorrente per:«La scomparsa della documentazione contabile (accessoria) e per il mancato aggiornamento dei libri sociali contabili» (pag. 2, terzo capoverso, sentenza impugnata).

Nulla, invero, al riguardo è ritraibile dall'allegata ricevuta di consegna a firma di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 giugno 2007 (cfr. allegato 4 al ricorso), che dà conto di come all'imputato fosse stata consegnata dallo studio Avvecomm, oltre che documentazione della 'Da & [OSCURATO:PERSONA]., anche documentazione contabile (segnatamente: prima nota contabile anno 2006; copie fatture di vendita dalla n. 1 alla n. 64 anno 2006; copie ed originali delle fatture di acquisto dal n. 1 al n. 190; n. 3 fatture CEE della [OSCURATO:PERSONA].) della '[OSCURATO:PERSONA].': documentazione che avrebbe consentito l'aggiornamento dei libri sociali contabili - consegnati al Curatore fallimentare dall'ultimo amministratore della fallita, Longo, solo in data 14 febbraio 2008 - recanti, invece, «annotazioni approssimative» a far data dall'autunno 2006, ossia proprio dall'epoca di insediamento del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società.

Né d'altro canto è riscontrabile un travisamento delle dichiarazioni di Tartaglia, delle quali, in effetti, è denunciato non un fraintendimento ricadente su un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087), ma ambiguità e reticenze che avrebbero dovuto suggerire un differente apprezzamento non solo delle dette dichiarazioni, ma anche degli ulteriori elementi probatori, ivi compresi quelli desunti dal contenuto della relazione ex art. 33 L.F. e dalla deposizione dibattimentale del Curatore.

Ne viene che il nucleo significante della decisione sul punto fatto oggetto di censura, ossia che [OSCURATO:PERSONA], da amministratore della '[OSCURATO:PERSONA]. (poi trasformata in Spa.), aveva omesso di curare l'aggiornamento dei libri sociali contabili, vigilando sull'operato dei professionisti dello studio Avvecomm, che ne erano i tenutari, come, invece, sarebbe stato suo specifico obbligo (nel senso che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso di bancarotta cosiddetta impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità, cfr. Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 - dep. 19/02/1994, Rv. 197268), e che, pur venuto in possesso della documentazione ausiliaria, non l'aveva consegnata alla Curatela fallimentare, come, ancora, sarebbe stato suo preciso dovere (essendone investito per legge della conservazione, cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019 - dep. 16/06/2020, Rv. 279179), non è intaccato dalle deduzioni difensive, che risultano, peraltro, estranee al perimetro del vizio di violazione di legge.

2. Il secondo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestatogli con riguardo ad entrambe le fattispecie contemplate dalla norma di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L.F.: quindi, sia nella forma generale (tenuta dei libri sociali contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita), che nella forma speciale (occultamento di documentazione contabile allo scopo di arrecare un danno ai creditori o un ingiusto profitto a sé o ad altri).

Tale rilievo comporta che, una volta accertato il ricorrere degli estremi della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generale, integrata dall'avere l'imputato omesso di curare l'aggiornamento dei libri contabili sociali, sostenuta dal dolo generico, la censura che attiene al difetto di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto per la configurazione della bancarotta documentale speciale, integrata dall'avere egli omesso di consegnare alla Curatela la documentazione contabile ausiliaria della fallita, è priva di efficacia scardinante del ragionamento sotteso alla decisione della Corte territoriale di conferma della dichiarazione di sua responsabilità.

E', inoltre, evidente che il riconoscimento in capo al ricorrente della coscienza e volontà di tenere i libri contabili sociali (non curandone l'aggiornamento) in guisa tale da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita è tale da escludere la possibilità di ricondurre il fatto allo schema del delitto di bancarotta semplice documentale.

Infatti, la differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, L. F. e quella semplice, prevista dall'art. 217, comma 2, stessa legge consiste nell'elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005 - dep. 23/02/2006, Rv. 233997).

3. La non manifesta infondatezza del motivo che precede impone il rilievo officioso della prescrizione del reato, maturata il 29 novembre 2020, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata: ciò impone l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa, perché il reato è estinto per prescrizione.

Tale esito decisorio esonera la Corte dall'esame dei motivi sulla pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R a Pezzu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale (ex art. 216, comma 1, n. 2, L.F.), contestatogli nella sua qualità di amministratore unico (dal 26 ottobre 2006 al 23 luglio 2007), della '[OSCURATO:PERSONA]' Srl. (poi Spa), dichiarata fallita 11 i ottobre 2007. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e propone quattro motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. e il vizio di motivazione in ordine alla prova del delitto contestato e ritenuto in sentenza. Stigmatizzata 'l'infedeltà' delle decisioni di merito rispetto agli esiti dell'istruttoria dibattimentale, lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di rilevare come la stessa scansione logico-temporale degli accadimenti accertati stia a denotare l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] all'operazione di occultamento dei documenti contabili della fallita. Infatti, l'imputato non avrebbe mai avuto la reale e concreta disponibilità delle scritture contabili, come dimostrato: a) dalla circostanza, risultante dal verbale assembleare del 26 ottobre 2006 (data di sua nomina ad amministratore unico della '[OSCURATO:PERSONA]'), della consegna solo formale delle scritture contabili alla sua persona; b) dalle dichiarazioni della teste Cardin circa la riluttanza dello studio Avvecom, depositario delle stesse, a consegnarle; c) dalla ricevuta di consegna del 27 giugno 2007, attestante che al [OSCURATO:PERSONA] venne consegnata la documentazione della 'Da & DA', non della '[OSCURATO:PERSONA]' e, comunque, non le scritture obbligatorie di questa; d) dalle dichiarazioni di Tartaglia in data 15 novembre 2018, refrattario nel riferire a quale società si riferisse la documentazione da lui prelevata dai precedenti gestori della '[OSCURATO:PERSONA]' e, poi, consegnata allo studio Avvecom ed ambiguo nel dar conto di chi fossero le persone che si celavano dietro il gruppo Pais; e) dalla relazione ex art. 33 L.F. e dalle dichiarazioni dibattimentali del Curatore fallimentare, esplicative dell'effettivo ruolo del Tartaglia nella vicenda - che aveva prelevato la corrispondenza della '[OSCURATO:PERSONA]' ed aveva accompagnato l'ultimo amministratore, Longo, all'audizione - e chiarificatrici dello stato delle scritture stesse, che risultavano incomplete già prima dell'insediamento del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 217 L.F. e il vizio di motivazione, in riferimento alla mancata derubricazione del reato in bancarotta semplice documentale. Stigmatizzata la genericità della risposta offerta dalla sentenza impugnata ai motivi nuovi d'appello, lamenta la insufficiente motivazione in punto di dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale contestata e ritenuta, in quanto frutto di un vaglio poco approfondito delle seguenti circostanze di fatto, ossia: a) che la controllante Pais poteva fare affidamento su terzi capaci di ingerirsi nella gestione della Universal; b) che [OSCURATO:PERSONA] non aveva tratto alcun profitto dalle condotte contestategli, né dalle adombrate operazioni distrattive; c) che non fosse stato neppure chiarito quali fossero i documenti effettivamente consegnatigli e, quindi, quali quelli oggetto di sparizione. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 216, ultimo comma L.F., e il vizio di motivazione, in riferimento al difetto di spiegazione delle ragioni per le quali la durata delle pene accessorie fallimentari era stata determinata in misura pari alla pena principale (anni tre). 2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, del quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato meritevole se i giudici di merito si fossero peritati di valutare in concreto il ruolo da lui effettivamente dispiegato in seno alla fallita. 3. Tramite PEC in data 19 gennaio 2022, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale del ricorso, trattazione che gli è stata accordata. 3. Con requisitoria in data 27 gennaio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. La doglianza di erronea o insufficiente valutazione delle prove dichiarative e documentali a disposizione (tratte dall'esame dibattimentale del curatore fallimentare e dei testimoni Cardin e Tartaglia, dalla relazione ex art. 33 L.F. e dal contenuto della ricevuta di consegna della documentazione della '[OSCURATO:PERSONA]. dallo studio Avvecomm a [OSCURATO:PERSONA] in data 27 giugno 2007) non esibisce decisive evidenze atte a scardinare il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per affermare, conformemente al giudizio sul punto espresso in prime cure, la responsabilità del ricorrente per:«La scomparsa della documentazione contabile (accessoria) e per il mancato aggiornamento dei libri sociali contabili» (pag. 2, terzo capoverso, sentenza impugnata). Nulla, invero, al riguardo è ritraibile dall'allegata ricevuta di consegna a firma di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 giugno 2007 (cfr. allegato 4 al ricorso), che dà conto di come all'imputato fosse stata consegnata dallo studio Avvecomm, oltre che documentazione della 'Da & [OSCURATO:PERSONA]., anche documentazione contabile (segnatamente: prima nota contabile anno 2006; copie fatture di vendita dalla n. 1 alla n. 64 anno 2006; copie ed originali delle fatture di acquisto dal n. 1 al n. 190; n. 3 fatture CEE della [OSCURATO:PERSONA].) della '[OSCURATO:PERSONA].': documentazione che avrebbe consentito l'aggiornamento dei libri sociali contabili - consegnati al Curatore fallimentare dall'ultimo amministratore della fallita, Longo, solo in data 14 febbraio 2008 - recanti, invece, «annotazioni approssimative» a far data dall'autunno 2006, ossia proprio dall'epoca di insediamento del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società. Né d'altro canto è riscontrabile un travisamento delle dichiarazioni di Tartaglia, delle quali, in effetti, è denunciato non un fraintendimento ricadente su un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087), ma ambiguità e reticenze che avrebbero dovuto suggerire un differente apprezzamento non solo delle dette dichiarazioni, ma anche degli ulteriori elementi probatori, ivi compresi quelli desunti dal contenuto della relazione ex art. 33 L.F. e dalla deposizione dibattimentale del Curatore. Ne viene che il nucleo significante della decisione sul punto fatto oggetto di censura, ossia che [OSCURATO:PERSONA], da amministratore della '[OSCURATO:PERSONA]. (poi trasformata in Spa.), aveva omesso di curare l'aggiornamento dei libri sociali contabili, vigilando sull'operato dei professionisti dello studio Avvecomm, che ne erano i tenutari, come, invece, sarebbe stato suo specifico obbligo (nel senso che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso di bancarotta cosiddetta impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità, cfr. Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 - dep. 19/02/1994, Rv. 197268), e che, pur venuto in possesso della documentazione ausiliaria, non l'aveva consegnata alla Curatela fallimentare, come, ancora, sarebbe stato suo preciso dovere (essendone investito per legge della conservazione, cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019 - dep. 16/06/2020, Rv. 279179), non è intaccato dalle deduzioni difensive, che risultano, peraltro, estranee al perimetro del vizio di violazione di legge. 2. Il secondo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, contestatogli con riguardo ad entrambe le fattispecie contemplate dalla norma di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L.F.: quindi, sia nella forma generale (tenuta dei libri sociali contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita), che nella forma speciale (occultamento di documentazione contabile allo scopo di arrecare un danno ai creditori o un ingiusto profitto a sé o ad altri). Tale rilievo comporta che, una volta accertato il ricorrere degli estremi della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generale, integrata dall'avere l'imputato omesso di curare l'aggiornamento dei libri contabili sociali, sostenuta dal dolo generico, la censura che attiene al difetto di motivazione in ordine al dolo specifico richiesto per la configurazione della bancarotta documentale speciale, integrata dall'avere egli omesso di consegnare alla Curatela la documentazione contabile ausiliaria della fallita, è priva di efficacia scardinante del ragionamento sotteso alla decisione della Corte territoriale di conferma della dichiarazione di sua responsabilità. E', inoltre, evidente che il riconoscimento in capo al ricorrente della coscienza e volontà di tenere i libri contabili sociali (non curandone l'aggiornamento) in guisa tale da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita è tale da escludere la possibilità di ricondurre il fatto allo schema del delitto di bancarotta semplice documentale. Infatti, la differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, L. F. e quella semplice, prevista dall'art. 217, comma 2, stessa legge consiste nell'elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005 - dep. 23/02/2006, Rv. 233997). 3. La non manifesta infondatezza del motivo che precede impone il rilievo officioso della prescrizione del reato, maturata il 29 novembre 2020, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata: ciò impone l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa, perché il reato è estinto per prescrizione. Tale esito decisorio esonera la Corte dall'esame dei motivi sulla pena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R a Pezzu
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