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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30688/2021

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e 7872 ORDINANZA 2024 sul ricorso iscritto al n. 25856/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Lima n.7 int. 7; - ricorrenti - •contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.290/46/2012 depositata il 25 settembre 2012, notificata 1'11 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, venivano rigettati gli appelli riuniti proposti dalla società For- tuna s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C, società svolgente attività di co- struzione e vendita di immobili, nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso le sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta nn.785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793/1/2010, le quali avevano parzialmente accolto i ricorsi dei contribuenti riducendo del 40% il maggior reddito accertato in capo alla società ai fini IVA e IRAP per l'anno di imposta 2005.

2. In particolare, l'avviso di accertamento nei confronti della società era stato preceduto da accesso presso la sede legale e da proposta di adesione non andata a buon fine, e la decisione della CTR si estende- va anche sugli avvisi di accertamento ai fini IRPEF emessi nei con- fronti dei soci, in quanto il maggior reddito accertato era stato nei loro confronti ripartito quale reddito di partecipazione.

3. La CTR condivideva così la decisione di primo grado e l'impianto delle riprese, relative alla vendita nel periodo di imposta da parte del- la società di fabbricati, immobili e garages, nel quadro di un accerta- mento ex artt.54 del d.P.R. n.633 del 1972 e 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 poggiante non unicamente sugli scostamenti dai valori OMI, bensì su un compendio di elementi probatori, tra cui la grave antieconomicità della gestione aziendale.

4. Avverso la decisione propongono ricorso i contribuenti per sei mo- tivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Da ultimo, i contribuenti depositano atto di rinuncia agli atti del giudizio.

Considerato che:

5. Nella nota di deposito datata 4.11.2020 i contribuenti hanno reso noto di voler rinunziare agli atti del giudizio.

La rinuncia non risulta notificata a controparte e da questi accettata, nondimeno, il tenore della nota di deposito è una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e il fatto sopravvenuto è idoneo a determinare la compensazione delle spese di lite.

6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposi- zione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per im- porre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 - 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma il 27 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 7872 ORDINANZA 2024 sul ricorso iscritto al n. 25856/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Lima n.7 int. 7; - ricorrenti - •contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.290/46/2012 depositata il 25 settembre 2012, notificata 1'11 novembre 2013. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, venivano rigettati gli appelli riuniti proposti dalla società For- tuna s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C, società svolgente attività di co- struzione e vendita di immobili, nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso le sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta nn.785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793/1/2010, le quali avevano parzialmente accolto i ricorsi dei contribuenti riducendo del 40% il maggior reddito accertato in capo alla società ai fini IVA e IRAP per l'anno di imposta 2005. 2. In particolare, l'avviso di accertamento nei confronti della società era stato preceduto da accesso presso la sede legale e da proposta di adesione non andata a buon fine, e la decisione della CTR si estende- va anche sugli avvisi di accertamento ai fini IRPEF emessi nei con- fronti dei soci, in quanto il maggior reddito accertato era stato nei loro confronti ripartito quale reddito di partecipazione. 3. La CTR condivideva così la decisione di primo grado e l'impianto delle riprese, relative alla vendita nel periodo di imposta da parte del- la società di fabbricati, immobili e garages, nel quadro di un accerta- mento ex artt.54 del d.P.R. n.633 del 1972 e 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 poggiante non unicamente sugli scostamenti dai valori OMI, bensì su un compendio di elementi probatori, tra cui la grave antieconomicità della gestione aziendale. 4. Avverso la decisione propongono ricorso i contribuenti per sei mo- tivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Da ultimo, i contribuenti depositano atto di rinuncia agli atti del giudizio. Considerato che: 5. Nella nota di deposito datata 4.11.2020 i contribuenti hanno reso noto di voler rinunziare agli atti del giudizio. La rinuncia non risulta notificata a controparte e da questi accettata, nondimeno, il tenore della nota di deposito è una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e il fatto sopravvenuto è idoneo a determinare la compensazione delle spese di lite. 6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposi- zione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per im- porre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 - 01). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 27 aprile 20
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