Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 51212/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/09/2023 dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, pronunciando in sede di rinvio, su accordo delle parti, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa da diversa sezione del medesimo ufficio, ha ridotto la pena inflitta alla Rivetti e ha dichiarato la prescrizione di due ipotesi di reato contestate all'Olivieri, rideterminando la pena inflitta allo stesso.

2. Con un unico motivo, i ricorrenti lamentano l'omessa «valutazione circa la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento» ai sensi dell'art. 129 del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità.

2. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 del codice di rito, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi e se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

E' ciò che è accaduto nel caso in esame nel quale, come emerge dalla sentenza impugnata, vi è stata rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame.

3. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello di cui al nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., rivive il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal del 23 maggio 2008, n. 92 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, non solo limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522), ma non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'appkazione della pena su richiesta delle parti e quello in esame, prima disciplinato dall'art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Cannassa, Rv. 245919).

Ne deriva che la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi ormai non devoluto (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

4. Dunque, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa avuto riguardo al rimedio esperito per ragioni non consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/09/2023 dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, pronunciando in sede di rinvio, su accordo delle parti, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa da diversa sezione del medesimo ufficio, ha ridotto la pena inflitta alla Rivetti e ha dichiarato la prescrizione di due ipotesi di reato contestate all'Olivieri, rideterminando la pena inflitta allo stesso. 2. Con un unico motivo, i ricorrenti lamentano l'omessa «valutazione circa la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento» ai sensi dell'art. 129 del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità. 2. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che la corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 del codice di rito, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi e se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. E' ciò che è accaduto nel caso in esame nel quale, come emerge dalla sentenza impugnata, vi è stata rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame. 3. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello di cui al nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., rivive il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal del 23 maggio 2008, n. 92 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, non solo limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522), ma non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'appkazione della pena su richiesta delle parti e quello in esame, prima disciplinato dall'art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Cannassa, Rv. 245919). Ne deriva che la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi ormai non devoluto (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). 4. Dunque, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa avuto riguardo al rimedio esperito per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 51212/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris