CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 34502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tece„. 1-,-e . 2,0 [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede in data 10 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale dell'obbligo di soggiorno, con specifico riferimento alla prescrizione di osservare l'orario in cui rientrare la sera e di uscita da casa senza necessità e senza aver dato avviso tempestivo all'Autorità di pubblica sicurezza e senza autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Considerato che i motivi principali dedotti, a mezzo del difensore, avv. F. Lombardi (vizi di cui all'ad 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. quanto alla mancata operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - primo motivo; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 20-bis d. Igs. n. 150 del 2022, entrato in vigore in data 31 dicembre 2022, in forza del d.l. n. 162 del 2022, come convertito) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure manifestamente infondate, quanto al primo motivo inerente ad asserito difetto di motivazione che non si ricava dal testo del provvedimento impugnato (cfr. pag. 4 ove la Corte d'appello valuta l'abitualità del comportamento segnalando che l'imputato non ha posto in essere una condotta isolata, ma risulta già condannato per altra violazione della misura di prevenzione commessa in data 8 febbraio 2016, nonché cfr. pag. 3 ove si sottolinea l'intrinseca gravità del comportamento e, dunque, la non scarsa entità dell'offesa, per essere stato l'allontanamento da casa dall'abitazione prolungato dal 14 settembre 2016 e sino al 16 settembre 2016). Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso che questo, pur non essendo stato proposto prima alla Corte di appello, come correttamente dedotto dal ricorrente, in quanto fonda su disciplina intervenuta successivamente all'adozione della sentenza di appello, è manifestamente infondato. Considerato che la disciplina di cui all'art. 20-bis cod. pen., introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022 è entrata in vigore in epoca successiva all'adozione del provvedimento di secondo grado, in forza del d.l. n. 162 del 2022 che ne ha differito l'entrata in vigore al 31 dicembre 2022 e che, dunque, non può condurre, nel caso in esame, al richiesto annullamento con rinvio per esame sul punto da parte del giudice della cognizione in grado di appello, per essersi concluso il giudizio di appello in data 29 settembre 2022, con l'adozione della sentenza impugnata. Reputato, infatti, che la disciplina transitoria del d. Igs. n. 150 del 2022 (art. 95) limita la retroazione in bonam partem delle disposizioni sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti in grado di appello e a quelli pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore dello stesso decreto, consentendo al condannato, soltanto in tale ultimo caso, di presentare istanza al giudice dell'esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Ritenuto che le pene sostitutive vanno applicate in sede di cognizione e che la scelta di rendere applicabili le nuove disposizioni a condizione che, al momento di entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, fosse pendente il giudizio di cognizione, anche se soltanto di legittimità, è del tutto ragionevole tenuto conto che si tratta di sanzioni sostitutive delle pene edittali che, in quanto tali, non possono che essere, di regola, applicate dal giudice della cognizione e sino a quando la cognizione non si è conclusa, attribuendo un potere provvedimentale al giudice dell'esecuzione del tutto residuale, come risposta necessitata per regolare i casi in cui il procedimento di cognizione penda in grado di legittimità al momento di entrata in vigore della legge, non potendo darsi competenze di merito alla Corte di cassazione. Considerato, che i motivi nuovi prospettati dalla difesa nell'articolata memoria, depositata tempestivamente a mezzo p.e.c. del 24 maggio 2023, alla stregua dei quali si renderebbe necessaria la riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria (cfr. pag. 2 e ss) non possono essere esaminati, posto che in caso di inammissibilità del ricorso principale, a mente dell'art. 593 cod. proc. pen., norma di carattere generale applicabile anche al ricorso per cassazione, questa si estende anche ai motivi nuovi, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto ricorso anche se successivamente, come nel caso al vaglio, sono stati depositati (ammissibili) motivi nuovi ad integrazione, nei termini di legge (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali senza alcun versamento in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della qualità e della novità delle questioni prospettate con il secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico