Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 agosto 1981

Cassazione n. 20226/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 7q /Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della fattispecie di lieve entità; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché la condotta di detenzione di droga del tipo marijuana e hashish, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non può essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando il considerevole dato quantitativo di sostanza detenuta dall'imputato, dal quale erano ricavabili 720 dosi medie singole di marijuana e 12 dosi medie singole di hashish, la diversa tipologia delle sostanze rinvenute, nonché la complessiva valutazione dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione, caratterizzata anche dall'occultamento della droga in un luogo recondito, dalla disponibilità di un bilancino di precisione e di materiale atto al confezionamento delle dosi, nonché di una somma di denaro contante pari a 740,00 euro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]....rì F zor;j.y ,;griQ illeuzi SktNiA•

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 7q /Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della fattispecie di lieve entità; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché la condotta di detenzione di droga del tipo marijuana e hashish, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non può essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando il considerevole dato quantitativo di sostanza detenuta dall'imputato, dal quale erano ricavabili 720 dosi medie singole di marijuana e 12 dosi medie singole di hashish, la diversa tipologia delle sostanze rinvenute, nonché la complessiva valutazione dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione, caratterizzata anche dall'occultamento della droga in un luogo recondito, dalla disponibilità di un bilancino di precisione e di materiale atto al confezionamento delle dosi, nonché di una somma di denaro contante pari a 740,00 euro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA]....rì F zor;j.y ,;griQ illeuzi SktNiA•
Sentenza Cassazione n. 20226/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris