Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2003
ECLI:EU:T:2003:113
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]366/00
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Ricorso di annullamento – Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Art. 15 – Termine di prescrizione – Recupero dell'aiuto – Atto interruttivo della prescrizione»
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2003
Massime della sentenza
1..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Procedimento amministrativo – Regolamento n. 659/1999 – Prescrizione in materia di recupero degli aiuti illegittimi – Applicazione degli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, art. 15]
2..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Recupero di un aiuto illegittimo – Applicazione della prescrizione istituita dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999 agli aiuti concessi prima dell'entrata
in vigore del regolamento – Dies a quo del termine di prescrizione – Interruzione del termine di prescrizione ad opera di una domanda di informazioni rivolta allo Stato membro interessato
(Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 15)
3..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Recupero di un aiuto illegittimo – Termine di prescrizione decennale di cui all'art. 15 del regolamento n. 659/1999 – Applicazione nei confronti sia dello Stato membro interessato sia del beneficiario e dei terzi – Interruzione della prescrizione ad opera di una domanda di informazioni ignorata dal beneficiario – Irrilevanza
(Art. 88, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 15)
4..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Recupero di un aiuto illegittimo – Periodo anteriore al regolamento n. 659/1999 – Insussistenza di termini di prescrizione – Possibilità per il beneficiario di avvalersi dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Insussistenza
(Art. 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999)
1.
Il regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 CE, costituisce un regolamento di procedura
e, in quanto tale, si applica a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]
al momento dell'entrata in vigore. Il suo art. 15, che fissa un termine di prescrizione in materia di recupero degli aiuti illegittimi, non contenendo alcuna
disposizione transitoria relativa alla sua applicazione nel tempo, si applica ad ogni azione di recupero in via definitiva
di un aiuto, anche concesso precedentemente a tale data, che intervenga dopo la data di entrata in vigore del regolamento.
v. punti 52-53
2.
La data in cui un aiuto statale è stato concesso dev'essere considerata come dies a quo del termine di prescrizione decennale
previsto dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999, riguardante i poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia di recupero degli aiuti
illegittimi, anche se detto regolamento non era applicabile a tale data, cosicché la concessione dell'aiuto controverso non
aveva allora l'effetto di far decorrere il termine di prescrizione. Del pari, anche se una domanda di informazioni rivolta ad un'autorità nazionale a proposito di aiuti eventualmente concessi
ad una data anteriore all'entrata in vigore del predetto regolamento non aveva allora l'effetto di interrompere la prescrizione,
tale effetto dev'esserle riconosciuto quando la [OSCURATO:PERSONA], dopo l'entrata in vigore del medesimo regolamento, esercita il
suo potere di recupero dell'aiuto di cui trattasi. v. punti 56-57
3.
Siccome la procedura stabilita dall'art. 88, n. 2, CE si svolge principalmente tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro coinvolto,
il termine di prescrizione decennale unico fissato dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999 per il recupero di aiuti illegittimi
si applica allo stesso modo allo Stato membro interessato, al beneficiario dell'aiuto e ai terzi. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata, prima dell'apertura del procedimento amministrativo, ad informare i potenziali interessati,
compreso il beneficiario dell'aiuto, delle misure che essa adotta riguardo ad un aiuto illegittimo, il solo fatto che detto
beneficiario ignorasse l'esistenza di domande di informazioni rivolte dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità nazionali non ha l'effetto
di privare le stesse di efficacia giuridica nei suoi confronti, in particolare per quanto riguarda l'interruzione del predetto
termine di prescrizione. v. punti 58-60
4.
Salvo circostanze eccezionali, il beneficiario di un aiuto statale può far valere un legittimo affidamento sulla legittimità
dell'aiuto per sottrarsi all'obbligo di restituirlo solo qualora esso sia stata concesso nel rispetto dell'art. 88 CE. Per di più, poiché prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999 il legislatore comunitario ynon aveva fissato
alcun termine di prescrizione in materia di azioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardo ad aiuti statali non notificati, il beneficiario
di un aiuto non può avvalersi, prima di detta data, di alcun legittimo affidamento o certezza del diritto per quanto concerne
la prescrizione di un aiuto non notificato. v. punti 61-62
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
10 aprile 2003
(1)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 15 – Termine di prescrizione – Recupero dell'aiuto – Atto interruttivo della prescrizione»
Nella causa T-366/00,
[OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede in Saint-Cloud ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], QC., e dai sigg. G. Peretz, barrister, e R. Griffith,
solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da
Repubblica francese
, rappresentata dai sigg. F. Million, G. de Bergues e S. Seam, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dai sigg. G. Rozet e J. Flett, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa
all'aiuto di Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] SA/Kimberly-Clark (GU L 12, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione ampliata),
composto dai sigg. J.D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, R. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. N.J. [OSCURATO:PERSONA] e H. [OSCURATO:PERSONA],
giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia e contesto normativo
1
La ricorrente era la controllata francese della società [OSCURATO:PERSONA], con sede negli [OSCURATO:PERSONA], e la sua attività
consisteva nella produzione di carta per uso sanitario e domestico nel periodo di tempo rilevante ai fini della presente causa.
2
Nel 1986 la ricorrente decideva di installare uno stabilimento in [OSCURATO:PERSONA] e sceglieva a tal fine un terreno nel dipartimento
del Loiret, nella zona industriale della Saussaye.
3
Il 31 agosto 1987 la città di Orléans, il dipartimento del Loiret e la ricorrente concludevano un accordo avente ad oggetto
la vendita a quest'ultima di un terreno di 48 ettari in detta zona industriale e la tassa di risanamento, da calcolare ad
un tasso preferenziale corrispondente al 25% della tariffa più bassa pagata dalle altre industrie. La città di Orléans proponeva
altresì la realizzazione gratuita delle infrastrutture del sito. Tale accordo prevedeva d'altronde che il dipartimento del
Loiret e la città di Orléans contribuissero per un importo massimo di 80 milioni di franchi francesi (FRF) alla costruzione
delle infrastrutture del sito a favore della ricorrente. Infine il prezzo d'acquisto del terreno, comprese le infrastrutture,
era stabilito in FRF 31 milioni, vale a dire in 65 FRF/m².
4
Nel novembre 1996, la Corte dei conti francese pubblicava una relazione pubblica, intitolata
Gli interventi degli enti locali a favore delle imprese (relazione pubblica speciale della Corte dei conti, novembre 1996, Parigi). Con questa relazione essa voleva attirare l'attenzione
su un certo numero di eventuali aiuti concessi dagli enti locali territoriali francesi a favore di determinate imprese, ed
in particolare sul trasferimento alla ricorrente di un terreno di 48 ettari della zona industriale della Saussaye.
5
In seguito alla pubblicazione di tale relazione, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva, con lettera datata 23 dicembre 1996, una denuncia
relativa alle condizioni preferenziali alle quali la città di Orléans e il Consiglio generale del Loiret avrebbero venduto
detti 48 ettari alla ricorrente, e alla tariffa di cui quest'ultima avrebbe beneficiato relativamente alla tassa di risanamento.
6
Con lettera 17 gennaio 1997, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva informazioni complementari alle autorità francesi. Ne seguiva uno scambio
di corrispondenza tra le autorità francesi e la [OSCURATO:PERSONA], tra il gennaio 1997 e l'aprile 1998, nell'ambito del quale le
autorità francesi fornivano parte delle informazioni e precisazioni richieste, in particolare con lettere 19 marzo, 21 aprile
e 29 maggio 1997. L'8 agosto 1997 la [OSCURATO:PERSONA] richiedeva di nuovo alcune precisazioni alle autorità francesi. Essa riceveva
informazioni complementari da queste ultime, il 3 novembre 1997, e dall'autore del reclamo, l'8 dicembre 1997, il 29 gennaio
1998 ed il 1° aprile 1998.
7
Con lettera 10 luglio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] informava le autorità francesi della sua decisione 20 maggio 1998, di avviare la
procedura di cui all'art. 88, n. 2, CE,
tenuto conto dei dubbi in merito alle condizioni in base alle quali le autorità francesi hanno agito nei riguardi [della ricorrente]
e sulla loro compatibilità con il Trattato, e le invitava a presentare le loro osservazioni, nonché a rispondere ad alcuni quesiti (in prosieguo: la
decisione di avvio del procedimento). In tale lettera la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva inoltre alle autorità francesi di informare la ricorrente dell'avvio del procedimento,
nonché del fatto che essa avrebbe potuto essere tenuta a rimborsare tutti gli aiuti illegalmente percepiti. Gli interessati
venivano informati dell'avvio del procedimento ed invitati a presentare le loro eventuali osservazioni sulle misure controverse
mediante pubblicazione della lettera summenzionata sulla
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
del 30 settembre 1998 (GU C 301, pag. 4).
8
La ricorrente veniva informata della decisione di avvio del procedimento con chiamata telefonica delle autorità francesi in
data 30 settembre 1998.
9
Con lettera 25 novembre 1998, e dopo aver sollecitato ulteriori proroghe, le autorità francesi presentavano alcune osservazioni
sulla decisione di avvio del procedimento. Il 15 ottobre 1999, rispondendo in particolare ad un'ingiunzione della [OSCURATO:PERSONA]
8 luglio 1999, in applicazione dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999, le autorità francesi fornivano parte delle
informazioni necessarie.
10
Nel corso del procedimento amministrativo la ricorrente presentava osservazioni ed i suoi rappresentanti assistevano ad alcune
riunioni tenutesi tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità francesi.
11
Il 16 aprile 1999 il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo
[88] CE (GU L 83, pag. 1), entrava in vigore, in applicazione del suo art. 30. Questo regolamento stabilisce le regole procedurali
in materia di aiuti di Stato.
12
L'art. 15 di tale regolamento dispone quanto segue: Periodo limite
1.
I poteri della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.
2.
Il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto
rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] o da uno Stato membro, che agisca su richiesta
della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo
da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un procedimento dinanzi
alla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee.
3.
Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente
.
Decisione controversa
13
Il 12 luglio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione relativa all'aiuto di Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della
ricorrente (in prosieguo: la
decisione controversa), il cui art. 1 prevede quanto segue: L'aiuto di Stato sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno e di tariffa preferenziale della tassa di risanamento,
che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per un importo di 39,58 milioni di FRF (6,03 milioni di EUR) o, in valore attualizzato,
di 80,77 milioni di FRF (12,3 milioni di EUR) per quanto riguarda il prezzo preferenziale del terreno, (...) è incompatibile
con il mercato comune.
14
L'art. 2 della decisione controversa stabilisce che:
1.
[OSCURATO:PERSONA] adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto
illegalmente a disposizione.
2.
Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale purché permettano l'esecuzione
immediata e effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data
in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero. Gli interessi sono calcolati
sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità
regionale
.
15
Nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che il termine di prescrizione cui è subordinato il suo potere in materia
di recupero di un aiuto illegalmente concesso, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999, fosse stato, nel caso di
specie, interrotto. Infatti, qualsiasi misura presa dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'aiuto illegale interromperebbe il
termine di prescrizione (v.
punto 219 della decisione controversa).
16
[OSCURATO:PERSONA] constatava che l'aiuto controverso era stato concesso il 31 agosto 1987. La prima misura presa dalla [OSCURATO:PERSONA],
sotto forma di richiesta formale di informazioni alle autorità francesi, sarebbe datata 17 gennaio 1997. Pertanto il termine
di prescrizione sarebbe stato interrotto prima della scadenza dei dieci anni previsti, per cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe il potere
di recuperare l'aiuto in questione (v.
punto 220 della decisione controversa).
17
Inoltre, nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] respinge l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il termine di prescrizione
sarebbe finalizzato a tutelare il beneficiario dell'aiuto e, pertanto, esso sarebbe interrotto solo quando quest'ultimo acquisisse
conoscenza del fatto che essa sta conducendo un'istruttoria sull'aiuto. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la questione concernente
l'individuazione dell'effettivo beneficiario del termine di prescrizione prescinde dalla questione riguardante le modalità
di calcolo di quest'ultimo. Inoltre essa rileva che l'art. 15 del regolamento n. 659/1999 non è destinato ai terzi e si limita
alle relazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe quindi soggetta ad un obbligo di informazione
nei confronti dei terzi. Questi ultimi non potrebbero vantare alcun diritto specifico in base all'art. 15 di detto regolamento.
In un procedimento relativo agli aiuti di Stato, essi beneficierebbero soltanto dei diritti procedurali che discendono dall'art. 88,
n. 2, CE (v.
punto 221-223 della decisione controversa).
18
Nel menzionare il beneficiario dell'aiuto, l'art. 15 del regolamento n. 659/1999 ha il solo fine di indicare un modo per determinare
la data a partire dalla quale il termine di prescrizione inizia a decorrere, cioè
il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario (v.
punto 223 della decisione controversa).
19
[OSCURATO:PERSONA] ricorda altresì che il beneficiario di un aiuto deve verificare se l'aiuto concessogli sia stato notificato.
In mancanza di tale notifica e in assenza di autorizzazione non vi sarebbe certezza del diritto (v.
punto 224 della decisione controversa).
Procedimento e conclusioni delle parti
20
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2000, la ricorrente proponeva il ricorso in
esame.
21
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2000, iscritto al ruolo con il numero T-369/00,
il dipartimento del Loiret ha proposto un ricorso avente anch'esso ad oggetto una domanda di annullamento della decisione
controversa.
22
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2001, la Repubblica francese chiedeva di intervenire nel presente
procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Il 25 aprile 2001 il Tribunale organizzava una riunione informale
comune per la presente causa e per la causa T-369/00, ai sensi dell'art. 64, n. 3, lett. e), del suo regolamento di procedura,
nel corso della quale venivano discusse la domanda di riunione di dette due cause, presentata dal ricorrente nella causa T-369/00,
e la possibilità di decidere la questione riguardante la prescrizione prima di ogni discussione nel merito, domanda avanzata
dalla ricorrente nella causa in esame.
23
Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata 10 maggio 2001, è stato autorizzato l'intervento della Repubblica
francese a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Nella sua istanza di intervento la Repubblica francese limita le proprie
osservazioni al motivo relativo ad una presunta violazione del principio del legittimo affidamento e non si pronuncia sulla
questione dell'applicazione, nella fattispecie, del termine di prescrizione previsto dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999.
24
Su relazione del giudice relatore e alla luce delle opinioni espresse nel corso della riunione informale, il Tribunale (Quinta
Sezione ampliata) decideva di dare inizio alla fase orale, limitandola ai motivi d'impugnazione relativi ad un'eventuale prescrizione
del potere della [OSCURATO:PERSONA] di ordinare il recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di prezzo preferenziale
per un terreno di 48 ettari della Saussaye.
25
A titolo di misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare le proprie osservazioni
in merito ad alcuni argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica, ciò che la stessa faceva nel termine impartito.
26
Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 26 settembre 2002.
27
Nel corso di tale udienza, la ricorrente informava il Tribunale che essa rinunciava alla propria domanda di annullamento nella
parte in cui quest'ultima riguardava l'aiuto di Stato concesso sotto forma di tariffa preferenziale della tassa di risanamento
dell'acqua, menzionata dall'art. 1 della decisione controversa, e che il suo ricorso doveva essere inteso come limitato alla
domanda di annullamento della decisione controversa là dove questa dichiarava l'illegittimità di un aiuto concesso sotto forma
di prezzo preferenziale di un terreno e, in via subordinata, all'annullamento dell'art. 2 della decisione controversa nella
stessa misura. Il Tribunale prendeva atto di tale rinuncia parziale.
28
Nella presente sentenza il Tribunale si limita quindi ad esaminare la domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione
controversa, in quanto tale domanda si fonda sul motivo relativo alla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999.
29
In tale contesto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare l'art. 2 della decisione controversa, nella parte in cui esso riguarda l'aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale
di un terreno, quale indicato nell'art. 1 della stessa;
annullare l'art. 2 della decisione controversa, nella parte in cui esso riguarda l'aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale
di un terreno, quale indicato nell'art. 1 della stessa;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
30
La Repubblica francese, intervenendo a sostegno della ricorrente, chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione controversa;
annullare la decisione controversa;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
31
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
respingere il ricorso;
respingere il ricorso;
─
condannare la ricorrente alle spese;
condannare la ricorrente alle spese;
─
in via subordinata, condannare le parti a sopportare le proprie spese.
in via subordinata, condannare le parti a sopportare le proprie spese.
In diritto
32
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], ordinando nell'art. 2 della decisione controversa il recupero dell'importo dell'aiuto
del quale aveva constatato la concessione il 31 agosto 1987, ha violato il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 15
del regolamento n. 659/1999.
33
Tale motivo è articolato in due parti. In primo luogo la ricorrente contesta l'interpretazione dell'art. 15 di detto regolamento,
esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei
considerando 219-224 della decisione controversa, secondo la quale il termine di prescrizione di dieci anni, anche se applicabile nel
caso di specie, sarebbe stato interrotto il 17 gennaio 1997, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] inviava alle autorità francesi una
richiesta di informazioni complementari, vale a dire prima del compimento del decimo anno dalla concessione dell'aiuto. In
secondo luogo la ricorrente contesta l'interpretazione alternativa dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999 sostenuta dalla
[OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, secondo la quale l'aiuto concesso alla ricorrente il 31 agosto 1987 non potrebbe incorrere
nella prescrizione prevista in tale regolamento in conseguenza della decisione di avvio del procedimento, pubblicata il 30
settembre 1998 e giunta a conoscenza della ricorrente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999.
34
[OSCURATO:PERSONA] fa valere due serie di argomentazioni in risposta al motivo della ricorrente. In primo luogo essa conferma
l'interpretazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999 da essa sostenuta nella decisione controversa. In secondo luogo,
nel controricorso, essa sostiene che l'art. 15 di detto regolamento non era applicabile nella fattispecie in quanto la procedura
di cui all'art. 88, n. 2, CE, è stata avviata e la ricorrente è venuta a conoscenza di tale fatto prima dell'entrata in vigore
del regolamento n. 659/1999, vale a dire, al più tardi, il 30 settembre 1998, data della pubblicazione della decisione di
avvio del procedimento sulla
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
. Un aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999 può incorrere nella prescrizione prevista dall'art. 15
di tale regolamento soltanto se vengano cumulativamente soddisfatte due condizioni, ossia, da un lato, che siano trascorsi
almeno dieci anni dalla concessione dell'aiuto e, dall'altro, che non sia intervenuta alcuna misura interruttiva della prescrizione
prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999.
35
Il Tribunale ritiene necessario esaminare anzitutto la prima parte del motivo sollevato dalla ricorrente.
Argomenti delle parti
36
La ricorrente deduce sei argomenti specifici contro l'interpretazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999 esposta nei
considerando 219-224 della decisione controversa.
37
In primo luogo, un provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe interrompere il termine di prescrizione nei confronti del
beneficiario dell'aiuto, a meno che quest'ultimo, che può essere destinatario di un'ingiunzione di recupero di una somma erogata,
eventualmente emanata dallo Stato membro interessato a conclusione del procedimento relativo agli aiuti di Stato, non ne venga
a conoscenza. Lo stesso varrebbe se, per utilizzare i termini della [OSCURATO:PERSONA], il procedimento relativo agli aiuti di Stato
si svolgesse
in senso stretto tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato. Quale che sia la situazione dal punto di vista giuridico, è il beneficiario
che si troverebbe infatti nella posizione di convenuto ed è lui che subirebbe il pregiudizio finanziario all'esito della procedura
di cui all'art. 88, n. 2, CE. Per tale ragione è il beneficiario che dovrebbe avere il diritto di far valere, a sua difesa,
il termine di prescrizione previsto dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999.
38
Pertanto, in mancanza della pubblicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] sulla
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
di un avviso che informi che è stato adottato un provvedimento interruttivo del termine di prescrizione, o della comunicazione
di tale informazione, effettuata direttamente o tramite lo Stato membro, il provvedimento non potrebbe costituire un atto
interruttivo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999 nei confronti del beneficiario.
Nel caso di specie nessuna di queste condizioni sarebbe stata soddisfatta.
39
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l'art. 15 di detto regolamento ha il fine di garantire la certezza del diritto
sia dei beneficiari di aiuti di Stato sia degli [OSCURATO:PERSONA] membri. L'affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale un atto può
costituire una misura interruttiva anche se il beneficiario dell'aiuto ne ignori l'esistenza, sarebbe manifestamente incompatibile
con tale finalità.
40
In terzo luogo, la ricorrente sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] sembra ammettere che uno dei requisiti essenziali di una misura
interruttiva del termine di prescrizione nei confronti dello Stato membro è che quest'ultimo debba essere informato dell'esistenza
di tale misura. Allo stesso modo, secondo la ricorrente, ogni provvedimento della [OSCURATO:PERSONA], volto ad interrompere il termine
di prescrizione nei confronti del beneficiario dell'aiuto, dev'essere conosciuto da quest'ultimo.
41
In quarto luogo, nel sostenere che nell'ambito delle procedure relative agli aiuti di Stato il beneficiario dell'aiuto si
trova in una posizione diversa da quella di altri terzi, la ricorrente non assumerebbe una posizione
del tutto inedita. Le pubblicazioni della [OSCURATO:PERSONA] confermerebbero un approccio simile.
42
In quinto luogo, la ricorrente rileva che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 659/1999, enuncia che i provvedimenti della
[OSCURATO:PERSONA] atti ad interrompere il termine di prescrizione includono altresì le misure adottate da uno Stato membro che agisca
su richiesta della [OSCURATO:PERSONA]. Tale distinta menzione di misure adottate dallo Stato membro sarebbe superflua se la sola
richiesta della [OSCURATO:PERSONA] indirizzata allo Stato membro fosse sufficiente ad interrompere il termine di prescrizione anche
nei confronti del beneficiario dell'aiuto. E' chiaro che il legislatore comunitario aveva in mente circostanze in cui il provvedimento
indirizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro non aveva interrotto il termine di prescrizione nei confronti di un soggetto
diverso dallo Stato membro in questione, e che era quindi necessario precisare che la misura adottata dallo Stato membro su
richiesta della [OSCURATO:PERSONA] doveva interrompere la prescrizione nei confronti di soggetti diversi dallo Stato membro.
43
Infine, in sesto luogo, la ricorrente sostiene che non esiste alcuna ragione di carattere amministrativo o pratico che impedisca
alla [OSCURATO:PERSONA] di informare il beneficiario di un aiuto che si presuma illegale che essa procede all'esame di quest'ultimo,
in particolare quando, come nel caso di specie, essa affronta con l'autore di una denuncia la questione delle misure interruttive
del termine di prescrizione e dei loro effetti. Dal punto di vista amministrativo e pratico, l'interpretazione dell'art. 15
del regolamento n. 659/1999, proposta dalla ricorrente, sarebbe quindi assolutamente accettabile.
44
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le lettere che essa ha inviato alle autorità francesi tra il 17 gennaio e l'8 agosto 1997, ossia
prima della scadenza del termine decennale decorrente dalla data di concessione dell'aiuto, costituiscono misure interruttive
del termine di prescrizione previsto dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999.
45
Essa ricorda innanzitutto che la procedura relativa agli aiuti di Stato si svolge tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro, e
non fra la stessa e gli interessati, tra cui i beneficiari dell'aiuto. Ciò risulterebbe non soltanto dalla lettera degli artt.
87 CE, 88 CE e 89 CE nonché dalla giurisprudenza costante della Corte, ma anche dal testo del regolamento n. 659/1999, ed
in particolare dell'art. 25 dello stesso, che stabilisce che le decisioni adottate a norma delle sue disposizioni sono indirizzate
allo Stato membro interessato.
46
[OSCURATO:PERSONA] rileva altresì che la procedura relativa agli aiuti di Stato non costituisce una procedura sanzionatoria diretta
contro il beneficiario dell'aiuto. A quest'ultimo non sarebbe inflitta alcuna sanzione e il recupero di un aiuto illegale
avrebbe il fine di ristabilire una concorrenza effettiva, non di penalizzarlo.
47
[OSCURATO:PERSONA] rileva poi che i diritti degli interessati, fra cui i beneficiari, sono delimitati dall'art. 88, n. 2, CE,
e dal testo del regolamento n. 659/1999, in particolare dell'art. 20 di quest'ultimo, intitolato
Diritti degli interessati. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun obbligo di comunicare ai presunti beneficiari dell'aiuto un atto interruttivo della prescrizione,
adottato ai sensi dell'art. 15, n. 2, di detto regolamento.
48
La ricorrente sembrerebbe far valere un diritto procedurale specifico a proprio favore, vale a dire il diritto a ricevere
comunicazione diretta dalla [OSCURATO:PERSONA] di ogni misura interruttiva del termine di prescrizione. Essa richiamerebbe a tal
proposito la tesi secondo la quale la regola della prescrizione mira a garantire la certezza del diritto dei beneficiari.
[OSCURATO:PERSONA] non condivide tale punto di vista, rilevando che, similmente alle altre norme procedurali applicabili in materia
di aiuti di Stato, la regola della prescrizione produce effetto nei confronti dello Stato membro interessato e non nei confronti
del beneficiario dell'aiuto. Un'ingiunzione di recupero di un aiuto illegale comporterebbe conseguenze negative non solo per
il beneficiario dell'aiuto, ma anche per lo Stato membro interessato. La concessione di un aiuto di Stato non notificato costituirebbe
una violazione dell'art. 88, n. 3, CE, e potrebbe dar luogo, nell'ordinamento giuridico nazionale, ad un'azione per responsabilità
extracontrattuale contro lo Stato membro.
49
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, per definizione, il termine di prescrizione si applica unicamente agli aiuti non notificati.
Un aiuto non notificato costituirebbe una violazione dell'art. 88, n. 3, CE, che è dotato di efficacia diretta. In relazione
ai beneficiari varrebbe una presunzione di conoscenza del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato, ed essi non potrebbero
invocare l'ignoranza della normativa per giustificare un legittimo affidamento sulla definitiva irrecuperabilità di un aiuto.
Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si debba applicare in senso restrittivo l'intero art. 15 del regolamento n. 659/1999 e
non, come vorrebbe la ricorrente, la sola nozione di misura interruttiva della prescrizione.
Giudizio del Tribunale
50
Occorre rilevare preliminarmente che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto comunitario dev'essere
valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti nel momento in cui l'atto è stato adottato (v., in tal senso,
sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T-123/97, Salomon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2925, punto 48, e 14 maggio 2002,
causa T-126/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2427, punto 33).
51
In più, risulta da giurisprudenza costante che, anche se è opinione comune che le norme di procedura si applichino a tutte
le controversie pendenti all'atto della loro entrata in vigore, ciò non vale per le norme sostanziali. Nell'interpretazione
che abitualmente ne viene data, queste ultime concernono posizioni definite anteriormente alla loro entrata in vigore solo
se dal loro testo, dalla loro finalità o dalla loro ratio risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia. Questa
interpretazione garantisce il rispetto dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento in virtù dei quali
le norme comunitarie debbono presentare caratteri di chiarezza e prevedibilità per i soggetti dell'ordinamento (v., in particolare,
sentenze della Corte 12 novembre 1981, cause riunite 212/80-217/80, Salumi e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2735, punti 9 e 10, e 6 luglio
1993, cause riunite C-121/91 e C-122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3873, in particolare
punti 22 e 23).
52
Il regolamento n. 659/1999, costituendo un regolamento di procedura relativo all'applicazione dell'art. 88 CE, è stato adottato
tenendo conto della prassi elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale ambito al fine, in particolare, di assicurare una regolare
ed efficace applicazione delle procedure previste da tale articolo ed accrescere la trasparenza e la certezza del diritto
nella loro applicazione (v. secondo e terzo
considerando del regolamento). Nel capo III, intitolato
Procedura relativa agli aiuti illegali, sono illustrati i poteri della [OSCURATO:PERSONA] relativi in particolare all'esame degli aiuti di Stato, alla richiesta di informazioni,
alle ingiunzioni di fornire informazioni e al recupero di un aiuto illegale. Si deve rilevare che dalla lettera stessa di
tali disposizioni, compreso l'art. 15, risulta che esse hanno natura procedurale e che si applicano pertanto, in base alla
giurisprudenza summenzionata, a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]
nel momento in cui il regolamento n. 659/1999 è entrato in vigore, ossia il 16 aprile 1999.
53
Inoltre, poiché l'art. 15 del regolamento n. 659/1999 non contiene alcuna disposizione transitoria relativa alla sua applicazione
nel tempo, a differenza dell'art. 11, n. 2, secondo comma, di tale regolamento, relativo al potere della [OSCURATO:PERSONA] di ordinare
il recupero a titolo provvisorio di un aiuto concesso illegalmente, esso si applica ad ogni azione di recupero in via definitiva
di un aiuto, anche concesso precedentemente a tale data, che intervenga dopo la data di entrata in vigore del regolamento.
54
Nel caso di specie, dal testo della decisione controversa, ed in particolare dall'esame della questione concernente l'applicazione
del termine di prescrizione esposto nei
considerando 219-224, risulta che al momento dell'adozione di tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] stessa riteneva che la sua azione relativa
al recupero dell'aiuto controverso ricadesse nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999. Inoltre,
il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inviato alle autorità francesi, l'8 luglio 1999, un'ingiunzione di fornire informazioni
in base all'art. 10, n. 3, di detto regolamento, evidenzia che essa ha condotto la procedura in materia di aiuti di Stato,
avviata il 20 marzo 1998 in applicazione dell'art. 88, n. 2, CE, basandosi sulle nuove regole procedurali sin dal momento
dell'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999, ossia dal 16 aprile 1999.
55
Spetta pertanto al Tribunale esaminare, innanzitutto, se l'ipotesi di interruzione del termine di prescrizione prevista dall'art. 15,
n. 2, del regolamento n. 659/1999 possa trovare applicazione nel caso di un provvedimento adottato prima dell'entrata in vigore
di tale regolamento ma nel corso del termine decennale decorrente dalla data di concessione dell'aiuto, e, in un secondo momento,
eventualmente, se un tale provvedimento sia idoneo ad interrompere il termine di prescrizione nei confronti del beneficiario
dell'aiuto soltanto se portato a sua conoscenza.
56
Si deve rilevare che, anche se il regolamento n. 659/1999 non era applicabile il 31 agosto 1987, cosicché all'epoca la concessione
dell'aiuto controverso non aveva l'effetto di far decorrere un termine di prescrizione di dieci anni, questa data dev'essere
tuttavia considerata come data di inizio della decorrenza di tale termine dal momento che l'art. 15 è applicabile ai fatti
esistenti alla data del 12 luglio 2000.
57
Del pari, nonostante le misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 1997 non avessero all'epoca effetto interruttivo della
prescrizione, tale effetto dev'essere loro riconosciuto quando sono incluse nel contesto dell'esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
dopo il 16 aprile 1999, del suo potere di recupero dell'aiuto concesso il 31 agosto 1987. Tale interpretazione non mira ad
attribuire un effetto retroattivo alle disposizioni dell'art. 15, ma semplicemente a garantire l'applicazione uniforme di
tali disposizioni ad una serie di fatti o di eventi trascorsi ed esaminati a partire dal 12 luglio 2000. In altri termini,
se la concessione dell'aiuto il 31 agosto 1987 dev'essere considerata come l'atto determinante la decorrenza del termine di
prescrizione previsto dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999, anche gli eventi che intervengono durante tale periodo devono
essere valutati in base a tale regolamento.
58
Riguardo all'argomento della ricorrente secondo il quale le misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] tra il gennaio e l'agosto del
1997 non potevano avere l'effetto d'interrompere il termine di prescrizione in applicazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999,
per il motivo che la ricorrente non aveva all'epoca conoscenza di tali misure, si deve osservare che l'art. 15 ha introdotto
un termine di prescrizione unico per il recupero di un aiuto che si applica allo stesso modo allo Stato membro interessato
e ai terzi.
59
Al riguardo occorre ricordare anzitutto che la procedura stabilita dall'art. 88, n. 2, CE si svolge principalmente tra la
[OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro coinvolto, laddove gli interessati, tra cui il beneficiario dell'aiuto, hanno il diritto di
essere informati e di poter far valere il proprio punto di vista (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 novembre 1984,
causa 323/82, Intermills/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3809, punti 16 e 17). Infatti, secondo una giurisprudenza costante, gli interessati
svolgono essenzialmente un ruolo di fonti d'informazione per la [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento amministrativo iniziato
ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE (sentenze del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaerftsforeningen e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1399, punto 256, e 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, [OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2405, punto 59). Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l'obbligo di informare i potenziali interessati,
compreso il beneficiario dell'aiuto, delle misure che essa adotta riguardo ad un aiuto illegittimo, prima dell'avvio del procedimento
amministrativo.
60
Ne consegue che il solo fatto che la ricorrente ignorasse l'esistenza delle richieste di informazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]
alle autorità francesi a partire dal 17 gennaio 1997 (v. sopra, al punto 6) non ha come conseguenza di privare queste ultime
di efficacia giuridica nei confronti della ricorrente. Pertanto la lettera 17 gennaio 1997, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] prima
dell'avvio del procedimento amministrativo, con la quale erano richieste informazioni complementari alle autorità francesi,
costituisce, in applicazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999, una misura che interrompe il termine di prescrizione
decennale, che nel caso di specie è iniziato a decorrere il 31 agosto 1987, prima della sua scadenza, anche se la ricorrente
ignorava all'epoca l'esistenza di una tale corrispondenza.
61
Si deve poi ricordare che nella fattispecie l'aiuto di cui trattasi non è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, secondo
giurisprudenza costante, il beneficiario di un aiuto può fare legittimo affidamento, salvo circostanze eccezionali, sulla
legittimità dell'aiuto stesso qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto dell'art. 88 CE (sentenze della Corte 20
settembre 1990, causa C-5/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3437, punto 14, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-135, punto 51). Infatti un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di assicurarsi che
tale procedura sia stata rispettata.
62
Infine occorre rilevare che, prima del 16 aprile 1999, il legislatore comunitario non aveva fissato alcun termine di prescrizione
in materia di azioni della [OSCURATO:PERSONA] riguardo ad aiuti di Stato non notificati. Ne consegue che prima di questa data la
ricorrente non poteva far valere alcun legittimo affidamento o certezza del diritto riguardo alla prescrizione di un aiuto
non notificato concesso nel 1987. Pertanto, l'interpretazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999, effettuata ai precedenti
punti 50-57, e la sua applicazione alla misura adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 1997 non hanno l'effetto di privare
la ricorrente della certezza del diritto o del legittimo affidamento che sarebbe potuto sorgere nei dieci anni successivi
alla concessione dell'aiuto in parola.
63
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la prima parte del presente motivo dev'essere respinta.
64
Riguardo alla seconda parte del motivo, relativa all'interpretazione alternativa dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999
esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, il Tribunale ha già stabilito ai precedenti punti 57-60 che il regolamento
è applicabile al caso di specie e che il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 15 è stato interrotto il 17
gennaio 1997. Al momento della pubblicazione della decisione di avvio del procedimento, il 10 luglio 1998, i poteri della
[OSCURATO:PERSONA] in materia di recupero dell'aiuto non erano dunque prescritti.
65
Tenuto conto di quanto esposto, il ricorso di annullamento dell'art. 2 della decisione controversa dev'essere respinto nella
parte in cui si fonda sulla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999.
Sulle spese
Tenuto conto che la presente sentenza si limita alla questione della prescrizione e che il procedimento dovrà proseguire,
è opportuno allo stato degli atti sospendere la pronuncia sulle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso di annullamento dell'art. 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di
Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:PERSONA] SA/Kimberly-Clark, è respinto nella parte in cui si fonda sulla violazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione
dell'articolo [88] CE.
2)
Per il resto, il procedimento prosegue.
3)
Le spese sono riservate.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J.D. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'inglese.