CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 45206/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso in data 26 giugno 2020 dalla n''' Pretura di Stoccarda nei confronti del soggetto richiesto in consegna per ventisei episodi di truffa, di cui ventidue consumati e quattro tentati, commessi tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 3.12.2019. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Ricci, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico articolato motivo, l'inosservanza dell'art. 28 della legge n. 10 del 2021, l'inosservanza dell'art. 18 bis della legge n. 69 del 2005, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 26 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Con conclusioni scritte del 26 ottobre 2021 il difensore del soggetto richiesto in consegna ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo nello stesso proposta è manifestamente infondato. 2. Con unico motivo complesso il ricorrente deduce l'omessa motivazione, la violazione di legge, il travisamento e l'erronea applicazione della legge n. 69 del 2005. Rileva il ricorrente, nello sviluppo argomentativo unitario dei motivi dedotti, che la Corte di appello di Torino, nella sentenza impugnata, aveva rilevato come la nuova disciplina del mandato di arresto europeo abbia superato ogni verifica sostanziale sulla fondatezza delle accuse poste a fondamento dello stesso; deduce, tuttavia, il ricorrente che il vaglio dell'autorità giudiziaria sulla richiesta di consegna dell'autorità giudiziaria estera non sarebbe eliso. In particolare la Corte di appello non avrebbe verificato l'insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 18 e 18 bis della legge n. 69 del 2005, se ricorressero le condizioni per il bis in idem, se i reati contestati fossero stati commessi in tutto o in parte in territorio italiano o la sussistenza delle condizioni di procedibilità delle truffe. .....;12 3. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto non è correlato con le ragioni argomentate nella decisione impugnata. Il ricorrente deduce, infatti, solo in via esplorativa (e, dunque, genericamente) la sussistenza di condizioni ostative alla consegna, la cui ricorrenza non dimostra. Il motivo é, peraltro, inammissibile in quanto la violazione di legge censurata non è stata dedotta innanzi alla Corte di appello di Torino. Secondo un costante orientamento di questa Corte, in tema di mandato d'arresto europeo, è, infatti, applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 la disposizione dell'art. 609 cod. proc. pen. che limita la cognizione della corte di cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 6, n. 47071 del 4/12/2009, Lefter, Rv. 245456, fattispecie in cui il ricorrente aveva sollevato solo all'udienza in cassazione la questione del rifiuto della consegna per la stabile dimora acquisita in Italia). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 6/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Arcan