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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2026

ECLI:EU:C:2026:692
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 3 settembre 2026 ( * ) « Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 – Importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale – Adeguamenti – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i) – [OSCURATO:PERSONA] – Funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Entità economica unica – Criteri – Modalità di prova – Articolo 2, paragrafo 10, lettera j) – Conversione valutaria – Tasso di cambio applicabile – Contratto di copertura del rischio di cambio » Nella causa C‑498/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 luglio 2024, Çolakoğlu Metalurji AŞ, con sede in Istanbul (Turchia), Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ, con sede in Istanbul, rappresentate da J. Cornelis e F. Graafsma, advocaten, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente da G. Gattinara, G. Luengo e J. Zieliński, successivamente da G. Gattinara e J. Zieliński, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Decima Sezione), composta da E. Regan, facente funzione di presidente della Decima Sezione, D. Gratsias e B. Smulders (relatore), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, la Çolakoğlu Metalurji AŞ (in prosieguo: la «CM») e la Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ (in prosieguo: la «ÇOTAŞ») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 maggio 2024, Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret/[OSCURATO:PERSONA] (T‑630/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:304), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021, L 238, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui tale regolamento riguardava i prodotti fabbricati da dette imprese.

Contesto normativo Diritto internazionale 2 Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, nonché gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo, tra i quali figura l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»). 3 L’articolo 2 dell’accordo antidumping, intitolato «Determinazione del dumping», prevede quanto segue: «(…) 2.3 Se non esiste un prezzo all’esportazione, o se le autorità ritengono che il prezzo all’esportazione non sia attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione fra l’esportatore e l’importatore o una parte terza, il prezzo all’esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le autorità ritengano opportuni. 2.4 Tra il prezzo all’esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito è quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate.

Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant’altro risulti influire sulla comparabilità dei prezzi (…).

Nei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito.

Qualora, nei casi citati, la comparabilità dei prezzi ne abbia risentito, le autorità determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all’esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo.

Spetta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova. 2.4.1 Se il confronto di cui al paragrafo 4 richiede una conversione di valute, il tasso di cambio deve essere quello della data di vendita (…), salvo quando la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in questione, nel qual caso il tasso da utilizzare è quello della vendita a termine.

Non si deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso di inchiesta, le autorità danno agli esportatori un termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi all’esportazione in modo tale da tener conto di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. (…)».

Diritto dell ’ Unione 4 L’articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21, in prosieguo: il «regolamento di base»), così dispone: «1.

Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell’Unione [europea] causi un pregiudizio.

2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nell’Unione è inferiore ad un prezzo comparabile di un prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. (…)». 5 L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Determinazione del dumping», prevede quanto segue: «A.

Valore normale (…) B. Prezzo all’esportazione

8. Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore all’Unione.

9. Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non è rivenduto a un acquirente indipendente o non è rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

In tali casi, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello della frontiera dell’Unione, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita nonché dei profitti.

Le voci per le quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelle normalmente a carico dell’importatore, ma che sono sostenute da qualsiasi parte operante all’interno o all’esterno dell’Unione, che sia collegata all’importatore o all’esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione inclusi: il trasporto normale, l’assicurazione, la movimentazione, il carico e lo scarico nonché le spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l’importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita nonché i profitti.

C. Confronto

10. Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi.

Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale.

Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati: (…)

i) [OSCURATO:PERSONA] applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame.

Nel termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

j) Conversione valutaria Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita.

Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine.

La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita.

Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. (…)».

Fatti 6 I fatti all’origine della controversia, illustrati ai punti da 2 a 10 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. 7 La CM è una società di diritto turco, attiva nel settore della produzione e dell’esportazione di prodotti piatti laminati a caldo.

La ÇOTAŞ è una società di commercio e di esportazione di diritto turco collegata alla CM. 8 Il 14 maggio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»). 9 L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»).

L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta. 10 Il 6 gennaio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/9, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021, L 3, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), con il quale ha imposto alle ricorrenti un dazio antidumping provvisorio del 7,6% sulle loro esportazioni del prodotto di cui trattasi verso l’Unione. 11 Il 5 luglio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento controverso, che ha istituito un dazio antidumping del 7,3% sulle importazioni nell’Unione del prodotto di cui trattasi fabbricato dalle ricorrenti.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2021, la CM e la ÇOTAŞ hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso. 13 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi.

Il primo motivo di ricorso verteva su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto l’adeguamento eccedeva la commissione versata, non era dovuto alcun adeguamento in assenza di un margine di utile percepito e la ÇOTAŞ era un ufficio vendite interno e non un agente operante sulla base di commissioni.

Il secondo motivo di ricorso verteva su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, in ragione della necessità di un pagamento di dazi all’importazione per procedere a un adeguamento ai sensi di tale disposizione.

Il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], verteva sul rifiuto di quest’ultima di procedere al calcolo mensile o trimestrale del margine di dumping e su una conseguente violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

Il quarto motivo di ricorso verteva su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, in ragione del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di procedere a un adeguamento per i guadagni e le perdite di copertura. 14 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detti quattro motivi di ricorso e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 15 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – in via principale – annullare la sentenza impugnata; – annullare il regolamento controverso, nonché – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese da esse sostenute nell’ambito della presente impugnazione nonché a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T‑630/21, e – in subordine: – rinviare la causa dinanzi al Tribunale e – riservare le spese dei due gradi di giudizio. 16 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare le ricorrenti alle spese.

Sull’impugnazione 17 A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi.

Il primo motivo d’impugnazione verte su un’erronea applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in quanto il Tribunale ha convalidato l’adeguamento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] in ragione di una commissione versata dalla CM alla ÇOTAŞ per servizi di esportazione.

A sostegno del loro secondo motivo d’impugnazione, che si articola in tre parti, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e ha snaturato elementi di prova del fascicolo allorché ha ritenuto che esse non costituissero un’entità economica unica.

Con il loro terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, da un lato, ha erroneamente trasposto alle commissioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base la presunzione enunciata all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento e, dall’altro, ha snaturato elementi di prova del fascicolo e ha violato il loro diritto di essere ascoltate.

Il quarto motivo d’impugnazione verte su un errore di interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, in ragione della mancata presa in considerazione della data che fissa il tasso di cambio in un contratto di copertura.

Con il loro quinto motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione delle conclusioni di una relazione del panel dell’OMC.

Infine, il sesto motivo d’impugnazione verte su uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale allorché ha dichiarato che non era stato dimostrato che i cambiamenti dei costi di produzione incidessero sulla comparabilità del prezzo, che le fluttuazioni del costo di produzione riguardassero un solo tipo di prodotto e che la ripartizione disomogenea delle vendite riguardasse solamente tre tipi di prodotti.

Sul primo motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 18 Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che, ai punti 46, 90 e 109 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, nella misura in cui ha ammesso che poteva essere effettuato un adeguamento del prezzo all’esportazione per il motivo che la ÇOTAȘ aveva ricevuto una commissione per compiti svolti ai fini dell’esportazione del prodotto di cui trattasi, fabbricato dalla CM, senza che tali compiti trovassero equivalenti nella determinazione del valore normale o che fosse stata versata una commissione per le vendite sul mercato interno. 19 Secondo le ricorrenti, la commissione versata alla ÇOTAȘ dalla CM è stata versata a titolo di spese generali e amministrative indirette, vale a dire, essenzialmente, spese di viaggio, di retribuzione, di ufficio e di ammortamento.

Orbene, tali spese, se fossero state sostenute dalla CM, non sarebbero state dedotte dal prezzo all’esportazione, poiché non sarebbero state dedotte neppure dal valore normale.

La commissione versata alla ÇOTAȘ non costituirebbe quindi un fattore incidente sulla comparabilità dei prezzi e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che così fosse.

Il mero fatto che venga invocata l’esistenza di un fattore elencato all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, quale, nel caso di specie, il pagamento di una commissione, non sarebbe sufficiente a dimostrare che tale fattore incida sulla comparabilità dei prezzi.

Spetterebbe alla parte che chiede un adeguamento per uno di tali fattori dimostrare che esso è tale da incidere sulla comparabilità dei prezzi. 20 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte 21 Per determinare se un prodotto è stato oggetto di dumping, l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base impone un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi.

Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si deve debitamente tener conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. 22 L’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base elenca inoltre, a titolo illustrativo, diversi fattori in base ai quali possono essere effettuati adeguamenti qualora siano soddisfatte le condizioni specificate. 23 Tra questi fattori figurano, al punto i) di tale disposizione, le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame.

Tali commissioni includono anche il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto considerato o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. 24 Pertanto, l’esistenza del versamento di una commissione a un agente al momento dell’esportazione di prodotti oggetto di un’inchiesta antidumping può giustificare un adeguamento del prezzo all’esportazione preso in considerazione nel confronto tra tale prezzo e il valore normale qualora tale presa in considerazione risulti necessaria per rendere equo detto confronto. 25 Inoltre, da una giurisprudenza consolidata risulta che l’onere di dimostrare che devono essere operati gli adeguamenti specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base incombe a colui che intende avvalersene.

In tal senso, se un produttore rivendica l’applicazione di un adeguamento, in linea di principio verso il basso, del valore normale o, logicamente verso l’alto, dei prezzi all’esportazione, spetta a tale operatore indicare e dimostrare che sussistono i presupposti per la concessione di siffatto adeguamento.

Per converso, se le istituzioni dell’Unione ritengono che si debba applicare un adeguamento verso il basso del prezzo all’esportazione, in quanto una società di vendita collegata a un produttore esercita funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, incombe loro fornire quanto meno indizi convergenti atti a dimostrare che sussiste tale presupposto (sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punti 83 e 84 nonché giurisprudenza citata). 26 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, ai punti 41, 42 e 45 della sentenza impugnata, che, alla luce delle considerazioni esposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento controverso, esistesse un accordo tra la CM e la ÇOTAȘ (in prosieguo: l’«accordo tra le ricorrenti»), in forza del quale la ÇOTAȘ aveva la funzione di verificare le lettere di credito, predisporre i documenti relativi allo sdoganamento e al carico e darvi seguito, redigere i documenti necessari per l’esportazione dopo il carico ed eseguire procedure in materia di esportazione, come la riscossione del pagamento delle merci.

Il Tribunale ha altresì constatato che l’accordo tra le ricorrenti prevedeva il versamento di una commissione di 1 dollaro statunitense (USD) (circa EUR 0,85) per tonnellata di prodotto venduto all’esportazione dalla ÇOTAȘ.

Inoltre, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento, le ricorrenti hanno spiegato, dinanzi al Tribunale, che la ÇOTAȘ conservava gli utili che essa traeva dalla riscossione di tale commissione per i suoi servizi di intermediazione all’esportazione. 27 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 46, 90 e 105 della sentenza impugnata, da un lato, che i compiti svolti dalla ÇOTAŞ corrispondessero effettivamente a quelli normalmente svolti da un agente che presta un servizio ai fini dell’esportazione del prodotto fabbricato dal produttore e che tali funzioni non trovassero equivalenti nella determinazione del valore normale e, dall’altro, che, poiché le vendite sul mercato interno del prodotto di cui trattasi non davano luogo al versamento di detta commissione, la [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente operare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base al fine di garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. 28 Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il Tribunale non si è quindi limitato a prendere in considerazione l’esistenza stessa di una commissione al fine di valutare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato la necessità di procedere a un adeguamento dei prezzi all’esportazione al fine di garantire un confronto equo tra tali prezzi e il valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

Come risulta dai punti 26 e 27 della presente sentenza, il Tribunale ha esaminato la natura di tale commissione nel suo contesto. 29 Inoltre, alla luce delle constatazioni fattuali, richiamate ai punti 26 e 27 della presente sentenza, che rientrano nella competenza sovrana del Tribunale, salvo il caso di un eventuale snaturamento dei fatti da parte di quest’ultimo, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a operare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per tener conto della commissione versata alla ÇOTAȘ.

Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti, ricordato al punto 19 della presente sentenza, secondo cui la commissione versata alla ÇOTAȘ doveva coprire talune spese che non sarebbero state dedotte dal valore normale, è sufficiente rilevare che, nell’ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti, il Tribunale ha, al contrario, considerato che le funzioni esercitate dalla ÇOTAȘ e, di conseguenza, le spese sostenute da quest’ultima nell’esercizio delle sue funzioni, non trovavano equivalenti nella determinazione del valore normale. 30 Pertanto, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 31 Le ricorrenti sostengono che, ritenendo che la ÇOTAȘ fosse un agente della CM, il che giustificava un adeguamento del prezzo all’esportazione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, il Tribunale ha applicato erroneamente tale disposizione e ha snaturato elementi di prova.

Secondo le ricorrenti, esse formavano un’entità economica unica in cui la ÇOTAȘ svolgeva le funzioni di un ufficio interno incaricato delle vendite all’esportazione in seno al gruppo Çolakoğlu Metalurji. 32 Con la prima parte del loro secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che, ai punti da 40 a 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha adottato un criterio errato e nuovo per valutare se la ÇOTAȘ fosse un agente della CM.

Più in particolare, il Tribunale avrebbe preso in considerazione unicamente l’esistenza dell’accordo tra le ricorrenti, che prevedeva il versamento di una commissione, mentre dalle sentenze del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803); del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e del 14 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑716/19, EU:T:2021:457), risulterebbe che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il contenuto stesso delle clausole contenute in tale accordo anziché limitarsi a constatarne l’esistenza.

Inoltre, allorché ha tenuto conto del fatto che la ÇOTAȘ conservava gli utili derivanti dalla commissione ricevuta in forza di detto accordo, il Tribunale avrebbe introdotto un nuovo criterio che non sarebbe stato contemplato nella giurisprudenza precedente e che sarebbe irrilevante, dal momento che tale conservazione di utili non dimostrerebbe l’esistenza di un interesse divergente o di una dipendenza tra due società.

Peraltro, la presa in considerazione di tale fatto sarebbe contraria ai principi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di prezzi di trasferimento. 33 Con la seconda parte di tale motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che, ai punti da 51 a 62 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in due errori.

In primo luogo, allorché ha ritenuto, al punto 59 della sentenza impugnata, che le ricorrenti non avessero cercato di dimostrare che il ruolo della CM era limitato a un intervento «su carta», consistente unicamente nell’emissione della fattura, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la sentenza del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e snaturato gli elementi di prova.

Secondo le ricorrenti, il Tribunale si è erroneamente concentrato sulla questione se il ruolo della CM fosse limitato a un intervento «su carta», piuttosto che esaminare le ragioni sottese alla partecipazione della CM alle vendite all’esportazione di cui trattasi.

In secondo luogo, allorché ha preso in considerazione unicamente l’esistenza di vendite dirette all’esportazione da parte del produttore anziché tener conto della loro importanza, il Tribunale avrebbe applicato un criterio errato. 34 Con la terza parte di detto motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che, ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il fatto che la CM avesse realizzato la totalità delle vendite sul mercato interno del prodotto di cui trattasi senza l’intervento di un commerciante tendesse a dimostrare che tale produttore disponeva di un ufficio vendite interno e, di conseguenza, che la ÇOTAȘ non potesse essere reputata un siffatto ufficio.

Secondo le ricorrenti, dalle sentenze del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e del 21 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] SVW Chemical e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑762/20, EU:T:2024:113), non risulta che le vendite dirette sul mercato interno del prodotto considerato siano un fattore rilevante per valutare se un produttore e un commerciante ad esso collegato formino un’entità economica unica nell’ambito delle esportazioni di tale prodotto.

Nelle sue conclusioni nelle cause riunite Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2011:245, paragrafo 66), l’avvocato generale Mengozzi avrebbe menzionato la possibilità che un produttore di un paese terzo operi sul suo mercato interno tramite una società che esso non controlla economicamente, mentre distribuisce i suoi prodotti verso l’Unione tramite una società che costituisce con esso un’entità economica unica. 35 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di ciascuna parte del secondo motivo d’impugnazione.

Giudizio della Corte 36 Come risulta dal punto 21 della presente sentenza, l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base impone di procedere a un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, mentre il punto i) di detta disposizione prevede che un siffatto confronto possa richiedere adeguamenti di tali prezzo e valore in ragione di differenze nelle commissioni versate per le vendite considerate. 37 Tuttavia, un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non può essere effettuato se il produttore stabilito in un paese terzo e il suo distributore collegato incaricato delle esportazioni nell’Unione formino un’entità economica unica (sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 39). 38 Infatti, l’equo confronto imposto dall’articolo 2, paragrafo 10, di detto regolamento deve tener conto della realtà economica delle entità coinvolte.

Così, è stato dichiarato che da tale disposizione non emerge alcun elemento che osti all’applicazione della nozione di «entità economica unica» alla determinazione finale del prezzo di esportazione ai fini di un equo confronto ai sensi di detta disposizione.

Se un produttore distribuisce i suoi prodotti all’esportazione verso l’Unione tramite una società, giuridicamente distinta, ma che esso controlla sul piano economico, non sussiste alcun motivo imperativo, di natura giuridica o economica, che impedisca di riconoscere l’esistenza di un’«entità economica unica» tra questi due operatori (sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 54). 39 In altre parole, la suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all’interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratti di un’entità economica unica che organizza in questo modo un complesso di attività svolte, in altri casi, da un’entità che è unica anche sotto il profilo giuridico.

Ciò considerato, il riconoscimento dell’esistenza di un’entità economica unica consente di evitare che costi chiaramente inclusi nel prezzo di un prodotto allorché la vendita viene effettuata da un ufficio vendite inserito nell’organizzazione del produttore ne esulino quando la stessa attività di vendita viene svolta da un’impresa giuridicamente distinta, pure se economicamente controllata dal produttore.

Ne consegue che un distributore che formi un’entità economica unica con un produttore stabilito in uno Stato terzo non può essere considerato come soggetto che svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 42). 40 Al fine di valutare l’esistenza di un’entità economica unica tra un produttore e il suo distributore, che escluderebbe un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, occorre prendere in considerazione l’insieme dei fattori pertinenti che consentono di determinare la realtà economica dei rapporti tra tale produttore e tale distributore e, in particolare, verificare se detto produttore controlli economicamente detto distributore, facendogli al contempo svolgere le funzioni spettanti normalmente a un ufficio vendite interno (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 1988, Canon e a./Consiglio, 277/85 e 300/85, EU:C:1988:467, punto 29; del 10 marzo 1992, Canon/Consiglio, C‑171/87, EU:C:1992:106, punti 9 e 10, nonché del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 43). 41 La determinazione dell’esistenza di un’entità economica unica dipende quindi da una valutazione globale di fattori che consentono di determinare la realtà economica delle funzioni svolte da un distributore nei confronti di un produttore.

Tale determinazione deve essere effettuata caso per caso, senza che possa essere prestabilita l’importanza dei fattori di cui tenere conto per detta valutazione globale. 42 È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare le censure dedotte dalle ricorrenti nelle diverse parti del secondo motivo d’impugnazione. 43 A tal riguardo, occorre rilevare che, ai punti da 37 a 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso un errore manifesto di valutazione, ai punti da 79 a 86 del regolamento controverso, allorché, in un primo momento, aveva effettuato una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti che costituivano l’accordo tra le ricorrenti implicante il versamento di commissioni, le vendite dirette all’esportazione da parte della CM, le vendite dirette sul mercato interno della CM, la detenzione da parte della CM del 99,98% delle azioni della ÇOTAȘ, l’assenza di acquisti da parte della ÇOTAȘ presso fornitori non collegati, nonché l’ubicazione della CM e della ÇOTAȘ nel medesimo edificio, e, in un secondo momento, aveva dedotto da tali elementi che la CM e la ÇOTAȘ non potevano essere considerate come costituenti un’entità economica unica. 44 Con la prima parte del secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non poteva fondarsi sulla sola esistenza di un accordo tra le ricorrenti, che prevedeva il versamento di una commissione da parte della CM alla ÇOTAȘ. 45 A tal riguardo, occorre rilevare che, ai punti da 41 a 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confermato la pertinenza degli indizi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di stabilire se si potesse ritenere che la ÇOTAȘ esercitasse le attività di un agente che opera sulla base di commissioni.

A titolo di tali indizi, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, l’accordo tra le ricorrenti che prevedeva il versamento di una commissione di USD 1 per tonnellata di prodotto venduta all’esportazione dalla ÇOTAŞ; in secondo luogo, il fatto che la ÇOTAŞ conservasse gli utili derivanti da tale commissione e, in terzo luogo, le funzioni attribuite alla ÇOTAŞ ai sensi dell’accordo tra le ricorrenti, ossia verificare le lettere di credito, predisporre i documenti relativi allo sdoganamento e al carico e darvi seguito, redigere i documenti necessari per l’esportazione dopo il carico ed eseguire procedure in materia di esportazione, come la riscossione del pagamento delle merci. 46 Nella misura in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di aver preso in considerazione unicamente l’esistenza dell’accordo concluso tra le ricorrenti che prevedeva il versamento di una commissione e di aver omesso di tener conto delle clausole di tale accordo, come esso avrebbe tuttavia fatto nelle sentenze del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e del 14 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑716/19, EU:T:2021:457), occorre constatare che tale censura deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata. 47 Infatti, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che dall’accordo tra le ricorrenti derivasse che la ÇOTAŞ aveva la funzione di verificare le lettere di credito, predisporre i documenti relativi allo sdoganamento e al carico e darvi seguito, redigere i documenti necessari per l’esportazione dopo il carico ed eseguire procedure in materia di esportazione, come la riscossione del pagamento delle merci.

Inoltre, allo stesso punto, il Tribunale ha indicato che tale accordo prevedeva altresì che la CM mantenesse le principali funzioni connesse alle vendite, quali l’acquisizione di clienti e la definizione delle condizioni contrattuali e di vendita necessarie con tali clienti, compresi il tipo di prodotto, il prezzo o il tempo di carico. 48 Il fatto che, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia deciso che, tra gli indizi che consentivano di ritenere che la ÇOTAȘ esercitasse le attività di un agente che opera sulla base di commissioni, occorreva prendere in considerazione l’esistenza stessa dell’accordo tra le ricorrenti non consente affatto di dedurre che esso avrebbe in tal modo tenuto conto di un fattore non pertinente, discostandosi dunque erroneamente dalla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803).

Infatti, la valutazione della portata delle clausole di un accordo presuppone l’esistenza di quest’ultimo, cosicché la presa in considerazione tanto di tale esistenza quanto del contenuto di tali clausole sono fattori pertinenti al fine di verificare, ed eventualmente constatare, l’esistenza di un’entità economica unica. 49 Pertanto, la censura enunciata al punto 46 della presente sentenza deve essere respinta in quanto infondata. 50 Inoltre, nella misura in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di aver dichiarato che il fatto che la ÇOTAŞ conservasse gli utili tratti dalla commissione che essa riceveva in forza dell’accordo tra le ricorrenti era un indizio del fatto che quest’ultima esercitava le attività di un agente che opera sulla base di commissioni, per il motivo che il Tribunale avrebbe così introdotto un criterio che non trova alcun fondamento nella giurisprudenza precedente e che sarebbe in contrasto con le norme internazionali in materia di prezzi di trasferimento, occorre respingere tale censura in quanto infondata. 51 Invero, il fatto che la conservazione di un utile a seguito della riscossione di una commissione non sia stata ancora riconosciuta, né dalla Corte né dal Tribunale, come un fattore pertinente non significa tuttavia che non si tratti di un indizio di cui il Tribunale poteva validamente tener conto al fine di constatare l’indipendenza economica di un commerciante rispetto a un produttore.

Nel caso di specie, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha preso in considerazione, come indizio di una siffatta indipendenza economica della ÇOTAȘ rispetto alla CM e, pertanto, ai fini della valutazione dell’esistenza o meno di un’entità economica unica tra tali imprese, il fatto che la ÇOTAȘ conservi gli utili derivanti dalle commissioni che essa riceve dalla CM per i suoi servizi di intermediazione all’esportazione. 52 Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il carattere pertinente di tale indizio non può essere messo in discussione per il motivo che la CM, in quanto azionista che detiene il 99,98% delle quote della ÇOTAȘ, percepirà gli utili di quest’ultima o al momento del pagamento da parte di quest’ultima di dividendi, oppure al momento dello scioglimento della ÇOTAȘ.

Invero, oltre al fatto che non è dimostrato che la ÇOTAȘ distribuisca dividendi o che, in caso di scioglimento, i suoi utili ritorneranno alla CM, il pagamento di dividendi o il trasferimento di fondi in occasione di uno scioglimento sono elementi non pertinenti per determinare se un produttore faccia svolgere o meno a una società collegata le funzioni di un ufficio vendite interno all’organizzazione di tale produttore. 53 Le considerazioni di cui al punto 51 della presente sentenza non possono essere messe in discussione neppure dall’argomento delle ricorrenti relativo ai principi e alle raccomandazioni dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento.

Infatti, tali raccomandazioni e principi riguardano la riscossione dell’imposta sugli utili generati da entità collegate.

Orbene, la valutazione della necessità di operare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base dipende non dalle norme fiscali dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento applicabili agli utili generati dal commerciante e dal suo produttore, bensì dalla realtà economica delle funzioni da essi esercitate. 54 Infine, le ricorrenti sostengono che la valutazione del Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata denota uno snaturamento dell’elemento di prova costituito da una relazione di audit di 47 pagine, redatta dalla società Deloitte e vertente sulle attività della ÇOTAȘ per il 2019 (in prosieguo: la «relazione di audit»), che esse avevano prodotto in primo grado e che hanno allegato alla loro impugnazione.

Infatti, alla luce di tale relazione, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere che i compiti svolti dalla ÇOTAȘ corrispondessero effettivamente a quelli normalmente svolti da un agente che presta un servizio ai fini dell’esportazione del prodotto fabbricato dal produttore e che tali funzioni non trovassero equivalenti nella determinazione del valore normale.

Secondo le ricorrenti, dalla relazione di audit risultava che le somme versate alla ÇOTAȘ lo erano a titolo di spese generali e amministrative. 55 A tal riguardo, occorre ricordare che dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si evince che il Tribunale è l’unico competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottopostogli, e, dall’altro, a valutare tali fatti nonché gli elementi di prova corrispondenti.

La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso di loro snaturamento (sentenza del 28 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑269/23 P e C‑272/23 P, EU:C:2024:984, punto 131 e giurisprudenza citata). 56 Inoltre, qualora affermi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, un ricorrente deve, in applicazione dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero condotto il Tribunale a tale snaturamento.

Peraltro, secondo costante giurisprudenza, uno snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova (sentenza del 20 giugno 2024, Euranimi/[OSCURATO:PERSONA], C‑252/23 P, EU:C:2024:538, punto 71 e giurisprudenza citata). 57 Orbene, nonostante le ricorrenti abbiano allegato la relazione di audit alla loro impugnazione, esse non precisano quali sarebbero i passaggi di tale relazione che sarebbero stati snaturati dal Tribunale. 58 In realtà, con il pretesto di un asserito snaturamento di detta relazione, le ricorrenti mirano a ottenere dalla Corte una nuova valutazione di tale elemento di prova, valutazione che la Corte non è competente ad effettuare in sede di impugnazione, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza.

Infatti, sebbene dalla pagina 37 della relazione di audit risulti che la ÇOTAȘ si faceva carico di spese di viaggio, di personale, di ufficio e di ammortamento, l’esistenza di tali spese non consente, senza procedere a una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, di mettere in discussione la constatazione effettuata dal Tribunale secondo cui dall’accordo tra le ricorrenti risultava che la ÇOTAȘ riceveva commissioni ed esercitava funzioni consistenti nel verificare le lettere di credito, nel predisporre i documenti relativi allo sdoganamento e al carico e darvi seguito, nel redigere i documenti necessari per l’esportazione dopo il carico e nell’eseguire procedure in materia di esportazione. 59 La censura delle ricorrenti vertente su uno snaturamento della relazione di audit deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la prima parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere integralmente respinta. 60 Con la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto, da un lato, nella misura in cui ha preso in considerazione unicamente il fatto stesso che la CM procedeva a vendite dirette all’esportazione e non la loro importanza e, dall’altro, nella misura in cui ha ritenuto che le ricorrenti non avessero cercato di dimostrare che il ruolo della CM in tali vendite dirette si limitava a un intervento «su carta».

Così facendo, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e snaturato gli elementi di prova. 61 A tal riguardo, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 51 della sentenza impugnata, che l’esistenza di vendite dirette da parte del produttore costituisce un fattore rilevante al fine di determinare se un commerciante ad esso collegato debba essere assimilato a un agente che opera sulla base di commissioni.

Infatti, l’esistenza di siffatte vendite relative al prodotto considerato o ad altri prodotti è un indizio del fatto che il commerciante collegato a tale produttore non esercita funzioni di un ufficio vendite interno all’organizzazione di detto produttore.

Inoltre, quanto più significativa è la proporzione di tali vendite dirette, tanto più difficile è sostenere che il distributore collegato esercita siffatte funzioni (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 49). 62 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, al punto 62 della sentenza impugnata, che le vendite all’esportazione della CM costituissero un indizio, insieme ad altri, del fatto che essa stessa disponeva di un ufficio vendite interno pienamente operativo e che, pertanto, si doveva ritenere che la ÇOTAȘ svolgesse non già tale funzione, bensì quella di un agente che opera sulla base di commissioni.

A sostegno di tale constatazione, il Tribunale ha preso in considerazione il fatto che, sebbene la CM non avesse effettuato vendite dirette del prodotto di cui trattasi verso l’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che, sotto il profilo del valore, la CM aveva effettuato, rispettivamente, il 5,49% delle vendite dirette del prodotto di cui trattasi verso il resto del mondo, l’11% delle vendite dirette degli altri prodotti verso il resto del mondo e il 5,48% delle vendite dirette degli altri prodotti nell’Unione.

Pertanto, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale ha tenuto conto unicamente dell’esistenza di tali vendite e non della loro importanza si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata ed è, pertanto, infondato. 63 Inoltre, l’argomento delle ricorrenti secondo cui nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 10 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP/Consiglio (T‑249/06, EU:T:2009:62); del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e del 21 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] SVW Chemical e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑762/20, EU:T:2024:113), il Tribunale non avrebbe affatto escluso, sulla base di percentuali di vendite dirette del produttore più alte, che un commerciante potesse esercitare le funzioni di un ufficio vendite interno, non consente di dimostrare che, nel caso di specie, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto deducendo in particolare dall’esistenza di vendite dirette all’esportazione realizzate dalla CM che la ÇOTAȘ non poteva essere considerata come avente tale funzione.

Invero, oltre al fatto che la Corte non è vincolata dalle qualificazioni giuridiche dei fatti effettuate dal Tribunale in tali cause, occorre ricordare, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, che la verifica dell’esistenza di un’entità economica unica implica una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti.

Fra tali fattori figurano le vendite dirette da parte del produttore.

Il fatto che, nel caso di specie, la CM proceda a vendite dirette all’esportazione, seppure in una piccola percentuale del suo fatturato complessivo, è quindi un indizio tra gli altri di cui il Tribunale poteva validamente tener conto per ritenere che essa stessa disponesse di un ufficio vendite interno pienamente operativo. 64 Nella misura in cui le ricorrenti affermano che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti allorché ha ritenuto, al punto 59 della sentenza impugnata, che esse non avessero cercato di dimostrare che il ruolo del produttore era limitato a un intervento «su carta» consistente unicamente nell’emissione di una fattura, è giocoforza constatare che le ricorrenti non espongono quale elemento di prova sarebbe stato così snaturato, di modo che tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 56 della presente sentenza. 65 Le ricorrenti contestano altresì al Tribunale di aver unicamente verificato se il ruolo della CM si fosse limitato a un intervento «su carta» in occasione delle vendite dirette all’esportazione.

Procedendo in tal modo, il Tribunale avrebbe disatteso la propria giurisprudenza derivante dalla sentenza del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), nella quale avrebbe deciso che diverse ragioni possono giustificare l’intervento «su carta» di un produttore, cosicché, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto, allo stesso modo, tener conto delle diverse ragioni sottese idonee a spiegare la partecipazione della CM alle vendite all’esportazione. 66 A tal riguardo, occorre rilevare che, ai punti da 56 a 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui le vendite dirette all’esportazione realizzate dalla CM non costituiscono, per la maggior parte, effettive vendite all’esportazione, poiché, in ragione di requisiti di legge in Turchia, tali vendite sono realizzate in particolare presso clienti situati in una zona franca in Turchia oppure presso clienti situati in Turchia ma che esportano successivamente i prodotti considerati verso altri paesi terzi. 67 Al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, facendo riferimento alla propria giurisprudenza derivante dalla sentenza del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437, punto 68), di aver già ammesso che una società collegata poteva esercitare le funzioni di un ufficio vendite interno senza tuttavia emettere essa stessa le fatture connesse alle proprie vendite, fatture emesse dal produttore medesimo, il cui intervento si limiterebbe, in tal modo, a un intervento «su carta». 68 Il Tribunale ha tuttavia ritenuto, al punto 59 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, le ricorrenti non avessero cercato di dimostrare che il ruolo della CM si limitava a un siffatto intervento «su carta».

Il Tribunale ha aggiunto, al punto 60 di tale sentenza, che l’accordo tra le ricorrenti prevedeva, al contrario, che fosse responsabilità della CM trovare clienti e concludere contratti con loro, cosicché la CM aveva esercitato, secondo i termini stessi di tale accordo, la maggior parte, se non la totalità, delle funzioni normalmente assunte da un ufficio vendite. 69 Alla luce di tali constatazioni, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha respinto l’argomento delle ricorrenti menzionato al punto 66 della presente sentenza.

Infatti, il Tribunale ha valutato la realtà economica delle vendite dirette all’esportazione effettuate dalla CM e ha ritenuto, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a prendere in considerazione tali vendite, come indizio, insieme ad altri, del fatto che la CM stessa disponeva, a tal fine, di un ufficio vendite interno pienamente operativo, cosicché tale ruolo non era devoluto alla ÇOTAȘ, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti. 70 Pertanto, per le ragioni che precedono, la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta. 71 A sostegno della terza parte del loro secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver ritenuto che l’esistenza di vendite dirette realizzate dal produttore sul suo mercato interno fosse un criterio pertinente per determinare se un produttore e un commerciante costituiscano un’entità economica unica incaricata delle vendite all’esportazione. 72 Al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che la CM avesse realizzato la totalità delle sue vendite sul mercato interno senza l’intervento di alcun commerciante tendesse a dimostrare, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che la CM disponeva di un ufficio vendite interno e che, di conseguenza, la ÇOTAŞ non poteva essere reputata un siffatto ufficio.

Il Tribunale ne ha dedotto che si trattava di un indizio pertinente di cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva, o addirittura doveva, tener conto ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. 73 A tal riguardo, occorre rilevare che la circostanza che un produttore disponga di un ufficio vendite interno per le sue vendite sul mercato interno è un indizio del fatto che egli non deve ricorrere, a tal fine, ai servizi di un commerciante ad esso collegato e con il quale dovrebbe essere ritenuto costituire un’entità economica unica.

Peraltro, sebbene l’esistenza di un siffatto ufficio vendite interno in seno all’impresa del produttore possa facilitare l’attuazione da parte del produttore di vendite all’esportazione, tramite detto ufficio, non si può tuttavia dedurre da tale sola circostanza che un siffatto produttore proceda effettivamente a vendite all’esportazione tramite il suo ufficio vendite interno. 74 Tuttavia, il fatto che un produttore disponga di un siffatto ufficio vendite interno per le vendite sul mercato interno e la circostanza che proceda esso stesso a vendite dirette all’esportazione, considerati nel loro insieme, possono costituire un indizio del fatto che tale produttore e un commerciante collegato non costituiscono un’entità economica unica per quanto riguarda le vendite dirette all’esportazione. 75 Pertanto, tenuto conto di quanto precede, il Tribunale ha potuto validamente ritenere che il fatto che la CM disponesse di un ufficio vendite interno per le vendite sul mercato interno costituisse un indizio pertinente per valutare se tale produttore e la ÇOTAŞ formassero un’entità economica unica per quanto riguarda le vendite all’esportazione. 76 La terza parte del secondo motivo d’impugnazione deve, pertanto, essere respinta, cosicché il secondo motivo d’impugnazione deve essere integralmente respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo d ’ impugnazione Sulla prima parte – Argomenti delle parti 77 Le ricorrenti sostengono che, ai punti da 94 a 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata ad applicare, per analogia, alle commissioni disciplinate dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base la presunzione sancita all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento, secondo la quale l’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo rende i prezzi all’esportazione inattendibili, cosicché le istituzioni possono costruire un prezzo all’esportazione.

Pertanto, secondo le ricorrenti, quando la [OSCURATO:PERSONA] intende procedere a un adeguamento sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, essa non può presumere che la commissione versata dal produttore esportatore al commerciante collegato non sia stata fissata in modo concorrenziale tenuto conto del rapporto tra queste due entità, ma deve dimostrare tale fatto per essere autorizzata a costruire l’importo di detta commissione tenendo conto di un equo margine di utile. 78 Le ricorrenti rilevano, a tal riguardo, che l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base riguarda esclusivamente la situazione in cui due parti sono collegate, mentre l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di tale regolamento riguarda commissioni che possono essere versate sia ad agenti collegati sia ad agenti non collegati e, pertanto, non contiene alcuna presunzione secondo cui le transazioni tra società collegate non sono, in linea di principio, attendibili.

Inoltre, a differenza degli adeguamenti volti a determinare il prezzo all’esportazione corrispondente a condizioni commerciali normali, gli adeguamenti effettuati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, di detto regolamento tenderebbero a correggere il prezzo all’esportazione o il valore normale già calcolati in applicazione delle norme fissate all’articolo 2, paragrafi da 1 a 9, del medesimo regolamento.

Infine, la Corte avrebbe già dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non contiene il benché minimo riferimento a una siffatta presunzione, poiché detta disposizione, che riguarda il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, è incentrata non già sul rapporto tra l’esportatore e il distributore, bensì sulle funzioni esercitate da quest’ultimo (sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C-468/15 P, EU:T:2015:437, punti 87 e 88).

Di conseguenza, le ricorrenti sostengono che, ove la [OSCURATO:PERSONA] ritenga che l’importo della commissione tra un produttore e una società commerciale collegata non rifletta una remunerazione adeguata, essa non può presumerlo, ma deve dimostrarlo. 79 Il Tribunale avrebbe pertanto erroneamente dichiarato, ai punti da 98 a 102 della sentenza impugnata, che le ricorrenti erano state sufficientemente informate della natura e dell’importo dell’adeguamento supplementare e, ai punti da 103 a 106 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva debitamente indicato la ragione per cui riteneva che l’importo della commissione convenuto nell’accordo tra le ricorrenti non costituisse una remunerazione adeguata.

In particolare, le ricorrenti ritengono che il loro diritto di essere ascoltate sia stato violato, in quanto esse non hanno avuto la possibilità di confutare la presunzione secondo cui l’importo della commissione non rifletteva una remunerazione adeguata, laddove la [OSCURATO:PERSONA] si è basata unicamente su tale presunzione e non ha dimostrato in che modo l’esistenza dei rapporti infragruppo avesse necessariamente influito sulla determinazione di tale importo. 80 Le ricorrenti sostengono inoltre che, quandanche la presunzione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base fosse trasponibile all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di tale regolamento, dal punto 7.148 della relazione del panel dell’OMC, del 14 novembre 2017, nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – OCTG (Corea) Misure antidumping concernenti determinati prodotti tubulari per campi petroliferi provenienti dalla Corea (WT/DS 488/R), risulterebbe che l’autorità incaricata dell’inchiesta non può costruire il prezzo all’esportazione qualora constati l’esistenza di un rapporto di associazione, ma che essa è tenuta a prendere in considerazione gli elementi di prova di cui dispone e che suggeriscono che ci si possa basare sul prezzo all’esportazione, nonostante l’esistenza di un rapporto di associazione.

Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto a disposizione elementi di prova in base ai quali l’importo effettivo della commissione rappresentava una remunerazione adeguata. 81 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza degli argomenti delle ricorrenti. – Giudizio della Corte 82 In primo luogo, nella misura in cui le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata ad applicare, per analogia, alle commissioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base la presunzione sancita all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento, occorre ricordare che quest’ultima disposizione prevede la possibilità di costruire il prezzo all’esportazione qualora risulti che quest’ultimo non sia attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo. 83 Pertanto, l’esistenza di un rapporto d’associazione tra l’esportatore e l’importatore consente alla [OSCURATO:PERSONA] di presumere che il prezzo all’esportazione non sia attendibile e di costruire tale prezzo al fine di soddisfare il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 8, di detto regolamento, secondo cui il prezzo all’esportazione deve essere il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all’esportazione nell’Unione. 84 Peraltro, la Corte ha già dichiarato che, nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, non esiste alcuna presunzione in base alle quale due imprese collegate non operano in modo indipendente e sono vincolate da accordi di compensazione, cosicché spetta alle istituzioni dell’Unione, per poter operare un adeguamento ai sensi di tale disposizione, dimostrare che le due entità sono gestite in modo indipendente.

A tal fine, dette istituzioni non possono basarsi sulla presunzione sancita all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento.

Mentre quest’ultima disposizione riguarda il calcolo del prezzo all’esportazione e presuppone l’esistenza di un rapporto tra l’esportatore e il distributore tale da falsare detto prezzo, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di detto regolamento, che riguarda il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, non è incentrato sul rapporto tra l’esportatore e il distributore, bensì sulle funzioni svolte da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punti da 86 a 88). 85 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non si può dedurre da tale giurisprudenza della Corte che, una volta stabilito che occorreva operare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, dal momento che il commerciante collegato al produttore agiva in qualità di agente che opera sulla base di commissioni, non si può ritenere che il rapporto tra tale agente e il produttore lasci presumere che l’importo delle commissioni ricevute da tale agente non sia attendibile e, pertanto, che l’importo delle commissioni da dedurre dal prezzo all’esportazione possa essere costruito. 86 A tal riguardo, il Tribunale ha correttamente dichiarato, in sostanza, al punto 94 della sentenza impugnata, che la questione se il commerciante collegato debba o meno essere considerato un ufficio vendite interno e, pertanto, se l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base si applichi o meno, è distinta dalla questione relativa alla quantificazione dell’adeguamento propriamente detto, una volta accertato che tale disposizione si applica.

Infatti, nella sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803), la Corte si è limitata a pronunciarsi sulla prima questione.

Il Tribunale ha dunque parimenti correttamente ritenuto che la Corte non avesse messo in discussione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse tener conto del rapporto tra il produttore e il commerciale collegato al momento di determinare l’importo appropriato dell’adeguamento da operare, come nel caso dell’adeguamento da essa effettuato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. 87 Pertanto, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 95 della sentenza impugnata, il principio enunciato all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento, secondo il quale, qualora risulti che il prezzo all’esportazione non è attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, trova applicazione anche in sede di quantificazione dell’importo delle commissioni da dedurre dal prezzo all’esportazione al fine di non privare l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base del suo effetto utile. 88 Tale considerazione non può essere messa in discussione dall’argomento delle ricorrenti secondo cui possono essere versate commissioni sia ad agenti collegati sia ad agenti non collegati al produttore.

Infatti, la presunzione secondo cui l’importo delle commissioni ricevute dall’agente interessato non è attendibile, cosicché l’importo delle commissioni da dedurre dal prezzo all’esportazione, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), del regolamento di base, può essere costruito, si applica solo a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che tale agente è collegato al produttore, per analogia all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento, ossia a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione tra dette due entità. 89 L’applicazione di detta presunzione non può neppure essere messa in discussione dal fatto che il panel dell’OMC ha ritenuto, nella sua relazione menzionata al punto 80 della presente sentenza, che, tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 2.3 dell’accordo antidumping, tale disposizione «non autorizza l’autorità incaricata dell’inchiesta a costruire il prezzo all’esportazione ogni qual volta vi sia un rapporto di associazione» e che «l’autorità incaricata dell’inchiesta non [può] semplicemente prescindere dagli elementi di prova di cui dispone, i quali inducono a ritenere che ci si possa correttamente basare sul prezzo all’esportazione nonostante l’esistenza di un rapporto di associazione, e successivamente costruire il prezzo all’esportazione senza esaminare detti elementi di prova», dal momento che «l’autorità incaricata dell’inchiesta ha l’obbligo di accertare correttamente i fatti e di valutarli in maniera imparziale e obiettiva, il che implica l’esame degli elementi di prova pertinenti relativi alle questioni ad essa sottoposte». 90 È vero che l’articolo 2.3 dell’accordo antidumping corrisponde all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e che il primato degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato dell’Unione impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a tali accordi (sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 82 e giurisprudenza citata). 91 Tuttavia, la presunzione sancita all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base è una presunzione relativa.

Pertanto, se nel corso del procedimento antidumping il produttore coinvolto presenta alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova atti a dimostrare che, nonostante l’esistenza di un rapporto di associazione, il prezzo dell’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all’esportazione, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a procedere alla costruzione di tale prezzo.

Pertanto, l’esistenza di una siffatta presunzione non viola l’articolo 2.3 dell’accordo antidumping, come interpretato dal panel dell’OMC nella sua relazione menzionata al punto 80 della presente sentenza. 92 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere ascoltate è stato violato, in quanto il regolamento controverso menziona per la prima volta un’applicazione analogica dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base in sede di calcolo del prezzo all’esportazione a seguito dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di tale regolamento. 93 A tal riguardo, occorre ricordare che, in applicazione del principio del rispetto dei diritti della difesa delle parti di un procedimento antidumping, queste ultime devono essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova posti dalla [OSCURATO:PERSONA] a fondamento delle proprie affermazioni e relativi all’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (sentenza del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 211 e giurisprudenza citata). 94 Nel caso di specie, è pacifico, come risulta dal punto 102 della sentenza impugnata, che il punto 84 del regolamento controverso menziona per la prima volta che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato l’adeguamento applicando, per analogia, l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e che tale adeguamento è stato calibrato sia per tener conto delle funzioni che il commerciante collegato si è impegnato a svolgere dietro remunerazione, conformemente all’accordo tra le ricorrenti, sia per riflettere la remunerazione adeguata del servizio prestato in condizioni di libera concorrenza. 95 Tuttavia, come risulta dal punto 101 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, al punto 55 del regolamento provvisorio, che, «per stabilire il prezzo all’esportazione franco fabbrica di tale produttore esportatore il prezzo all’esportazione è stato adeguato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi sottratto dal prezzo all’esportazione le spese [generali, amministrative e di vendita] dell’operatore commerciale correlato che non costituiva un’entità economica unica con il produttore esportatore, ed anche un profitto equivalente al profitto di un importatore indipendente nell’Unione, stabilito in base alle informazioni disponibili nel fascicolo della presente inchiesta oltre che in base alle risultanze di una precedente inchiesta sulle importazioni di prodotti simili al prodotto oggetto dell’inchiesta». 96 Pertanto, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 102 della sentenza impugnata, che il regolamento provvisorio informava già le ricorrenti che l’adeguamento del prezzo all’esportazione era giustificato dalla presenza di parti collegate.

Il regolamento provvisorio informava altresì le ricorrenti del modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adeguato il prezzo all’esportazione precisando che essa non avrebbe tenuto conto dell’utile del commerciante collegato, ma che lo avrebbe costruito sulla base di altri dati. 97 Alla luce di tali elementi, le ricorrenti non possono validamente sostenere di non aver avuto la possibilità di fornire la prova che l’importo della commissione rifletteva una remunerazione adeguata.

Neppure la precisazione apportata nel regolamento controverso secondo cui l’adeguamento effettuato risultava da un’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base ha privato le ricorrenti di tale possibilità.

Come indicato al punto 102 della sentenza impugnata, senza che ciò sia contestato dalle ricorrenti nella presente impugnazione, il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] contenuto nel regolamento controverso non ha modificato la natura o l’importo dell’adeguamento operato. 98 Pertanto, la censura relativa a una violazione del diritto delle ricorrenti di essere ascoltate deve essere respinta.

Sulla seconda parte – Argomenti delle parti 99 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, ai punti 112, 115, 123 e 125 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione allorché ha ritenuto che la ÇOTAȘ prestasse servizi di sdoganamento e di carico.

In realtà, quest’ultima non presterebbe tali servizi, ma darebbe seguito a tali operazioni e non si farebbe carico di alcun costo direttamente connesso a tali operazioni.

Orbene, garantire il monitoraggio dei documenti presentati per lo sdoganamento e il carico senza sostenere le relative spese dirette non equivarrebbe a prestare i servizi di sdoganamento e di carico.

La relazione di audit indicherebbe chiaramente che le spese sostenute dalla ÇOTAȘ riguarderebbero gli spostamenti, le retribuzioni, gli uffici e gli ammortamenti, che non corrispondono a spese connesse alla prestazione di servizi di sdoganamento e di carico. 100 Il Tribunale e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero erroneamente assimilato alle funzioni primarie di vendita le attività accessorie o di sostegno, il che comprometterebbe l’analisi dettagliata richiesta al fine di determinare la portata esatta delle attività svolte dalla ÇOTAȘ e il corrispondente livello di utile ragionevole.

Gli importatori non collegati svolgerebbero molte più funzioni rispetto alla ÇOTAȘ.

Come risulterebbe da regolamenti antidumping precedenti, le funzioni tipicamente esercitate da un importatore, oltre a quelle esercitate dalla ÇOTAȘ, consisterebbero nel ricevere ordini di clienti non collegati, negoziare contratti di vendita con gli acquirenti indipendenti, occuparsi delle procedure di importazione, trasportare prodotti verso acquirenti indipendenti e immagazzinare prodotti nell’Unione.

La ÇOTAȘ non svolgerebbe alcuna di tali funzioni. 101 In secondo luogo, le ricorrenti affermano che, allorché ha concluso, ai punti da 103 a 110 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva debitamente indicato le ragioni per le quali riteneva che l’importo della commissione non corrispondesse a una remunerazione adeguata e, ai punti da 116 a 131 della sentenza impugnata, che tale istituzione non aveva commesso un errore manifesto di valutazione in sede di calcolo dell’adeguamento, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova del fascicolo.

In particolare, dalla relazione di audit risulterebbe che il suo margine di utile sui suoi servizi era di circa l’8% e che l’utile operativo doveva essere calcolato con riferimento non già al valore delle rivendite, bensì ai ricavi della commissione e alle spese sostenute per i servizi prestati.

A tal riguardo, le ricorrenti sostengono che dal punto 7.129 della relazione del panel dell’OMC, del 16 dicembre 2016, nella controversia Unione europea – Misure antidumping su importazioni di determinati alcoli grassi originari dell’Indonesia (WT/DS 442/R) emerge che, «[q]uando un trasferimento di fondi avviene tra due entità collegate, l’autorità incaricata dell’inchiesta sarebbe legittimata a esaminare se il valore effettivo delle spese differisce dal valore indicato.

Tale esame contribuirebbe (…) a individuare l’importo appropriato dell’adeguamento da effettuare». 102 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti. – Giudizio della Corte 103 Come ricordato ai punti 55 e 56 della presente sentenza, il Tribunale è l’unico competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottopostogli, e, dall’altro, a valutare tali fatti nonché gli elementi di prova corrispondenti.

La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso di loro snaturamento.

Inoltre, qualora affermi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, un ricorrente deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero condotto il Tribunale a tale snaturamento.

Inoltre, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. 104 In primo luogo, le ricorrenti affermano che, allorché ha deciso, al punto 124 della sentenza impugnata, sulla base delle considerazioni di cui ai punti 112, 115 e 123 di tale sentenza, che la ÇOTAŞ prestava servizi quali lo sdoganamento e il carico, il Tribunale ha snaturato la relazione di audit, in quanto da quest’ultima risultava che le spese sostenute dalla ÇOTAŞ erano spese per gli spostamenti, per le retribuzioni, per gli uffici e per gli ammortamenti che non sarebbero direttamente connesse a servizi di sdoganamento e di carico. 105 A tal riguardo, occorre constatare che le ricorrenti omettono di precisare quale sarebbe la parte della relazione di audit che sarebbe stata snaturata dal Tribunale e dalla quale risulterebbe in modo manifesto che la ÇOTAŞ non presta servizi di sdoganamento e di carico o non si fa carico di spese direttamente connesse a tali operazioni.

Pertanto, la censura vertente sull’asserito snaturamento di tale relazione deve essere respinta in quanto irricevibile. 106 In secondo luogo, nella misura in cui le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha snaturato la relazione di audit in quanto ha ritenuto, al punto 125 della sentenza impugnata, che l’utile realizzato dalla ÇOTAŞ, derivante dalle commissioni da essa ricevute, era dell’8,2%, come percentuale del reddito, e dell’8,9%, come percentuale delle spese, sulle sue attività connesse alle vendite all’esportazione della CM, occorre constatare che le ricorrenti non dimostrano l’esistenza di uno snaturamento di tale relazione da parte del Tribunale e mirano in realtà a ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti per la quale essa non è competente.

Infatti, le ricorrenti non indicano con sufficiente precisione quali siano i passaggi di detta relazione di cui il Tribunale avrebbe manifestamente travisato la portata. 107 Ne consegue che la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione deve essere respinta e che, pertanto, detto motivo d’impugnazione deve essere integralmente respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 108 Le ricorrenti sostengono che, ai punti 199, 200 e da 204 a 207 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base facendo riferimento alle valute contemplate dal contratto di copertura piuttosto che alla data che fissava il tasso di cambio in tale contratto. 109 Secondo le ricorrenti, tale disposizione pone l’accento sulla data del tasso di cambio indipendentemente dalle valute il cui tasso di cambio è fissato dal contratto di copertura.

Ciò risulterebbe dal riferimento alla «data di vendita» figurante in detta disposizione.

Inoltre, un siffatto riferimento a tale data piuttosto che alle valute contemplate dal contratto di copertura sarebbe logico da un punto di vista finanziario, tenuto conto del fatto che i tassi di cambio tra le diverse valute sono interconnessi. 110 Pertanto, le ricorrenti ritengono che, se si dovesse accogliere la tesi secondo cui le operazioni di copertura possono essere prese in considerazione unicamente quando l’operazione riguarda la valuta della fattura e la valuta di conversione utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe troppo facile per quest’ultima eludere l’obbligo enunciato all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, del regolamento di base.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe convertire le operazioni in euro o in altre valute per non dover tener conto delle operazioni di copertura tra euro e lire turche.

Orbene, l’interpretazione di tale disposizione non dovrebbe consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di privarla del suo effetto utile. 111 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quarto motivo d’impugnazione sia inoperante, in quanto le ricorrenti non contestano il punto 196 della sentenza impugnata.

In ogni caso, detto motivo sarebbe infondato.

Giudizio della Corte 112 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma erroneamente che il quarto motivo d’impugnazione è inoperante poiché le ricorrenti non hanno contestato il punto 196 della sentenza impugnata.

Infatti, tale punto si limita a esporre il contenuto del considerando 98 del regolamento controverso, senza che il Tribunale vi effettui una valutazione della fondatezza dello stesso, cosicché la mancata contestazione di detto punto non è sufficiente a rendere tale motivo d’impugnazione inoperante. 113 In secondo luogo, per quanto riguarda la fondatezza di tale motivo d’impugnazione, occorre rilevare che, ai punti 199, 200 e da 204 a 207 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confermato l’approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento controverso, secondo cui i contratti di copertura conclusi dalle ricorrenti non erano pertinenti per le conversioni valutarie effettuate da tale istituzione al fine di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. 114 Più in particolare, il Tribunale ha constatato, da un lato, che, poiché le vendite all’esportazione delle ricorrenti erano state effettuate in euro, esse avevano dovuto essere convertite in lire turche al fine di garantire un confronto equo tra queste ultime e le vendite sul mercato interno e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva direttamente convertito il valore delle vendite all’esportazione in lire turche, senza conversione intermedia in dollari statunitensi.

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che, poiché i contratti di copertura in questione prevedevano una copertura in dollari statunitensi convenendo un tasso di conversione tra l’euro e il dollaro statunitense, tale conversione era estranea all’operazione di conversione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia dall’euro alla lira turca.

Il Tribunale ha pertanto respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a utilizzare il tasso di conversione previsto nei contratti di copertura. 115 Le ricorrenti affermano che tale valutazione si fonda su un’interpretazione erronea dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, nella misura in cui essa verte sulle valute contemplate dal contratto di copertura piuttosto che sulla data che fissava il tasso di cambio in detto contratto, pur contemplata da tale disposizione, e viola l’effetto utile di quest’ultima. 116 Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo.

Tale confronto viene eseguito, allo stesso stadio commerciale, per vendite effettuate in date per quanto possibile ravvicinate e tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi.

Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si deve debitamente tenere conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. 117 Tra i fattori a titolo dei quali possono essere effettuati adeguamenti figura, alla lettera j) di tale articolo 2, paragrafo 10, la conversione valutaria.

Tale disposizione prevede che, se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita.

Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine.

Detta disposizione precisa inoltre che la data di vendita è di norma la data della fattura, ma che si può utilizzare la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita.

Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. 118 Pertanto, quando una conversione valutaria è necessaria al fine di confrontare equamente il prezzo all’esportazione e il valore normale, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base precisa il modo in cui occorre determinare il tasso di cambio applicabile alla conversione.

Tale tasso di cambio deve corrispondere a quello in vigore alla data della vendita, a meno che detto tasso non sia stato convenuto in occasione di una vendita a termine direttamente collegata alla vendita all’esportazione di cui occorre tener conto nel confronto con il valore normale.

Infatti, dalla formulazione di tale disposizione risulta che, se la vendita di valuta estera sul mercato a termine è direttamente connessa alla vendita all’esportazione considerata, viene utilizzato il tasso di cambio per la vendita a termine.

Detta disposizione precisa, inoltre, come determinare la data di vendita nei casi in cui essa deve essere contemplata e indica che le fluttuazioni dei cambi non saranno prese in considerazione. 119 Occorre poi rilevare che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non fornisce alcuna indicazione quanto alla valuta nella quale la conversione deve essere effettuata quando tale conversione è richiesta al fine di procedere a un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.

Ne consegue che, quando risulti necessaria una conversione valutaria al fine di poter procedere a un siffatto confronto, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità al fine di determinare in quale valuta tali prezzi dovranno essere convertiti.

Il controllo giurisdizionale di tale potere discrezionale deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati per operare la scelta contestata della valuta, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑269/23 P e C‑272/23 P, EU:C:2024:984, punto 125 e giurisprudenza citata). 120 Infine, occorre rilevare che, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 198 della sentenza impugnata, un contratto di copertura consente di fissare, al momento della conclusione del contratto, il tasso di cambio da applicare a una transazione monetaria che avrà luogo in una data futura e di ridurre in tal modo il rischio finanziario al quale è esposto un contraente a causa delle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio. 121 Un contratto di copertura fissa quindi un tasso di cambio per la vendita a termine, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. 122 Tuttavia, dal momento che, come risulta dai punti 118 e 119 della presente sentenza, tale disposizione precisa il modo in cui occorre determinare il tasso di cambio applicabile a una conversione valutaria per confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale, ma non fornisce alcuna indicazione quanto alla scelta della valuta nella quale tale conversione deve essere effettuata, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere tenuta, in applicazione di detta disposizione, a prendere in considerazione le valute utilizzate in tale contratto di copertura al fine di effettuare tale confronto né, pertanto, di applicare il tasso di cambio fissato da detto contratto per il solo motivo che esso è direttamente connesso alla vendita all’esportazione considerata. 123 Affinché la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a prendere in considerazione il tasso di cambio fissato da un contratto di copertura, è necessario non solo che tale contratto sia direttamente connesso alla vendita all’esportazione considerata, ma anche che la valuta oggetto di detto contratto sia anche quella in cui tale istituzione ritiene che occorra convertire i prezzi al fine di consentire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.

Il fatto che un contratto di copertura sia direttamente collegato alla vendita all’esportazione considerata non fornisce tuttavia alcuna indicazione quanto alla questione se la valuta il cui tasso di cambio è fissato da tale contratto sia quella in cui devono essere convertiti i prezzi all’esportazione e il valore normale al fine di garantire un confronto equo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, prima frase, del regolamento di base. 124 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base pone l’accento sulla data del tasso di cambio indipendentemente dalle valute il cui tasso di cambio è fissato dal contratto non discende che, qualora un produttore esportatore abbia concluso un contratto di copertura, la [OSCURATO:PERSONA] abbia necessariamente l’obbligo di procedere a una conversione in funzione delle valute oggetto di tale contratto al fine di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. 125 Inoltre, le ricorrenti affermano erroneamente che il fatto che un contratto di copertura debba essere preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] solo alle condizioni di cui al punto 123 della presente sentenza equivarrebbe a consentire a tale istituzione di eludere l’obbligo enunciato all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, del regolamento di base.

Infatti, come esposto ai punti da 118 a 119 della presente sentenza, tale obbligo verte unicamente sul modo di determinare il tasso di conversione da applicare ai fini di un confronto equo e non sulla scelta delle valute da convertire. 126 Peraltro, contrariamente a quanto parimenti sostenuto dalle ricorrenti, tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non ha l’effetto di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di privare detto obbligo di qualsiasi effetto utile.

Infatti, quando detta istituzione ritiene che occorra convertire i prezzi delle vendite all’esportazione in una valuta diversa da quella oggetto di un contratto di copertura direttamente connesso a tali vendite, essa resta, in linea di principio, tenuta, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, di tale regolamento, a utilizzare il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. 127 Inoltre, e più in particolare, quando sceglie la valuta verso la quale ritiene opportuno convertire i prezzi in questione, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in forza dell’obbligo di principio derivante dall’articolo 2, paragrafo 10, prima frase, di tale regolamento, a garantire che tale scelta consenta un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.

Tale scelta, che rientra nel potere discrezionale di cui dispone tale istituzione in ragione della complessità delle situazioni economiche e politiche che essa deve esaminare, resta tuttavia soggetta al controllo del giudice dell’Unione, come risulta dal punto 119 della presente sentenza. 128 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve constatare che il Tribunale non ha proceduto a un’interpretazione erronea dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base allorché ha dichiarato, dopo aver constatato che i contratti di copertura conclusi dalle ricorrenti fissavano un tasso di cambio tra l’euro e il dollaro degli [OSCURATO:PERSONA], che tale tasso non era pertinente ai fini della conversione dei prezzi delle vendite all’esportazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia dall’euro alla lira turca. 129 Di conseguenza, il quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

Sul quinto motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 130 Con il loro quinto motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver citato solo parzialmente, al punto 168 della sentenza impugnata, il punto 6.123 della relazione del panel dell’OMC nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Misure antidumping riguardanti piastre in acciaio inossidabile in rotoli e lamiere e nastri in acciaio inossidabile originari della Corea (WT/DS 179/R) (in prosieguo: la «relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile»), e, pertanto, di essere incorso in un errore di interpretazione di tale relazione e di aver snaturato gli elementi di prova del fascicolo.

Infatti, la citazione omessa riguarderebbe esattamente la situazione delle ricorrenti oggetto del regolamento controverso. 131 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità di tale motivo d’impugnazione, in quanto mira a mettere in discussione le constatazioni di fatto del Tribunale di cui ai punti 175, 176 e 185 della sentenza impugnata.

Inoltre, le ricorrenti non esporrebbero sufficientemente in che modo l’asserita erronea interpretazione di tale punto della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile inciderebbe sulla decisione del Tribunale.

Infine, e in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che detto motivo d’impugnazione sia infondato.

Giudizio della Corte 132 Il punto 168 della sentenza impugnata, oggetto del quinto motivo d’impugnazione, fa parte dei motivi a sostegno della decisione del Tribunale di rigettare il terzo motivo di ricorso delle ricorrenti con il quale queste ultime, come risulta dal punto 163 di tale sentenza, contestavano alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di aver violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base rifiutando un calcolo mensile o trimestrale del margine di dumping. 133 Poiché i rispettivi contenuti dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping e dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base sono simili, e tenuto conto della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 90 della presente sentenza, secondo la quale le disposizioni del regolamento di base corrispondenti all’accordo antidumping devono, per quanto possibile, essere interpretate in conformità a tale accordo, il Tribunale ha potuto validamente tener conto, nella sua valutazione degli argomenti delle ricorrenti vertenti sulla portata di tale disposizione del regolamento di base, della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile, nella parte vertente sull’interpretazione dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping. 134 Ne consegue che, sostenendo che il Tribunale si è basato, al punto 168 della sentenza impugnata, su una citazione incompleta del punto 6.123 della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile, le ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, di aver accolto un’interpretazione erronea dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping e, di conseguenza, anche dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e di essere quindi incorso in un errore di diritto. 135 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma erroneamente che il presente motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile per il motivo che esso sarebbe diretto a ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e non esporrebbe sufficientemente le censure delle ricorrenti. 136 Per quanto riguarda la censura delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo di primo grado, nella parte in cui detto fascicolo riguarda la valutazione, da parte del Tribunale, della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile, occorre rilevare che tale relazione è stata prodotta dinanzi al Tribunale non già come elemento di prova di un fatto contestato, bensì per suffragare l’interpretazione dell’articolo 2 dell’accordo antidumping e, di conseguenza, dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, difesa dalle ricorrenti.

Pertanto, nell’ambito dell’analisi della censura delle ricorrenti sintetizzata al punto 134 della presente sentenza, sarà esaminato se il Tribunale abbia correttamente valutato detta relazione, e non solo se la abbia snaturata. 137 Per contro, nella misura in cui la censura delle ricorrenti vertente su uno snaturamento riguarda altri elementi del fascicolo di primo grado, essa deve essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 56 della presente sentenza, dal momento che le ricorrenti non hanno precisato né quali siano gli elementi che il Tribunale avrebbe snaturato né in quali errori di analisi esso sarebbe incorso. 138 Fatte tali precisazioni, per quanto riguarda la fondatezza del presente motivo d’impugnazione, occorre rilevare che, dopo aver constatato, al punto 167 della sentenza impugnata, che l’articolo 2.4 dell’accordo antidumping contiene una disposizione parzialmente comparabile a quella dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, il Tribunale ha riportato, al punto 168 di tale sentenza, il seguente passaggio della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile, relativo all’interpretazione di tale articolo 2.4: «[OSCURATO:PERSONA] sostengono, infatti, che il requisito di cui all’articolo 2.4 concernente le “date più vicine possibili” implica una preferenza per i periodi brevi nel calcolo delle medie.

A nostro avviso, tuttavia, l’argomento degli [OSCURATO:PERSONA] si spinge troppo oltre (…).

Non escludiamo che possano esistere circostanze di fatto in cui l’utilizzo di più periodi per il calcolo delle medie potrebbe essere idoneo a garantire che la comparabilità non sia influenzata da differenze nelle date delle vendite all’interno dei periodi di calcolo delle medie sui mercati interno ed esterno (…)». 139 Inoltre, occorre rilevare che il passaggio di tale relazione che le ricorrenti contestano al Tribunale di aver ignorato è il seguente: «Osserviamo che, qualora le variazioni del valore normale, del prezzo all’esportazione o del prezzo all’esportazione costruito durante il periodo di copertura dall’inchiesta siano accompagnate da differenze nei pesi relativi all’interno di tale periodo in funzione del volume delle vendite sul mercato interno rispetto al mercato di esportazione, l’utilizzo delle medie ponderate per l’intero periodo dell’inchiesta potrebbe indicare l’esistenza di un margine di dumping che non rispecchia la situazione in alcun momento di tale periodo». 140 Orbene, tale frase, che figura, in detta relazione, subito dopo il passaggio riprodotto al punto 138 della presente sentenza, contiene solo un’illustrazione delle circostanze di fatto in cui l’utilizzo di più periodi per il calcolo delle medie potrebbe essere idoneo a garantire che la comparabilità non venga inficiata da differenze nelle date delle vendite nei periodi di calcolo delle medie sui mercati interno ed esterno. 141 L’omissione di detta frase da parte del Tribunale non consente pertanto di ritenere che quest’ultimo abbia proceduto a un’interpretazione erronea della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile e che, pertanto, si sia basato su un’interpretazione erronea dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping nonché dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per valutare il terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, vertente su una violazione di quest’ultima disposizione. 142 Infatti, come risulta dai punti da 182 a 186 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che le circostanze evocate nel passaggio della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile, riprodotto al punto 137 della presente sentenza, potrebbero giustificare l’utilizzo di un calcolo mensile o trimestrale del margine di dumping.

Tuttavia, dopo aver esaminato gli argomenti dedotti dalle ricorrenti per dimostrare che un siffatto calcolo era indicato nel caso di specie, il Tribunale, nell’ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti, ha respinto tali argomenti in quanto infondati. 143 Per le ragioni che precedono, il quinto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul sesto motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 144 A sostegno del loro sesto motivo d’impugnazione, le ricorrenti fanno valere che, ai punti 175, 176 e 185 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova del fascicolo allorché ha ritenuto che da quest’ultimo non risultasse che i cambiamenti del costo di produzione avessero avuto un effetto sulla comparabilità dei prezzi, che le fluttuazioni del costo di produzione riguardassero un solo tipo di prodotto e che la ripartizione disomogenea coprisse solo un trimestre e solo tre prodotti su ventitré. 145 In primo luogo, le ricorrenti rilevano che, al punto 181 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente indicato che i prezzi medi trimestrali si discostavano del 19% dai prezzi medi annui sul mercato interno e del 15% sul mercato di esportazione, ossia fluttuazioni del 14,5% del costo di produzione.

Ne conseguirebbe che l’argomento secondo cui esse non hanno dimostrato che i cambiamenti del costo di produzione avevano un effetto sulla comparabilità dei prezzi si fonderebbe su uno snaturamento degli elementi di prova. 146 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova allorché ha dichiarato che le fluttuazioni del costo di produzione riguardavano unicamente un tipo di prodotto e che la ripartizione disomogenea aveva ad oggetto soltanto tre tipi di prodotti su ventitré.

Le fluttuazioni dettagliate del costo di produzione indicate si riferivano a tre tipi di prodotti [o numeri di controllo dei prodotti (NCP)], come risulterebbe chiaramente dagli allegati A.1 e A.8 che le ricorrenti avevano versato al fascicolo del procedimento di primo grado.

Inoltre, tale informazione sarebbe stata comunicata per i tre tipi di prodotti più venduti all’interno dell’Unione.

Le ricorrenti avrebbero altresì prodotto in primo grado un allegato A.7 che precisava, per i medesimi tre tipi di prodotti, la ripartizione delle vendite sul mercato interno e nell’Unione per trimestre e che indicava che essi rappresentavano quasi l’80% delle vendite nell’Unione. 147 Le ricorrenti ritengono inoltre che, tenuto conto delle loro censure formulate nei loro motivi di ricorso quinto e sesto, il Tribunale non abbia potuto validamente decidere, ai punti 186, 190 e 191 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di discostarsi dal metodo di calcolo del margine annuale e che non aveva quindi violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

Tale errore del Tribunale sarebbe confermato dal punto 7.99 della relazione del panel dell’OMC, del 27 luglio 2023, nella controversia Repubblica dominicana – Misure antidumping sulle barre di acciaio dentellate (WT/DS 605/R).

Peraltro, l’importanza dei dati trimestrali, rispetto ai dati annuali, sarebbe dimostrata anche dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] per i valori mobiliari e le operazioni di cambio degli [OSCURATO:PERSONA]) richiede che le società quotate in Borsa pubblichino relazioni trimestrali. 148 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il sesto motivo d’impugnazione sia irricevibile, in quanto le ricorrenti non dimostrano alcuno snaturamento dei fatti.

Giudizio della Corte 149 Come risulta dal punto 103 della presente sentenza, quando un ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato elementi di prova, esso deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero condotto il Tribunale a tale snaturamento.

Inoltre, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. 150 In primo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova allorché ha ritenuto, al punto 175 della sentenza impugnata, che esse non avessero dimostrato che i cambiamenti del costo di produzione avessero un effetto sulla comparabilità del prezzo, dal momento che, al punto 181 della sentenza impugnata, esso ha assunto, come fatto dimostrato, che i prezzi medi trimestrali si discostavano del 19% dai prezzi medi annui sul mercato interno e del 15% sul mercato di esportazione e che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato l’argomento delle ricorrenti, dedotto nel loro atto introduttivo del ricorso di primo grado, secondo cui le variazioni del costo di produzione si riflettono nei prezzi di vendita sia nazionali che nell’Unione. 151 Tuttavia, con tale censura, le ricorrenti contestano la fondatezza di una valutazione del Tribunale senza precisare l’elemento di prova che sarebbe stato snaturato da quest’ultimo in tale occasione.

In mancanza di una siffatta precisazione, non si può ritenere, come risulta dal punto 149 della presente sentenza, che le ricorrenti abbiano sufficientemente dimostrato l’esistenza di uno snaturamento.

Di conseguenza, tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile. 152 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, al punto 176 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova allorché ha ritenuto che le fluttuazioni del costo di produzione riguardavano unicamente un tipo di prodotto.

Infatti, dai documenti versati dalle ricorrenti al fascicolo del procedimento di primo grado, e più precisamente dalle pagine da 40 a 42 del loro allegato A.1 e dalla pagina 25 del loro allegato A.8, risulterebbe che le fluttuazioni dettagliate del costo di produzione si riferivano a tre tipi di prodotti. 153 A tal riguardo, occorre rilevare che, certamente, le pagine dell’allegato A.1 dell’atto introduttivo del ricorso di primo grado menzionate dalle ricorrenti contengono indicazioni quanto alla fluttuazione del costo di produzione di prodotti recanti tre NCP diversi.

Tuttavia, rinviando a tali pagine di detto allegato A.1, le ricorrenti hanno esse stesse fatto riferimento, sia alla pagina 25 dell’allegato A.8 del loro atto introduttivo del ricorso in primo grado sia al punto 94 di tale atto introduttivo, a una fluttuazione, «che può arrivare fino al 14,5%» del costo di produzione per «il prodotto di cui trattasi».

In tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di aver snaturato le memorie delle ricorrenti e gli elementi di prova da esse prodotti quando ha affermato, al punto 176 della sentenza impugnata, che «[n]ell’ambito del primo esempio, le ricorrenti sostengono che, per un solo tipo di prodotto, una fluttuazione del costo di produzione ammonterebbe al 14,5%». 154 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, al punto 185 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ritenendo che la ripartizione disomogenea delle vendite durante il periodo dell’inchiesta riguardasse soltanto tre tipi di prodotti su ventitré.

Orbene, le ricorrenti avrebbero versato agli atti del procedimento di primo grado un allegato C.2, che costituisce anche l’allegato A.7 della loro impugnazione, indicante la ripartizione delle vendite sul mercato interno e delle vendite all’interno dell’Unione per trimestre per tre tipi di prodotti che, come spiegavano le ricorrenti nella loro replica in primo grado e come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 90 della sua comparsa di risposta, rappresentano quasi l’80% delle vendite nell’Unione.

Secondo le ricorrenti, se il Tribunale non avesse snaturato gli elementi di prova del fascicolo, esso non avrebbe potuto ritenere che tale ripartizione disomogenea avesse ad oggetto solo tre dei ventitré tipi di prodotti, il che implicherebbe una copertura pari soltanto al 13% del volume delle vendite durante il periodo dell’inchiesta, mentre la copertura effettiva era di quasi l’80%. 155 A tal riguardo, è sufficiente constatare che le ricorrenti non invocano alcun errore di analisi, che risulterebbe in modo manifesto dagli atti di causa e in cui il Tribunale sarebbe incorso nella sua valutazione dell’allegato C.2 contenuto nel fascicolo di primo grado.

Occorre rilevare, peraltro, che detto allegato non è menzionato al punto 185 della sentenza impugnata e che esso non fornisce alcuna indicazione quanto alla percentuale delle vendite nell’Unione rappresentata dai tre tipi di prodotti di cui trattasi.

Ne consegue che, con il pretesto di un’allegazione di snaturamento di detto allegato, le ricorrenti mirano a ottenere dalla Corte una nuova valutazione delle prove che la Corte non è competente a effettuare in sede di impugnazione, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza.

Pertanto, la censura vertente sullo snaturamento dell’allegato C.2 contenuto nel fascicolo di primo grado deve essere respinta in quanto irricevibile. 156 Per le ragioni che precedono, il sesto motivo d’impugnazione deve essere respinto. 157 Poiché i motivi d’impugnazione quinto e sesto devono essere respinti, occorre altresì respingere in quanto inoperante la censura delle ricorrenti, che presuppone la fondatezza di detti motivi d’impugnazione, secondo la quale, ai punti 186, 190 e 191 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha potuto validamente ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di discostarsi dal metodo di calcolo del margine annuale e non avesse quindi violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. 158 Per tutti i motivi che precedono, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese 159 Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

A termini dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 160 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Çolakoğlu Metalurji AŞ e la Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Firme * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 3 settembre 2026 ( * ) « Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 – Importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale – Adeguamenti – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i) – [OSCURATO:PERSONA] – Funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Entità economica unica – Criteri – Modalità di prova – Articolo 2, paragrafo 10, lettera j) – Conversione valutaria – Tasso di cambio applicabile – Contratto di copertura del rischio di cambio » Nella causa C‑498/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 luglio 2024, Çolakoğlu Metalurji AŞ, con sede in Istanbul (Turchia), Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ, con sede in Istanbul, rappresentate da J. Cornelis e F. Graafsma, advocaten, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente da G. Gattinara, G. Luengo e J. Zieliński, successivamente da G. Gattinara e J. Zieliński, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Decima Sezione), composta da E. Regan, facente funzione di presidente della Decima Sezione, D. Gratsias e B. Smulders (relatore), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, la Çolakoğlu Metalurji AŞ (in prosieguo: la «CM») e la Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ (in prosieguo: la «ÇOTAŞ») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 maggio 2024, Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret/[OSCURATO:PERSONA] (T‑630/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:304), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021, L 238, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui tale regolamento riguardava i prodotti fabbricati da dette imprese. Contesto normativo Diritto internazionale 2 Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, nonché gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo, tra i quali figura l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»). 3 L’articolo 2 dell’accordo antidumping, intitolato «Determinazione del dumping», prevede quanto segue: «(…) 2.3      Se non esiste un prezzo all’esportazione, o se le autorità ritengono che il prezzo all’esportazione non sia attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione fra l’esportatore e l’importatore o una parte terza, il prezzo all’esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello Stato in cui è avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le autorità ritengano opportuni. 2.4      Tra il prezzo all’esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito è quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate. Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant’altro risulti influire sulla comparabilità dei prezzi (…). Nei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito. Qualora, nei casi citati, la comparabilità dei prezzi ne abbia risentito, le autorità determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all’esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo. Spetta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova. 2.4.1      Se il confronto di cui al paragrafo 4 richiede una conversione di valute, il tasso di cambio deve essere quello della data di vendita (…), salvo quando la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in questione, nel qual caso il tasso da utilizzare è quello della vendita a termine. Non si deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso di inchiesta, le autorità danno agli esportatori un termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi all’esportazione in modo tale da tener conto di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. (…)». Diritto dell ’ Unione 4 L’articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21, in prosieguo: il «regolamento di base»), così dispone: «1.      Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell’Unione [europea] causi un pregiudizio. 2.      Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nell’Unione è inferiore ad un prezzo comparabile di un prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. (…)». 5 L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Determinazione del dumping», prevede quanto segue: «A.      Valore normale (…) B.      Prezzo all’esportazione 8.      Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore all’Unione. 9.      Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non è rivenduto a un acquirente indipendente o non è rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa. In tali casi, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello della frontiera dell’Unione, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita nonché dei profitti. Le voci per le quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelle normalmente a carico dell’importatore, ma che sono sostenute da qualsiasi parte operante all’interno o all’esterno dell’Unione, che sia collegata all’importatore o all’esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione inclusi: il trasporto normale, l’assicurazione, la movimentazione, il carico e lo scarico nonché le spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l’importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita nonché i profitti. C.      Confronto 10.      Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati: (…) i)      [OSCURATO:PERSONA] applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Nel termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. j)      Conversione valutaria Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. (…)». Fatti 6 I fatti all’origine della controversia, illustrati ai punti da 2 a 10 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue. 7 La CM è una società di diritto turco, attiva nel settore della produzione e dell’esportazione di prodotti piatti laminati a caldo. La ÇOTAŞ è una società di commercio e di esportazione di diritto turco collegata alla CM. 8 Il 14 maggio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»). 9 L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta. 10 Il 6 gennaio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/9, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021, L 3, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), con il quale ha imposto alle ricorrenti un dazio antidumping provvisorio del 7,6% sulle loro esportazioni del prodotto di cui trattasi verso l’Unione. 11 Il 5 luglio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento controverso, che ha istituito un dazio antidumping del 7,3% sulle importazioni nell’Unione del prodotto di cui trattasi fabbricato dalle ricorrenti. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2021, la CM e la ÇOTAŞ hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso. 13 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi. Il primo motivo di ricorso verteva su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto l’adeguamento eccedeva la commissione versata, non era dovuto alcun adeguamento in assenza di un margine di utile percepito e la ÇOTAŞ era un ufficio vendite interno e non un agente operante sulla base di commissioni. Il secondo motivo di ricorso verteva su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, in ragione della necessità di un pagamento di dazi all’importazione per procedere a un adeguamento ai sensi di tale disposizione. Il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], verteva sul rifiuto di quest’ultima di procedere al calcolo mensile o trimestrale del margine di dumping e su una conseguente violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il quarto motivo di ricorso verteva su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, in ragione del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di procedere a un adeguamento per i guadagni e le perdite di copertura. 14 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detti quattro motivi di ricorso e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte 15 Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: –        in via principale –        annullare la sentenza impugnata; –        annullare il regolamento controverso, nonché –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese da esse sostenute nell’ambito della presente impugnazione nonché a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T‑630/21, e –        in subordine: –        rinviare la causa dinanzi al Tribunale e –        riservare le spese dei due gradi di giudizio. 16 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione e –        condannare le ricorrenti alle spese. Sull’impugnazione 17 A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi. Il primo motivo d’impugnazione verte su un’erronea applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in quanto il Tribunale ha convalidato l’adeguamento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] in ragione di una commissione versata dalla CM alla ÇOTAŞ per servizi di esportazione. A sostegno del loro secondo motivo d’impugnazione, che si articola in tre parti, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e ha snaturato elementi di prova del fascicolo allorché ha ritenuto che esse non costituissero un’entità economica unica. Con il loro terzo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, da un lato, ha erroneamente trasposto alle commissioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base la presunzione enunciata all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento e, dall’altro, ha snaturato elementi di prova del fascicolo e ha violato il loro diritto di essere ascoltate. Il quarto motivo d’impugnazione verte su un errore di interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, in ragione della mancata presa in considerazione della data che fissa il tasso di cambio in un contratto di copertura. Con il loro quinto motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione delle conclusioni di una relazione del panel dell’OMC. Infine, il sesto motivo d’impugnazione verte su uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale allorché ha dichiarato che non era stato dimostrato che i cambiamenti dei costi di produzione incidessero sulla comparabilità del prezzo, che le fluttuazioni del costo di produzione riguardassero un solo tipo di prodotto e che la ripartizione disomogenea delle vendite riguardasse solamente tre tipi di prodotti. Sul primo motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 18 Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che, ai punti 46, 90 e 109 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, nella misura in cui ha ammesso che poteva essere effettuato un adeguamento del prezzo all’esportazione per il motivo che la ÇOTAȘ aveva ricevuto una commissione per compiti svolti ai fini dell’esportazione del prodotto di cui trattasi, fabbricato dalla CM, senza che tali compiti trovassero equivalenti nella determinazione del valore normale o che fosse stata versata una commissione per le vendite sul mercato interno. 19 Secondo le ricorrenti, la commissione versata alla ÇOTAȘ dalla CM è stata versata a titolo di spese generali e amministrative indirette, vale a dire, essenzialmente, spese di viaggio, di retribuzione, di ufficio e di ammortamento. Orbene, tali spese, se fossero state sostenute dalla CM, non sarebbero state dedotte dal prezzo all’esportazione, poiché non sarebbero state dedotte neppure dal valore normale. La commissione versata alla ÇOTAȘ non costituirebbe quindi un fattore incidente sulla comparabilità dei prezzi e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che così fosse. Il mero fatto che venga invocata l’esistenza di un fattore elencato all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, quale, nel caso di specie, il pagamento di una commissione, non sarebbe sufficiente a dimostrare che tale fattore incida sulla comparabilità dei prezzi. Spetterebbe alla parte che chiede un adeguamento per uno di tali fattori dimostrare che esso è tale da incidere sulla comparabilità dei prezzi. 20 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Giudizio della Corte 21 Per determinare se un prodotto è stato oggetto di dumping, l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base impone un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si deve debitamente tener conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. 22 L’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base elenca inoltre, a titolo illustrativo, diversi fattori in base ai quali possono essere effettuati adeguamenti qualora siano soddisfatte le condizioni specificate. 23 Tra questi fattori figurano, al punto i) di tale disposizione, le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Tali commissioni includono anche il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto considerato o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. 24 Pertanto, l’esistenza del versamento di una commissione a un agente al momento dell’esportazione di prodotti oggetto di un’inchiesta antidumping può giustificare un adeguamento del prezzo all’esportazione preso in considerazione nel confronto tra tale prezzo e il valore normale qualora tale presa in considerazione risulti necessaria per rendere equo detto confronto. 25 Inoltre, da una giurisprudenza consolidata risulta che l’onere di dimostrare che devono essere operati gli adeguamenti specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base incombe a colui che intende avvalersene. In tal senso, se un produttore rivendica l’applicazione di un adeguamento, in linea di principio verso il basso, del valore normale o, logicamente verso l’alto, dei prezzi all’esportazione, spetta a tale operatore indicare e dimostrare che sussistono i presupposti per la concessione di siffatto adeguamento. Per converso, se le istituzioni dell’Unione ritengono che si debba applicare un adeguamento verso il basso del prezzo all’esportazione, in quanto una società di vendita collegata a un produttore esercita funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, incombe loro fornire quanto meno indizi convergenti atti a dimostrare che sussiste tale presupposto (sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punti 83 e 84 nonché giurisprudenza citata). 26 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, ai punti 41, 42 e 45 della sentenza impugnata, che, alla luce delle considerazioni esposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento controverso, esistesse un accordo tra la CM e la ÇOTAȘ (in prosieguo: l’«accordo tra le ricorrenti»), in forza del quale la ÇOTAȘ aveva la funzione di verificare le lettere di credito, predisporre i documenti relativi allo sdoganamento e al carico e darvi seguito, redigere i documenti necessari per l’esportazione dopo il carico ed eseguire procedure in materia di esportazione, come la riscossione del pagamento delle merci. Il Tribunale ha altresì constatato che l’accordo tra le ricorrenti prevedeva il versamento di una commissione di 1 dollaro statunitense (USD) (circa EUR 0,85) per tonnellata di prodotto venduto all’esportazione dalla ÇOTAȘ. Inoltre, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento, le ricorrenti hanno spiegato, dinanzi al Tribunale, che la ÇOTAȘ conservava gli utili che essa traeva dalla riscossione di tale commissione per i suoi servizi di intermediazione all’esportazione. 27 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 46, 90 e 105 della sentenza impugnata, da un lato, che i compiti svolti dalla ÇOTAŞ corrispondessero effettivamente a quelli normalmente svolti da un agente che presta un servizio ai fini dell’esportazione del prodotto fabbricato dal produttore e che tali funzioni non trovassero equivalenti nella determinazione del valore normale e, dall’altro, che, poiché le vendite sul mercato interno del prodotto di cui trattasi non davano luogo al versamento di detta commissione, la [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente operare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base al fine di garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. 28 Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il Tribunale non si è quindi limitato a prendere in considerazione l’esistenza stessa di una commissione al fine di valutare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato la necessità di procedere a un adeguamento dei prezzi all’esportazione al fine di garantire un confronto equo tra tali prezzi e il valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Come risulta dai punti 26 e 27 della presente sentenza, il Tribunale ha esaminato la natura di tale commissione nel suo contesto. 29 Inoltre, alla luce delle constatazioni fattuali, richiamate ai punti 26 e 27 della presente sentenza, che rientrano nella competenza sovrana del Tribunale, salvo il caso di un eventuale snaturamento dei fatti da parte di quest’ultimo, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a operare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per tener conto della commissione versata alla ÇOTAȘ. Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti, ricordato al punto 19 della presente sentenza, secondo cui la commissione versata alla ÇOTAȘ doveva coprire talune spese che non sarebbero state dedotte dal valore normale, è sufficiente rilevare che, nell’ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti, il Tribunale ha, al contrario, considerato che le funzioni esercitate dalla ÇOTAȘ e, di conseguenza, le spese sostenute da quest’ultima nell’esercizio delle sue funzioni, non trovavano equivalenti nella determinazione del valore normale. 30 Pertanto, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Sul secondo motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 31 Le ricorrenti sostengono che, ritenendo che la ÇOTAȘ fosse un agente della CM, il che giustificava un adeguamento del prezzo all’esportazione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, il Tribunale ha applicato erroneamente tale disposizione e ha snaturato elementi di prova. Secondo le ricorrenti, esse formavano un’entità economica unica in cui la ÇOTAȘ svolgeva le funzioni di un ufficio interno incaricato delle vendite all’esportazione in seno al gruppo Çolakoğlu Metalurji. 32 Con la prima parte del loro secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che, ai punti da 40 a 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha adottato un criterio errato e nuovo per valutare se la ÇOTAȘ fosse un agente della CM. Più in particolare, il Tribunale avrebbe preso in considerazione unicamente l’esistenza dell’accordo tra le ricorrenti, che prevedeva il versamento di una commissione, mentre dalle sentenze del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803); del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e del 14 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑716/19, EU:T:2021:457), risulterebbe che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il contenuto stesso delle clausole contenute in tale accordo anziché limitarsi a constatarne l’esistenza. Inoltre, allorché ha tenuto conto del fatto che la ÇOTAȘ conservava gli utili derivanti dalla commissione ricevuta in forza di detto accordo, il Tribunale avrebbe introdotto un nuovo criterio che non sarebbe stato contemplato nella giurisprudenza precedente e che sarebbe irrilevante, dal momento che tale conservazione di utili non dimostrerebbe l’esistenza di un interesse divergente o di una dipendenza tra due società. Peraltro, la presa in considerazione di tale fatto sarebbe contraria ai principi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di prezzi di trasferimento. 33 Con la seconda parte di tale motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che, ai punti da 51 a 62 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in due errori. In primo luogo, allorché ha ritenuto, al punto 59 della sentenza impugnata, che le ricorrenti non avessero cercato di dimostrare che il ruolo della CM era limitato a un intervento «su carta», consistente unicamente nell’emissione della fattura, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la sentenza del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e snaturato gli elementi di prova. Secondo le ricorrenti, il Tribunale si è erroneamente concentrato sulla questione se il ruolo della CM fosse limitato a un intervento «su carta», piuttosto che esaminare le ragioni sottese alla partecipazione della CM alle vendite all’esportazione di cui trattasi. In secondo luogo, allorché ha preso in considerazione unicamente l’esistenza di vendite dirette all’esportazione da parte del produttore anziché tener conto della loro importanza, il Tribunale avrebbe applicato un criterio errato. 34 Con la terza parte di detto motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che, ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il fatto che la CM avesse realizzato la totalità delle vendite sul mercato interno del prodotto di cui trattasi senza l’intervento di un commerciante tendesse a dimostrare che tale produttore disponeva di un ufficio vendite interno e, di conseguenza, che la ÇOTAȘ non potesse essere reputata un siffatto ufficio. Secondo le ricorrenti, dalle sentenze del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e del 21 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] SVW Chemical e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑762/20, EU:T:2024:113), non risulta che le vendite dirette sul mercato interno del prodotto considerato siano un fattore rilevante per valutare se un produttore e un commerciante ad esso collegato formino un’entità economica unica nell’ambito delle esportazioni di tale prodotto. Nelle sue conclusioni nelle cause riunite Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2011:245, paragrafo 66), l’avvocato generale Mengozzi avrebbe menzionato la possibilità che un produttore di un paese terzo operi sul suo mercato interno tramite una società che esso non controlla economicamente, mentre distribuisce i suoi prodotti verso l’Unione tramite una società che costituisce con esso un’entità economica unica. 35 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di ciascuna parte del secondo motivo d’impugnazione. Giudizio della Corte 36 Come risulta dal punto 21 della presente sentenza, l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base impone di procedere a un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, mentre il punto i) di detta disposizione prevede che un siffatto confronto possa richiedere adeguamenti di tali prezzo e valore in ragione di differenze nelle commissioni versate per le vendite considerate. 37 Tuttavia, un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non può essere effettuato se il produttore stabilito in un paese terzo e il suo distributore collegato incaricato delle esportazioni nell’Unione formino un’entità economica unica (sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 39). 38 Infatti, l’equo confronto imposto dall’articolo 2, paragrafo 10, di detto regolamento deve tener conto della realtà economica delle entità coinvolte. Così, è stato dichiarato che da tale disposizione non emerge alcun elemento che osti all’applicazione della nozione di «entità economica unica» alla determinazione finale del prezzo di esportazione ai fini di un equo confronto ai sensi di detta disposizione. Se un produttore distribuisce i suoi prodotti all’esportazione verso l’Unione tramite una società, giuridicamente distinta, ma che esso controlla sul piano economico, non sussiste alcun motivo imperativo, di natura giuridica o economica, che impedisca di riconoscere l’esistenza di un’«entità economica unica» tra questi due operatori (sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 54). 39 In altre parole, la suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all’interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratti di un’entità economica unica che organizza in questo modo un complesso di attività svolte, in altri casi, da un’entità che è unica anche sotto il profilo giuridico. Ciò considerato, il riconoscimento dell’esistenza di un’entità economica unica consente di evitare che costi chiaramente inclusi nel prezzo di un prodotto allorché la vendita viene effettuata da un ufficio vendite inserito nell’organizzazione del produttore ne esulino quando la stessa attività di vendita viene svolta da un’impresa giuridicamente distinta, pure se economicamente controllata dal produttore. Ne consegue che un distributore che formi un’entità economica unica con un produttore stabilito in uno Stato terzo non può essere considerato come soggetto che svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 42). 40 Al fine di valutare l’esistenza di un’entità economica unica tra un produttore e il suo distributore, che escluderebbe un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, occorre prendere in considerazione l’insieme dei fattori pertinenti che consentono di determinare la realtà economica dei rapporti tra tale produttore e tale distributore e, in particolare, verificare se detto produttore controlli economicamente detto distributore, facendogli al contempo svolgere le funzioni spettanti normalmente a un ufficio vendite interno (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 1988, Canon e a./Consiglio, 277/85 e 300/85, EU:C:1988:467, punto 29; del 10 marzo 1992, Canon/Consiglio, C‑171/87, EU:C:1992:106, punti 9 e 10, nonché del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 43). 41 La determinazione dell’esistenza di un’entità economica unica dipende quindi da una valutazione globale di fattori che consentono di determinare la realtà economica delle funzioni svolte da un distributore nei confronti di un produttore. Tale determinazione deve essere effettuata caso per caso, senza che possa essere prestabilita l’importanza dei fattori di cui tenere conto per detta valutazione globale. 42 È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare le censure dedotte dalle ricorrenti nelle diverse parti del secondo motivo d’impugnazione. 43 A tal riguardo, occorre rilevare che, ai punti da 37 a 73 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso un errore manifesto di valutazione, ai punti da 79 a 86 del regolamento controverso, allorché, in un primo momento, aveva effettuato una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti che costituivano l’accordo tra le ricorrenti implicante il versamento di commissioni, le vendite dirette all’esportazione da parte della CM, le vendite dirette sul mercato interno della CM, la detenzione da parte della CM del 99,98% delle azioni della ÇOTAȘ, l’assenza di acquisti da parte della ÇOTAȘ presso fornitori non collegati, nonché l’ubicazione della CM e della ÇOTAȘ nel medesimo edificio, e, in un secondo momento, aveva dedotto da tali elementi che la CM e la ÇOTAȘ non potevano essere considerate come costituenti un’entità economica unica. 44 Con la prima parte del secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non poteva fondarsi sulla sola esistenza di un accordo tra le ricorrenti, che prevedeva il versamento di una commissione da parte della CM alla ÇOTAȘ. 45 A tal riguardo, occorre rilevare che, ai punti da 41 a 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confermato la pertinenza degli indizi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di stabilire se si potesse ritenere che la ÇOTAȘ esercitasse le attività di un agente che opera sulla base di commissioni. A titolo di tali indizi, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, l’accordo tra le ricorrenti che prevedeva il versamento di una commissione di USD 1 per tonnellata di prodotto venduta all’esportazione dalla ÇOTAŞ; in secondo luogo, il fatto che la ÇOTAŞ conservasse gli utili derivanti da tale commissione e, in terzo luogo, le funzioni attribuite alla ÇOTAŞ ai sensi dell’accordo tra le ricorrenti, ossia verificare le lettere di credito, predisporre i documenti relativi allo sdoganamento e al carico e darvi seguito, redigere i documenti necessari per l’esportazione dopo il carico ed eseguire procedure in materia di esportazione, come la riscossione del pagamento delle merci. 46 Nella misura in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di aver preso in considerazione unicamente l’esistenza dell’accordo concluso tra le ricorrenti che prevedeva il versamento di una commissione e di aver omesso di tener conto delle clausole di tale accordo, come esso avrebbe tuttavia fatto nelle sentenze del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e del 14 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑716/19, EU:T:2021:457), occorre constatare che tale censura deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata. 47 Infatti, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che dall’accordo tra le ricorrenti derivasse che la ÇOTAŞ aveva la funzione di verificare le lettere di credito, predisporre i documenti relativi allo sdoganamento e al carico e darvi seguito, redigere i documenti necessari per l’esportazione dopo il carico ed eseguire procedure in materia di esportazione, come la riscossione del pagamento delle merci. Inoltre, allo stesso punto, il Tribunale ha indicato che tale accordo prevedeva altresì che la CM mantenesse le principali funzioni connesse alle vendite, quali l’acquisizione di clienti e la definizione delle condizioni contrattuali e di vendita necessarie con tali clienti, compresi il tipo di prodotto, il prezzo o il tempo di carico. 48 Il fatto che, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia deciso che, tra gli indizi che consentivano di ritenere che la ÇOTAȘ esercitasse le attività di un agente che opera sulla base di commissioni, occorreva prendere in considerazione l’esistenza stessa dell’accordo tra le ricorrenti non consente affatto di dedurre che esso avrebbe in tal modo tenuto conto di un fattore non pertinente, discostandosi dunque erroneamente dalla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803). Infatti, la valutazione della portata delle clausole di un accordo presuppone l’esistenza di quest’ultimo, cosicché la presa in considerazione tanto di tale esistenza quanto del contenuto di tali clausole sono fattori pertinenti al fine di verificare, ed eventualmente constatare, l’esistenza di un’entità economica unica. 49 Pertanto, la censura enunciata al punto 46 della presente sentenza deve essere respinta in quanto infondata. 50 Inoltre, nella misura in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di aver dichiarato che il fatto che la ÇOTAŞ conservasse gli utili tratti dalla commissione che essa riceveva in forza dell’accordo tra le ricorrenti era un indizio del fatto che quest’ultima esercitava le attività di un agente che opera sulla base di commissioni, per il motivo che il Tribunale avrebbe così introdotto un criterio che non trova alcun fondamento nella giurisprudenza precedente e che sarebbe in contrasto con le norme internazionali in materia di prezzi di trasferimento, occorre respingere tale censura in quanto infondata. 51 Invero, il fatto che la conservazione di un utile a seguito della riscossione di una commissione non sia stata ancora riconosciuta, né dalla Corte né dal Tribunale, come un fattore pertinente non significa tuttavia che non si tratti di un indizio di cui il Tribunale poteva validamente tener conto al fine di constatare l’indipendenza economica di un commerciante rispetto a un produttore. Nel caso di specie, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha preso in considerazione, come indizio di una siffatta indipendenza economica della ÇOTAȘ rispetto alla CM e, pertanto, ai fini della valutazione dell’esistenza o meno di un’entità economica unica tra tali imprese, il fatto che la ÇOTAȘ conservi gli utili derivanti dalle commissioni che essa riceve dalla CM per i suoi servizi di intermediazione all’esportazione. 52 Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il carattere pertinente di tale indizio non può essere messo in discussione per il motivo che la CM, in quanto azionista che detiene il 99,98% delle quote della ÇOTAȘ, percepirà gli utili di quest’ultima o al momento del pagamento da parte di quest’ultima di dividendi, oppure al momento dello scioglimento della ÇOTAȘ. Invero, oltre al fatto che non è dimostrato che la ÇOTAȘ distribuisca dividendi o che, in caso di scioglimento, i suoi utili ritorneranno alla CM, il pagamento di dividendi o il trasferimento di fondi in occasione di uno scioglimento sono elementi non pertinenti per determinare se un produttore faccia svolgere o meno a una società collegata le funzioni di un ufficio vendite interno all’organizzazione di tale produttore. 53 Le considerazioni di cui al punto 51 della presente sentenza non possono essere messe in discussione neppure dall’argomento delle ricorrenti relativo ai principi e alle raccomandazioni dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento. Infatti, tali raccomandazioni e principi riguardano la riscossione dell’imposta sugli utili generati da entità collegate. Orbene, la valutazione della necessità di operare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base dipende non dalle norme fiscali dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento applicabili agli utili generati dal commerciante e dal suo produttore, bensì dalla realtà economica delle funzioni da essi esercitate. 54 Infine, le ricorrenti sostengono che la valutazione del Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata denota uno snaturamento dell’elemento di prova costituito da una relazione di audit di 47 pagine, redatta dalla società Deloitte e vertente sulle attività della ÇOTAȘ per il 2019 (in prosieguo: la «relazione di audit»), che esse avevano prodotto in primo grado e che hanno allegato alla loro impugnazione. Infatti, alla luce di tale relazione, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere che i compiti svolti dalla ÇOTAȘ corrispondessero effettivamente a quelli normalmente svolti da un agente che presta un servizio ai fini dell’esportazione del prodotto fabbricato dal produttore e che tali funzioni non trovassero equivalenti nella determinazione del valore normale. Secondo le ricorrenti, dalla relazione di audit risultava che le somme versate alla ÇOTAȘ lo erano a titolo di spese generali e amministrative. 55 A tal riguardo, occorre ricordare che dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si evince che il Tribunale è l’unico competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottopostogli, e, dall’altro, a valutare tali fatti nonché gli elementi di prova corrispondenti. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso di loro snaturamento (sentenza del 28 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑269/23 P e C‑272/23 P, EU:C:2024:984, punto 131 e giurisprudenza citata). 56 Inoltre, qualora affermi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, un ricorrente deve, in applicazione dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero condotto il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza, uno snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova (sentenza del 20 giugno 2024, Euranimi/[OSCURATO:PERSONA], C‑252/23 P, EU:C:2024:538, punto 71 e giurisprudenza citata). 57 Orbene, nonostante le ricorrenti abbiano allegato la relazione di audit alla loro impugnazione, esse non precisano quali sarebbero i passaggi di tale relazione che sarebbero stati snaturati dal Tribunale. 58 In realtà, con il pretesto di un asserito snaturamento di detta relazione, le ricorrenti mirano a ottenere dalla Corte una nuova valutazione di tale elemento di prova, valutazione che la Corte non è competente ad effettuare in sede di impugnazione, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza. Infatti, sebbene dalla pagina 37 della relazione di audit risulti che la ÇOTAȘ si faceva carico di spese di viaggio, di personale, di ufficio e di ammortamento, l’esistenza di tali spese non consente, senza procedere a una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, di mettere in discussione la constatazione effettuata dal Tribunale secondo cui dall’accordo tra le ricorrenti risultava che la ÇOTAȘ riceveva commissioni ed esercitava funzioni consistenti nel verificare le lettere di credito, nel predisporre i documenti relativi allo sdoganamento e al carico e darvi seguito, nel redigere i documenti necessari per l’esportazione dopo il carico e nell’eseguire procedure in materia di esportazione. 59 La censura delle ricorrenti vertente su uno snaturamento della relazione di audit deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la prima parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere integralmente respinta. 60 Con la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto, da un lato, nella misura in cui ha preso in considerazione unicamente il fatto stesso che la CM procedeva a vendite dirette all’esportazione e non la loro importanza e, dall’altro, nella misura in cui ha ritenuto che le ricorrenti non avessero cercato di dimostrare che il ruolo della CM in tali vendite dirette si limitava a un intervento «su carta». Così facendo, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e snaturato gli elementi di prova. 61 A tal riguardo, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 51 della sentenza impugnata, che l’esistenza di vendite dirette da parte del produttore costituisce un fattore rilevante al fine di determinare se un commerciante ad esso collegato debba essere assimilato a un agente che opera sulla base di commissioni. Infatti, l’esistenza di siffatte vendite relative al prodotto considerato o ad altri prodotti è un indizio del fatto che il commerciante collegato a tale produttore non esercita funzioni di un ufficio vendite interno all’organizzazione di detto produttore. Inoltre, quanto più significativa è la proporzione di tali vendite dirette, tanto più difficile è sostenere che il distributore collegato esercita siffatte funzioni (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punto 49). 62 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, al punto 62 della sentenza impugnata, che le vendite all’esportazione della CM costituissero un indizio, insieme ad altri, del fatto che essa stessa disponeva di un ufficio vendite interno pienamente operativo e che, pertanto, si doveva ritenere che la ÇOTAȘ svolgesse non già tale funzione, bensì quella di un agente che opera sulla base di commissioni. A sostegno di tale constatazione, il Tribunale ha preso in considerazione il fatto che, sebbene la CM non avesse effettuato vendite dirette del prodotto di cui trattasi verso l’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che, sotto il profilo del valore, la CM aveva effettuato, rispettivamente, il 5,49% delle vendite dirette del prodotto di cui trattasi verso il resto del mondo, l’11% delle vendite dirette degli altri prodotti verso il resto del mondo e il 5,48% delle vendite dirette degli altri prodotti nell’Unione. Pertanto, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale ha tenuto conto unicamente dell’esistenza di tali vendite e non della loro importanza si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata ed è, pertanto, infondato. 63 Inoltre, l’argomento delle ricorrenti secondo cui nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 10 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP/Consiglio (T‑249/06, EU:T:2009:62); del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), e del 21 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] SVW Chemical e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑762/20, EU:T:2024:113), il Tribunale non avrebbe affatto escluso, sulla base di percentuali di vendite dirette del produttore più alte, che un commerciante potesse esercitare le funzioni di un ufficio vendite interno, non consente di dimostrare che, nel caso di specie, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto deducendo in particolare dall’esistenza di vendite dirette all’esportazione realizzate dalla CM che la ÇOTAȘ non poteva essere considerata come avente tale funzione. Invero, oltre al fatto che la Corte non è vincolata dalle qualificazioni giuridiche dei fatti effettuate dal Tribunale in tali cause, occorre ricordare, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, che la verifica dell’esistenza di un’entità economica unica implica una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti. Fra tali fattori figurano le vendite dirette da parte del produttore. Il fatto che, nel caso di specie, la CM proceda a vendite dirette all’esportazione, seppure in una piccola percentuale del suo fatturato complessivo, è quindi un indizio tra gli altri di cui il Tribunale poteva validamente tener conto per ritenere che essa stessa disponesse di un ufficio vendite interno pienamente operativo. 64 Nella misura in cui le ricorrenti affermano che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti allorché ha ritenuto, al punto 59 della sentenza impugnata, che esse non avessero cercato di dimostrare che il ruolo del produttore era limitato a un intervento «su carta» consistente unicamente nell’emissione di una fattura, è giocoforza constatare che le ricorrenti non espongono quale elemento di prova sarebbe stato così snaturato, di modo che tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 56 della presente sentenza. 65 Le ricorrenti contestano altresì al Tribunale di aver unicamente verificato se il ruolo della CM si fosse limitato a un intervento «su carta» in occasione delle vendite dirette all’esportazione. Procedendo in tal modo, il Tribunale avrebbe disatteso la propria giurisprudenza derivante dalla sentenza del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437), nella quale avrebbe deciso che diverse ragioni possono giustificare l’intervento «su carta» di un produttore, cosicché, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto, allo stesso modo, tener conto delle diverse ragioni sottese idonee a spiegare la partecipazione della CM alle vendite all’esportazione. 66 A tal riguardo, occorre rilevare che, ai punti da 56 a 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui le vendite dirette all’esportazione realizzate dalla CM non costituiscono, per la maggior parte, effettive vendite all’esportazione, poiché, in ragione di requisiti di legge in Turchia, tali vendite sono realizzate in particolare presso clienti situati in una zona franca in Turchia oppure presso clienti situati in Turchia ma che esportano successivamente i prodotti considerati verso altri paesi terzi. 67 Al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, facendo riferimento alla propria giurisprudenza derivante dalla sentenza del 25 giugno 2015, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑26/12, EU:T:2015:437, punto 68), di aver già ammesso che una società collegata poteva esercitare le funzioni di un ufficio vendite interno senza tuttavia emettere essa stessa le fatture connesse alle proprie vendite, fatture emesse dal produttore medesimo, il cui intervento si limiterebbe, in tal modo, a un intervento «su carta». 68 Il Tribunale ha tuttavia ritenuto, al punto 59 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, le ricorrenti non avessero cercato di dimostrare che il ruolo della CM si limitava a un siffatto intervento «su carta». Il Tribunale ha aggiunto, al punto 60 di tale sentenza, che l’accordo tra le ricorrenti prevedeva, al contrario, che fosse responsabilità della CM trovare clienti e concludere contratti con loro, cosicché la CM aveva esercitato, secondo i termini stessi di tale accordo, la maggior parte, se non la totalità, delle funzioni normalmente assunte da un ufficio vendite. 69 Alla luce di tali constatazioni, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha respinto l’argomento delle ricorrenti menzionato al punto 66 della presente sentenza. Infatti, il Tribunale ha valutato la realtà economica delle vendite dirette all’esportazione effettuate dalla CM e ha ritenuto, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a prendere in considerazione tali vendite, come indizio, insieme ad altri, del fatto che la CM stessa disponeva, a tal fine, di un ufficio vendite interno pienamente operativo, cosicché tale ruolo non era devoluto alla ÇOTAȘ, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti. 70 Pertanto, per le ragioni che precedono, la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta. 71 A sostegno della terza parte del loro secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver ritenuto che l’esistenza di vendite dirette realizzate dal produttore sul suo mercato interno fosse un criterio pertinente per determinare se un produttore e un commerciante costituiscano un’entità economica unica incaricata delle vendite all’esportazione. 72 Al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che la CM avesse realizzato la totalità delle sue vendite sul mercato interno senza l’intervento di alcun commerciante tendesse a dimostrare, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], che la CM disponeva di un ufficio vendite interno e che, di conseguenza, la ÇOTAŞ non poteva essere reputata un siffatto ufficio. Il Tribunale ne ha dedotto che si trattava di un indizio pertinente di cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva, o addirittura doveva, tener conto ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. 73 A tal riguardo, occorre rilevare che la circostanza che un produttore disponga di un ufficio vendite interno per le sue vendite sul mercato interno è un indizio del fatto che egli non deve ricorrere, a tal fine, ai servizi di un commerciante ad esso collegato e con il quale dovrebbe essere ritenuto costituire un’entità economica unica. Peraltro, sebbene l’esistenza di un siffatto ufficio vendite interno in seno all’impresa del produttore possa facilitare l’attuazione da parte del produttore di vendite all’esportazione, tramite detto ufficio, non si può tuttavia dedurre da tale sola circostanza che un siffatto produttore proceda effettivamente a vendite all’esportazione tramite il suo ufficio vendite interno. 74 Tuttavia, il fatto che un produttore disponga di un siffatto ufficio vendite interno per le vendite sul mercato interno e la circostanza che proceda esso stesso a vendite dirette all’esportazione, considerati nel loro insieme, possono costituire un indizio del fatto che tale produttore e un commerciante collegato non costituiscono un’entità economica unica per quanto riguarda le vendite dirette all’esportazione. 75 Pertanto, tenuto conto di quanto precede, il Tribunale ha potuto validamente ritenere che il fatto che la CM disponesse di un ufficio vendite interno per le vendite sul mercato interno costituisse un indizio pertinente per valutare se tale produttore e la ÇOTAŞ formassero un’entità economica unica per quanto riguarda le vendite all’esportazione. 76 La terza parte del secondo motivo d’impugnazione deve, pertanto, essere respinta, cosicché il secondo motivo d’impugnazione deve essere integralmente respinto in quanto infondato. Sul terzo motivo d ’ impugnazione Sulla prima parte – Argomenti delle parti 77 Le ricorrenti sostengono che, ai punti da 94 a 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata ad applicare, per analogia, alle commissioni disciplinate dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base la presunzione sancita all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento, secondo la quale l’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo rende i prezzi all’esportazione inattendibili, cosicché le istituzioni possono costruire un prezzo all’esportazione. Pertanto, secondo le ricorrenti, quando la [OSCURATO:PERSONA] intende procedere a un adeguamento sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, essa non può presumere che la commissione versata dal produttore esportatore al commerciante collegato non sia stata fissata in modo concorrenziale tenuto conto del rapporto tra queste due entità, ma deve dimostrare tale fatto per essere autorizzata a costruire l’importo di detta commissione tenendo conto di un equo margine di utile. 78 Le ricorrenti rilevano, a tal riguardo, che l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base riguarda esclusivamente la situazione in cui due parti sono collegate, mentre l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di tale regolamento riguarda commissioni che possono essere versate sia ad agenti collegati sia ad agenti non collegati e, pertanto, non contiene alcuna presunzione secondo cui le transazioni tra società collegate non sono, in linea di principio, attendibili. Inoltre, a differenza degli adeguamenti volti a determinare il prezzo all’esportazione corrispondente a condizioni commerciali normali, gli adeguamenti effettuati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, di detto regolamento tenderebbero a correggere il prezzo all’esportazione o il valore normale già calcolati in applicazione delle norme fissate all’articolo 2, paragrafi da 1 a 9, del medesimo regolamento. Infine, la Corte avrebbe già dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non contiene il benché minimo riferimento a una siffatta presunzione, poiché detta disposizione, che riguarda il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, è incentrata non già sul rapporto tra l’esportatore e il distributore, bensì sulle funzioni esercitate da quest’ultimo (sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C-468/15 P, EU:T:2015:437, punti 87 e 88). Di conseguenza, le ricorrenti sostengono che, ove la [OSCURATO:PERSONA] ritenga che l’importo della commissione tra un produttore e una società commerciale collegata non rifletta una remunerazione adeguata, essa non può presumerlo, ma deve dimostrarlo. 79 Il Tribunale avrebbe pertanto erroneamente dichiarato, ai punti da 98 a 102 della sentenza impugnata, che le ricorrenti erano state sufficientemente informate della natura e dell’importo dell’adeguamento supplementare e, ai punti da 103 a 106 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva debitamente indicato la ragione per cui riteneva che l’importo della commissione convenuto nell’accordo tra le ricorrenti non costituisse una remunerazione adeguata. In particolare, le ricorrenti ritengono che il loro diritto di essere ascoltate sia stato violato, in quanto esse non hanno avuto la possibilità di confutare la presunzione secondo cui l’importo della commissione non rifletteva una remunerazione adeguata, laddove la [OSCURATO:PERSONA] si è basata unicamente su tale presunzione e non ha dimostrato in che modo l’esistenza dei rapporti infragruppo avesse necessariamente influito sulla determinazione di tale importo. 80 Le ricorrenti sostengono inoltre che, quandanche la presunzione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base fosse trasponibile all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di tale regolamento, dal punto 7.148 della relazione del panel dell’OMC, del 14 novembre 2017, nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – OCTG (Corea) Misure antidumping concernenti determinati prodotti tubulari per campi petroliferi provenienti dalla Corea (WT/DS 488/R), risulterebbe che l’autorità incaricata dell’inchiesta non può costruire il prezzo all’esportazione qualora constati l’esistenza di un rapporto di associazione, ma che essa è tenuta a prendere in considerazione gli elementi di prova di cui dispone e che suggeriscono che ci si possa basare sul prezzo all’esportazione, nonostante l’esistenza di un rapporto di associazione. Orbene, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto a disposizione elementi di prova in base ai quali l’importo effettivo della commissione rappresentava una remunerazione adeguata. 81 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza degli argomenti delle ricorrenti. – Giudizio della Corte 82 In primo luogo, nella misura in cui le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata ad applicare, per analogia, alle commissioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base la presunzione sancita all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento, occorre ricordare che quest’ultima disposizione prevede la possibilità di costruire il prezzo all’esportazione qualora risulti che quest’ultimo non sia attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo. 83 Pertanto, l’esistenza di un rapporto d’associazione tra l’esportatore e l’importatore consente alla [OSCURATO:PERSONA] di presumere che il prezzo all’esportazione non sia attendibile e di costruire tale prezzo al fine di soddisfare il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 8, di detto regolamento, secondo cui il prezzo all’esportazione deve essere il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all’esportazione nell’Unione. 84 Peraltro, la Corte ha già dichiarato che, nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, non esiste alcuna presunzione in base alle quale due imprese collegate non operano in modo indipendente e sono vincolate da accordi di compensazione, cosicché spetta alle istituzioni dell’Unione, per poter operare un adeguamento ai sensi di tale disposizione, dimostrare che le due entità sono gestite in modo indipendente. A tal fine, dette istituzioni non possono basarsi sulla presunzione sancita all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento. Mentre quest’ultima disposizione riguarda il calcolo del prezzo all’esportazione e presuppone l’esistenza di un rapporto tra l’esportatore e il distributore tale da falsare detto prezzo, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di detto regolamento, che riguarda il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, non è incentrato sul rapporto tra l’esportatore e il distributore, bensì sulle funzioni svolte da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑468/15 P, EU:C:2016:803, punti da 86 a 88). 85 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non si può dedurre da tale giurisprudenza della Corte che, una volta stabilito che occorreva operare un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, dal momento che il commerciante collegato al produttore agiva in qualità di agente che opera sulla base di commissioni, non si può ritenere che il rapporto tra tale agente e il produttore lasci presumere che l’importo delle commissioni ricevute da tale agente non sia attendibile e, pertanto, che l’importo delle commissioni da dedurre dal prezzo all’esportazione possa essere costruito. 86 A tal riguardo, il Tribunale ha correttamente dichiarato, in sostanza, al punto 94 della sentenza impugnata, che la questione se il commerciante collegato debba o meno essere considerato un ufficio vendite interno e, pertanto, se l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base si applichi o meno, è distinta dalla questione relativa alla quantificazione dell’adeguamento propriamente detto, una volta accertato che tale disposizione si applica. Infatti, nella sentenza del 26 ottobre 2016, PT [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑468/15 P, EU:C:2016:803), la Corte si è limitata a pronunciarsi sulla prima questione. Il Tribunale ha dunque parimenti correttamente ritenuto che la Corte non avesse messo in discussione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse tener conto del rapporto tra il produttore e il commerciale collegato al momento di determinare l’importo appropriato dell’adeguamento da operare, come nel caso dell’adeguamento da essa effettuato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. 87 Pertanto, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 95 della sentenza impugnata, il principio enunciato all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento, secondo il quale, qualora risulti che il prezzo all’esportazione non è attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, trova applicazione anche in sede di quantificazione dell’importo delle commissioni da dedurre dal prezzo all’esportazione al fine di non privare l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base del suo effetto utile. 88 Tale considerazione non può essere messa in discussione dall’argomento delle ricorrenti secondo cui possono essere versate commissioni sia ad agenti collegati sia ad agenti non collegati al produttore. Infatti, la presunzione secondo cui l’importo delle commissioni ricevute dall’agente interessato non è attendibile, cosicché l’importo delle commissioni da dedurre dal prezzo all’esportazione, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), del regolamento di base, può essere costruito, si applica solo a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che tale agente è collegato al produttore, per analogia all’articolo 2, paragrafo 9, di tale regolamento, ossia a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione tra dette due entità. 89 L’applicazione di detta presunzione non può neppure essere messa in discussione dal fatto che il panel dell’OMC ha ritenuto, nella sua relazione menzionata al punto 80 della presente sentenza, che, tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 2.3 dell’accordo antidumping, tale disposizione «non autorizza l’autorità incaricata dell’inchiesta a costruire il prezzo all’esportazione ogni qual volta vi sia un rapporto di associazione» e che «l’autorità incaricata dell’inchiesta non [può] semplicemente prescindere dagli elementi di prova di cui dispone, i quali inducono a ritenere che ci si possa correttamente basare sul prezzo all’esportazione nonostante l’esistenza di un rapporto di associazione, e successivamente costruire il prezzo all’esportazione senza esaminare detti elementi di prova», dal momento che «l’autorità incaricata dell’inchiesta ha l’obbligo di accertare correttamente i fatti e di valutarli in maniera imparziale e obiettiva, il che implica l’esame degli elementi di prova pertinenti relativi alle questioni ad essa sottoposte». 90 È vero che l’articolo 2.3 dell’accordo antidumping corrisponde all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e che il primato degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato dell’Unione impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a tali accordi (sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 82 e giurisprudenza citata). 91 Tuttavia, la presunzione sancita all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base è una presunzione relativa. Pertanto, se nel corso del procedimento antidumping il produttore coinvolto presenta alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova atti a dimostrare che, nonostante l’esistenza di un rapporto di associazione, il prezzo dell’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all’esportazione, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a procedere alla costruzione di tale prezzo. Pertanto, l’esistenza di una siffatta presunzione non viola l’articolo 2.3 dell’accordo antidumping, come interpretato dal panel dell’OMC nella sua relazione menzionata al punto 80 della presente sentenza. 92 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere ascoltate è stato violato, in quanto il regolamento controverso menziona per la prima volta un’applicazione analogica dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base in sede di calcolo del prezzo all’esportazione a seguito dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), di tale regolamento. 93 A tal riguardo, occorre ricordare che, in applicazione del principio del rispetto dei diritti della difesa delle parti di un procedimento antidumping, queste ultime devono essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova posti dalla [OSCURATO:PERSONA] a fondamento delle proprie affermazioni e relativi all’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (sentenza del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 211 e giurisprudenza citata). 94 Nel caso di specie, è pacifico, come risulta dal punto 102 della sentenza impugnata, che il punto 84 del regolamento controverso menziona per la prima volta che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato l’adeguamento applicando, per analogia, l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e che tale adeguamento è stato calibrato sia per tener conto delle funzioni che il commerciante collegato si è impegnato a svolgere dietro remunerazione, conformemente all’accordo tra le ricorrenti, sia per riflettere la remunerazione adeguata del servizio prestato in condizioni di libera concorrenza. 95 Tuttavia, come risulta dal punto 101 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, al punto 55 del regolamento provvisorio, che, «per stabilire il prezzo all’esportazione franco fabbrica di tale produttore esportatore il prezzo all’esportazione è stato adeguato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi sottratto dal prezzo all’esportazione le spese [generali, amministrative e di vendita] dell’operatore commerciale correlato che non costituiva un’entità economica unica con il produttore esportatore, ed anche un profitto equivalente al profitto di un importatore indipendente nell’Unione, stabilito in base alle informazioni disponibili nel fascicolo della presente inchiesta oltre che in base alle risultanze di una precedente inchiesta sulle importazioni di prodotti simili al prodotto oggetto dell’inchiesta». 96 Pertanto, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 102 della sentenza impugnata, che il regolamento provvisorio informava già le ricorrenti che l’adeguamento del prezzo all’esportazione era giustificato dalla presenza di parti collegate. Il regolamento provvisorio informava altresì le ricorrenti del modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adeguato il prezzo all’esportazione precisando che essa non avrebbe tenuto conto dell’utile del commerciante collegato, ma che lo avrebbe costruito sulla base di altri dati. 97 Alla luce di tali elementi, le ricorrenti non possono validamente sostenere di non aver avuto la possibilità di fornire la prova che l’importo della commissione rifletteva una remunerazione adeguata. Neppure la precisazione apportata nel regolamento controverso secondo cui l’adeguamento effettuato risultava da un’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base ha privato le ricorrenti di tale possibilità. Come indicato al punto 102 della sentenza impugnata, senza che ciò sia contestato dalle ricorrenti nella presente impugnazione, il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] contenuto nel regolamento controverso non ha modificato la natura o l’importo dell’adeguamento operato. 98 Pertanto, la censura relativa a una violazione del diritto delle ricorrenti di essere ascoltate deve essere respinta. Sulla seconda parte – Argomenti delle parti 99 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, ai punti 112, 115, 123 e 125 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione allorché ha ritenuto che la ÇOTAȘ prestasse servizi di sdoganamento e di carico. In realtà, quest’ultima non presterebbe tali servizi, ma darebbe seguito a tali operazioni e non si farebbe carico di alcun costo direttamente connesso a tali operazioni. Orbene, garantire il monitoraggio dei documenti presentati per lo sdoganamento e il carico senza sostenere le relative spese dirette non equivarrebbe a prestare i servizi di sdoganamento e di carico. La relazione di audit indicherebbe chiaramente che le spese sostenute dalla ÇOTAȘ riguarderebbero gli spostamenti, le retribuzioni, gli uffici e gli ammortamenti, che non corrispondono a spese connesse alla prestazione di servizi di sdoganamento e di carico. 100 Il Tribunale e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero erroneamente assimilato alle funzioni primarie di vendita le attività accessorie o di sostegno, il che comprometterebbe l’analisi dettagliata richiesta al fine di determinare la portata esatta delle attività svolte dalla ÇOTAȘ e il corrispondente livello di utile ragionevole. Gli importatori non collegati svolgerebbero molte più funzioni rispetto alla ÇOTAȘ. Come risulterebbe da regolamenti antidumping precedenti, le funzioni tipicamente esercitate da un importatore, oltre a quelle esercitate dalla ÇOTAȘ, consisterebbero nel ricevere ordini di clienti non collegati, negoziare contratti di vendita con gli acquirenti indipendenti, occuparsi delle procedure di importazione, trasportare prodotti verso acquirenti indipendenti e immagazzinare prodotti nell’Unione. La ÇOTAȘ non svolgerebbe alcuna di tali funzioni. 101 In secondo luogo, le ricorrenti affermano che, allorché ha concluso, ai punti da 103 a 110 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva debitamente indicato le ragioni per le quali riteneva che l’importo della commissione non corrispondesse a una remunerazione adeguata e, ai punti da 116 a 131 della sentenza impugnata, che tale istituzione non aveva commesso un errore manifesto di valutazione in sede di calcolo dell’adeguamento, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova del fascicolo. In particolare, dalla relazione di audit risulterebbe che il suo margine di utile sui suoi servizi era di circa l’8% e che l’utile operativo doveva essere calcolato con riferimento non già al valore delle rivendite, bensì ai ricavi della commissione e alle spese sostenute per i servizi prestati. A tal riguardo, le ricorrenti sostengono che dal punto 7.129 della relazione del panel dell’OMC, del 16 dicembre 2016, nella controversia Unione europea – Misure antidumping su importazioni di determinati alcoli grassi originari dell’Indonesia (WT/DS 442/R) emerge che, «[q]uando un trasferimento di fondi avviene tra due entità collegate, l’autorità incaricata dell’inchiesta sarebbe legittimata a esaminare se il valore effettivo delle spese differisce dal valore indicato. Tale esame contribuirebbe (…) a individuare l’importo appropriato dell’adeguamento da effettuare». 102 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tali argomenti. – Giudizio della Corte 103 Come ricordato ai punti 55 e 56 della presente sentenza, il Tribunale è l’unico competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottopostogli, e, dall’altro, a valutare tali fatti nonché gli elementi di prova corrispondenti. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso di loro snaturamento. Inoltre, qualora affermi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, un ricorrente deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero condotto il Tribunale a tale snaturamento. Inoltre, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. 104 In primo luogo, le ricorrenti affermano che, allorché ha deciso, al punto 124 della sentenza impugnata, sulla base delle considerazioni di cui ai punti 112, 115 e 123 di tale sentenza, che la ÇOTAŞ prestava servizi quali lo sdoganamento e il carico, il Tribunale ha snaturato la relazione di audit, in quanto da quest’ultima risultava che le spese sostenute dalla ÇOTAŞ erano spese per gli spostamenti, per le retribuzioni, per gli uffici e per gli ammortamenti che non sarebbero direttamente connesse a servizi di sdoganamento e di carico. 105 A tal riguardo, occorre constatare che le ricorrenti omettono di precisare quale sarebbe la parte della relazione di audit che sarebbe stata snaturata dal Tribunale e dalla quale risulterebbe in modo manifesto che la ÇOTAŞ non presta servizi di sdoganamento e di carico o non si fa carico di spese direttamente connesse a tali operazioni. Pertanto, la censura vertente sull’asserito snaturamento di tale relazione deve essere respinta in quanto irricevibile. 106 In secondo luogo, nella misura in cui le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha snaturato la relazione di audit in quanto ha ritenuto, al punto 125 della sentenza impugnata, che l’utile realizzato dalla ÇOTAŞ, derivante dalle commissioni da essa ricevute, era dell’8,2%, come percentuale del reddito, e dell’8,9%, come percentuale delle spese, sulle sue attività connesse alle vendite all’esportazione della CM, occorre constatare che le ricorrenti non dimostrano l’esistenza di uno snaturamento di tale relazione da parte del Tribunale e mirano in realtà a ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti per la quale essa non è competente. Infatti, le ricorrenti non indicano con sufficiente precisione quali siano i passaggi di detta relazione di cui il Tribunale avrebbe manifestamente travisato la portata. 107 Ne consegue che la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione deve essere respinta e che, pertanto, detto motivo d’impugnazione deve essere integralmente respinto in quanto infondato. Sul quarto motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 108 Le ricorrenti sostengono che, ai punti 199, 200 e da 204 a 207 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base facendo riferimento alle valute contemplate dal contratto di copertura piuttosto che alla data che fissava il tasso di cambio in tale contratto. 109 Secondo le ricorrenti, tale disposizione pone l’accento sulla data del tasso di cambio indipendentemente dalle valute il cui tasso di cambio è fissato dal contratto di copertura. Ciò risulterebbe dal riferimento alla «data di vendita» figurante in detta disposizione. Inoltre, un siffatto riferimento a tale data piuttosto che alle valute contemplate dal contratto di copertura sarebbe logico da un punto di vista finanziario, tenuto conto del fatto che i tassi di cambio tra le diverse valute sono interconnessi. 110 Pertanto, le ricorrenti ritengono che, se si dovesse accogliere la tesi secondo cui le operazioni di copertura possono essere prese in considerazione unicamente quando l’operazione riguarda la valuta della fattura e la valuta di conversione utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe troppo facile per quest’ultima eludere l’obbligo enunciato all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, del regolamento di base. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe convertire le operazioni in euro o in altre valute per non dover tener conto delle operazioni di copertura tra euro e lire turche. Orbene, l’interpretazione di tale disposizione non dovrebbe consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di privarla del suo effetto utile. 111 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quarto motivo d’impugnazione sia inoperante, in quanto le ricorrenti non contestano il punto 196 della sentenza impugnata. In ogni caso, detto motivo sarebbe infondato. Giudizio della Corte 112 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma erroneamente che il quarto motivo d’impugnazione è inoperante poiché le ricorrenti non hanno contestato il punto 196 della sentenza impugnata. Infatti, tale punto si limita a esporre il contenuto del considerando 98 del regolamento controverso, senza che il Tribunale vi effettui una valutazione della fondatezza dello stesso, cosicché la mancata contestazione di detto punto non è sufficiente a rendere tale motivo d’impugnazione inoperante. 113 In secondo luogo, per quanto riguarda la fondatezza di tale motivo d’impugnazione, occorre rilevare che, ai punti 199, 200 e da 204 a 207 della sentenza impugnata, il Tribunale ha confermato l’approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento controverso, secondo cui i contratti di copertura conclusi dalle ricorrenti non erano pertinenti per le conversioni valutarie effettuate da tale istituzione al fine di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. 114 Più in particolare, il Tribunale ha constatato, da un lato, che, poiché le vendite all’esportazione delle ricorrenti erano state effettuate in euro, esse avevano dovuto essere convertite in lire turche al fine di garantire un confronto equo tra queste ultime e le vendite sul mercato interno e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva direttamente convertito il valore delle vendite all’esportazione in lire turche, senza conversione intermedia in dollari statunitensi. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che, poiché i contratti di copertura in questione prevedevano una copertura in dollari statunitensi convenendo un tasso di conversione tra l’euro e il dollaro statunitense, tale conversione era estranea all’operazione di conversione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia dall’euro alla lira turca. Il Tribunale ha pertanto respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a utilizzare il tasso di conversione previsto nei contratti di copertura. 115 Le ricorrenti affermano che tale valutazione si fonda su un’interpretazione erronea dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, nella misura in cui essa verte sulle valute contemplate dal contratto di copertura piuttosto che sulla data che fissava il tasso di cambio in detto contratto, pur contemplata da tale disposizione, e viola l’effetto utile di quest’ultima. 116 Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo. Tale confronto viene eseguito, allo stesso stadio commerciale, per vendite effettuate in date per quanto possibile ravvicinate e tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si deve debitamente tenere conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. 117 Tra i fattori a titolo dei quali possono essere effettuati adeguamenti figura, alla lettera j) di tale articolo 2, paragrafo 10, la conversione valutaria. Tale disposizione prevede che, se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. Detta disposizione precisa inoltre che la data di vendita è di norma la data della fattura, ma che si può utilizzare la data del contratto, dell’ordine di acquisto o della conferma dell’ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. 118 Pertanto, quando una conversione valutaria è necessaria al fine di confrontare equamente il prezzo all’esportazione e il valore normale, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base precisa il modo in cui occorre determinare il tasso di cambio applicabile alla conversione. Tale tasso di cambio deve corrispondere a quello in vigore alla data della vendita, a meno che detto tasso non sia stato convenuto in occasione di una vendita a termine direttamente collegata alla vendita all’esportazione di cui occorre tener conto nel confronto con il valore normale. Infatti, dalla formulazione di tale disposizione risulta che, se la vendita di valuta estera sul mercato a termine è direttamente connessa alla vendita all’esportazione considerata, viene utilizzato il tasso di cambio per la vendita a termine. Detta disposizione precisa, inoltre, come determinare la data di vendita nei casi in cui essa deve essere contemplata e indica che le fluttuazioni dei cambi non saranno prese in considerazione. 119 Occorre poi rilevare che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non fornisce alcuna indicazione quanto alla valuta nella quale la conversione deve essere effettuata quando tale conversione è richiesta al fine di procedere a un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Ne consegue che, quando risulti necessaria una conversione valutaria al fine di poter procedere a un siffatto confronto, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità al fine di determinare in quale valuta tali prezzi dovranno essere convertiti. Il controllo giurisdizionale di tale potere discrezionale deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati per operare la scelta contestata della valuta, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑269/23 P e C‑272/23 P, EU:C:2024:984, punto 125 e giurisprudenza citata). 120 Infine, occorre rilevare che, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 198 della sentenza impugnata, un contratto di copertura consente di fissare, al momento della conclusione del contratto, il tasso di cambio da applicare a una transazione monetaria che avrà luogo in una data futura e di ridurre in tal modo il rischio finanziario al quale è esposto un contraente a causa delle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio. 121 Un contratto di copertura fissa quindi un tasso di cambio per la vendita a termine, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. 122 Tuttavia, dal momento che, come risulta dai punti 118 e 119 della presente sentenza, tale disposizione precisa il modo in cui occorre determinare il tasso di cambio applicabile a una conversione valutaria per confrontare il prezzo all’esportazione e il valore normale, ma non fornisce alcuna indicazione quanto alla scelta della valuta nella quale tale conversione deve essere effettuata, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere tenuta, in applicazione di detta disposizione, a prendere in considerazione le valute utilizzate in tale contratto di copertura al fine di effettuare tale confronto né, pertanto, di applicare il tasso di cambio fissato da detto contratto per il solo motivo che esso è direttamente connesso alla vendita all’esportazione considerata. 123 Affinché la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a prendere in considerazione il tasso di cambio fissato da un contratto di copertura, è necessario non solo che tale contratto sia direttamente connesso alla vendita all’esportazione considerata, ma anche che la valuta oggetto di detto contratto sia anche quella in cui tale istituzione ritiene che occorra convertire i prezzi al fine di consentire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Il fatto che un contratto di copertura sia direttamente collegato alla vendita all’esportazione considerata non fornisce tuttavia alcuna indicazione quanto alla questione se la valuta il cui tasso di cambio è fissato da tale contratto sia quella in cui devono essere convertiti i prezzi all’esportazione e il valore normale al fine di garantire un confronto equo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, prima frase, del regolamento di base. 124 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base pone l’accento sulla data del tasso di cambio indipendentemente dalle valute il cui tasso di cambio è fissato dal contratto non discende che, qualora un produttore esportatore abbia concluso un contratto di copertura, la [OSCURATO:PERSONA] abbia necessariamente l’obbligo di procedere a una conversione in funzione delle valute oggetto di tale contratto al fine di garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. 125 Inoltre, le ricorrenti affermano erroneamente che il fatto che un contratto di copertura debba essere preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] solo alle condizioni di cui al punto 123 della presente sentenza equivarrebbe a consentire a tale istituzione di eludere l’obbligo enunciato all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, del regolamento di base. Infatti, come esposto ai punti da 118 a 119 della presente sentenza, tale obbligo verte unicamente sul modo di determinare il tasso di conversione da applicare ai fini di un confronto equo e non sulla scelta delle valute da convertire. 126 Peraltro, contrariamente a quanto parimenti sostenuto dalle ricorrenti, tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non ha l’effetto di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di privare detto obbligo di qualsiasi effetto utile. Infatti, quando detta istituzione ritiene che occorra convertire i prezzi delle vendite all’esportazione in una valuta diversa da quella oggetto di un contratto di copertura direttamente connesso a tali vendite, essa resta, in linea di principio, tenuta, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prima frase, di tale regolamento, a utilizzare il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. 127 Inoltre, e più in particolare, quando sceglie la valuta verso la quale ritiene opportuno convertire i prezzi in questione, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, in forza dell’obbligo di principio derivante dall’articolo 2, paragrafo 10, prima frase, di tale regolamento, a garantire che tale scelta consenta un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Tale scelta, che rientra nel potere discrezionale di cui dispone tale istituzione in ragione della complessità delle situazioni economiche e politiche che essa deve esaminare, resta tuttavia soggetta al controllo del giudice dell’Unione, come risulta dal punto 119 della presente sentenza. 128 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve constatare che il Tribunale non ha proceduto a un’interpretazione erronea dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base allorché ha dichiarato, dopo aver constatato che i contratti di copertura conclusi dalle ricorrenti fissavano un tasso di cambio tra l’euro e il dollaro degli [OSCURATO:PERSONA], che tale tasso non era pertinente ai fini della conversione dei prezzi delle vendite all’esportazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia dall’euro alla lira turca. 129 Di conseguenza, il quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Sul quinto motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 130 Con il loro quinto motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver citato solo parzialmente, al punto 168 della sentenza impugnata, il punto 6.123 della relazione del panel dell’OMC nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Misure antidumping riguardanti piastre in acciaio inossidabile in rotoli e lamiere e nastri in acciaio inossidabile originari della Corea (WT/DS 179/R) (in prosieguo: la «relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile»), e, pertanto, di essere incorso in un errore di interpretazione di tale relazione e di aver snaturato gli elementi di prova del fascicolo. Infatti, la citazione omessa riguarderebbe esattamente la situazione delle ricorrenti oggetto del regolamento controverso. 131 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità di tale motivo d’impugnazione, in quanto mira a mettere in discussione le constatazioni di fatto del Tribunale di cui ai punti 175, 176 e 185 della sentenza impugnata. Inoltre, le ricorrenti non esporrebbero sufficientemente in che modo l’asserita erronea interpretazione di tale punto della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile inciderebbe sulla decisione del Tribunale. Infine, e in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che detto motivo d’impugnazione sia infondato. Giudizio della Corte 132 Il punto 168 della sentenza impugnata, oggetto del quinto motivo d’impugnazione, fa parte dei motivi a sostegno della decisione del Tribunale di rigettare il terzo motivo di ricorso delle ricorrenti con il quale queste ultime, come risulta dal punto 163 di tale sentenza, contestavano alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di aver violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base rifiutando un calcolo mensile o trimestrale del margine di dumping. 133 Poiché i rispettivi contenuti dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping e dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base sono simili, e tenuto conto della giurisprudenza della Corte richiamata al punto 90 della presente sentenza, secondo la quale le disposizioni del regolamento di base corrispondenti all’accordo antidumping devono, per quanto possibile, essere interpretate in conformità a tale accordo, il Tribunale ha potuto validamente tener conto, nella sua valutazione degli argomenti delle ricorrenti vertenti sulla portata di tale disposizione del regolamento di base, della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile, nella parte vertente sull’interpretazione dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping. 134 Ne consegue che, sostenendo che il Tribunale si è basato, al punto 168 della sentenza impugnata, su una citazione incompleta del punto 6.123 della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile, le ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, di aver accolto un’interpretazione erronea dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping e, di conseguenza, anche dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e di essere quindi incorso in un errore di diritto. 135 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma erroneamente che il presente motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile per il motivo che esso sarebbe diretto a ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e non esporrebbe sufficientemente le censure delle ricorrenti. 136 Per quanto riguarda la censura delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo di primo grado, nella parte in cui detto fascicolo riguarda la valutazione, da parte del Tribunale, della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile, occorre rilevare che tale relazione è stata prodotta dinanzi al Tribunale non già come elemento di prova di un fatto contestato, bensì per suffragare l’interpretazione dell’articolo 2 dell’accordo antidumping e, di conseguenza, dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, difesa dalle ricorrenti. Pertanto, nell’ambito dell’analisi della censura delle ricorrenti sintetizzata al punto 134 della presente sentenza, sarà esaminato se il Tribunale abbia correttamente valutato detta relazione, e non solo se la abbia snaturata. 137 Per contro, nella misura in cui la censura delle ricorrenti vertente su uno snaturamento riguarda altri elementi del fascicolo di primo grado, essa deve essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 56 della presente sentenza, dal momento che le ricorrenti non hanno precisato né quali siano gli elementi che il Tribunale avrebbe snaturato né in quali errori di analisi esso sarebbe incorso. 138 Fatte tali precisazioni, per quanto riguarda la fondatezza del presente motivo d’impugnazione, occorre rilevare che, dopo aver constatato, al punto 167 della sentenza impugnata, che l’articolo 2.4 dell’accordo antidumping contiene una disposizione parzialmente comparabile a quella dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, il Tribunale ha riportato, al punto 168 di tale sentenza, il seguente passaggio della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile, relativo all’interpretazione di tale articolo 2.4: «[OSCURATO:PERSONA] sostengono, infatti, che il requisito di cui all’articolo 2.4 concernente le “date più vicine possibili” implica una preferenza per i periodi brevi nel calcolo delle medie. A nostro avviso, tuttavia, l’argomento degli [OSCURATO:PERSONA] si spinge troppo oltre (…). Non escludiamo che possano esistere circostanze di fatto in cui l’utilizzo di più periodi per il calcolo delle medie potrebbe essere idoneo a garantire che la comparabilità non sia influenzata da differenze nelle date delle vendite all’interno dei periodi di calcolo delle medie sui mercati interno ed esterno (…)». 139 Inoltre, occorre rilevare che il passaggio di tale relazione che le ricorrenti contestano al Tribunale di aver ignorato è il seguente: «Osserviamo che, qualora le variazioni del valore normale, del prezzo all’esportazione o del prezzo all’esportazione costruito durante il periodo di copertura dall’inchiesta siano accompagnate da differenze nei pesi relativi all’interno di tale periodo in funzione del volume delle vendite sul mercato interno rispetto al mercato di esportazione, l’utilizzo delle medie ponderate per l’intero periodo dell’inchiesta potrebbe indicare l’esistenza di un margine di dumping che non rispecchia la situazione in alcun momento di tale periodo». 140 Orbene, tale frase, che figura, in detta relazione, subito dopo il passaggio riprodotto al punto 138 della presente sentenza, contiene solo un’illustrazione delle circostanze di fatto in cui l’utilizzo di più periodi per il calcolo delle medie potrebbe essere idoneo a garantire che la comparabilità non venga inficiata da differenze nelle date delle vendite nei periodi di calcolo delle medie sui mercati interno ed esterno. 141 L’omissione di detta frase da parte del Tribunale non consente pertanto di ritenere che quest’ultimo abbia proceduto a un’interpretazione erronea della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile e che, pertanto, si sia basato su un’interpretazione erronea dell’articolo 2.4 dell’accordo antidumping nonché dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per valutare il terzo motivo di ricorso delle ricorrenti, vertente su una violazione di quest’ultima disposizione. 142 Infatti, come risulta dai punti da 182 a 186 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che le circostanze evocate nel passaggio della relazione del panel nella controversia [OSCURATO:PERSONA] – Acciaio inossidabile, riprodotto al punto 137 della presente sentenza, potrebbero giustificare l’utilizzo di un calcolo mensile o trimestrale del margine di dumping. Tuttavia, dopo aver esaminato gli argomenti dedotti dalle ricorrenti per dimostrare che un siffatto calcolo era indicato nel caso di specie, il Tribunale, nell’ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti, ha respinto tali argomenti in quanto infondati. 143 Per le ragioni che precedono, il quinto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. Sul sesto motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 144 A sostegno del loro sesto motivo d’impugnazione, le ricorrenti fanno valere che, ai punti 175, 176 e 185 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova del fascicolo allorché ha ritenuto che da quest’ultimo non risultasse che i cambiamenti del costo di produzione avessero avuto un effetto sulla comparabilità dei prezzi, che le fluttuazioni del costo di produzione riguardassero un solo tipo di prodotto e che la ripartizione disomogenea coprisse solo un trimestre e solo tre prodotti su ventitré. 145 In primo luogo, le ricorrenti rilevano che, al punto 181 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente indicato che i prezzi medi trimestrali si discostavano del 19% dai prezzi medi annui sul mercato interno e del 15% sul mercato di esportazione, ossia fluttuazioni del 14,5% del costo di produzione. Ne conseguirebbe che l’argomento secondo cui esse non hanno dimostrato che i cambiamenti del costo di produzione avevano un effetto sulla comparabilità dei prezzi si fonderebbe su uno snaturamento degli elementi di prova. 146 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova allorché ha dichiarato che le fluttuazioni del costo di produzione riguardavano unicamente un tipo di prodotto e che la ripartizione disomogenea aveva ad oggetto soltanto tre tipi di prodotti su ventitré. Le fluttuazioni dettagliate del costo di produzione indicate si riferivano a tre tipi di prodotti [o numeri di controllo dei prodotti (NCP)], come risulterebbe chiaramente dagli allegati A.1 e A.8 che le ricorrenti avevano versato al fascicolo del procedimento di primo grado. Inoltre, tale informazione sarebbe stata comunicata per i tre tipi di prodotti più venduti all’interno dell’Unione. Le ricorrenti avrebbero altresì prodotto in primo grado un allegato A.7 che precisava, per i medesimi tre tipi di prodotti, la ripartizione delle vendite sul mercato interno e nell’Unione per trimestre e che indicava che essi rappresentavano quasi l’80% delle vendite nell’Unione. 147 Le ricorrenti ritengono inoltre che, tenuto conto delle loro censure formulate nei loro motivi di ricorso quinto e sesto, il Tribunale non abbia potuto validamente decidere, ai punti 186, 190 e 191 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di discostarsi dal metodo di calcolo del margine annuale e che non aveva quindi violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Tale errore del Tribunale sarebbe confermato dal punto 7.99 della relazione del panel dell’OMC, del 27 luglio 2023, nella controversia Repubblica dominicana – Misure antidumping sulle barre di acciaio dentellate (WT/DS 605/R). Peraltro, l’importanza dei dati trimestrali, rispetto ai dati annuali, sarebbe dimostrata anche dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] per i valori mobiliari e le operazioni di cambio degli [OSCURATO:PERSONA]) richiede che le società quotate in Borsa pubblichino relazioni trimestrali. 148 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il sesto motivo d’impugnazione sia irricevibile, in quanto le ricorrenti non dimostrano alcuno snaturamento dei fatti. Giudizio della Corte 149 Come risulta dal punto 103 della presente sentenza, quando un ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato elementi di prova, esso deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero condotto il Tribunale a tale snaturamento. Inoltre, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. 150 In primo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova allorché ha ritenuto, al punto 175 della sentenza impugnata, che esse non avessero dimostrato che i cambiamenti del costo di produzione avessero un effetto sulla comparabilità del prezzo, dal momento che, al punto 181 della sentenza impugnata, esso ha assunto, come fatto dimostrato, che i prezzi medi trimestrali si discostavano del 19% dai prezzi medi annui sul mercato interno e del 15% sul mercato di esportazione e che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato l’argomento delle ricorrenti, dedotto nel loro atto introduttivo del ricorso di primo grado, secondo cui le variazioni del costo di produzione si riflettono nei prezzi di vendita sia nazionali che nell’Unione. 151 Tuttavia, con tale censura, le ricorrenti contestano la fondatezza di una valutazione del Tribunale senza precisare l’elemento di prova che sarebbe stato snaturato da quest’ultimo in tale occasione. In mancanza di una siffatta precisazione, non si può ritenere, come risulta dal punto 149 della presente sentenza, che le ricorrenti abbiano sufficientemente dimostrato l’esistenza di uno snaturamento. Di conseguenza, tale censura deve essere respinta in quanto irricevibile. 152 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, al punto 176 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova allorché ha ritenuto che le fluttuazioni del costo di produzione riguardavano unicamente un tipo di prodotto. Infatti, dai documenti versati dalle ricorrenti al fascicolo del procedimento di primo grado, e più precisamente dalle pagine da 40 a 42 del loro allegato A.1 e dalla pagina 25 del loro allegato A.8, risulterebbe che le fluttuazioni dettagliate del costo di produzione si riferivano a tre tipi di prodotti. 153 A tal riguardo, occorre rilevare che, certamente, le pagine dell’allegato A.1 dell’atto introduttivo del ricorso di primo grado menzionate dalle ricorrenti contengono indicazioni quanto alla fluttuazione del costo di produzione di prodotti recanti tre NCP diversi. Tuttavia, rinviando a tali pagine di detto allegato A.1, le ricorrenti hanno esse stesse fatto riferimento, sia alla pagina 25 dell’allegato A.8 del loro atto introduttivo del ricorso in primo grado sia al punto 94 di tale atto introduttivo, a una fluttuazione, «che può arrivare fino al 14,5%» del costo di produzione per «il prodotto di cui trattasi». In tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di aver snaturato le memorie delle ricorrenti e gli elementi di prova da esse prodotti quando ha affermato, al punto 176 della sentenza impugnata, che «[n]ell’ambito del primo esempio, le ricorrenti sostengono che, per un solo tipo di prodotto, una fluttuazione del costo di produzione ammonterebbe al 14,5%». 154 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, al punto 185 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ritenendo che la ripartizione disomogenea delle vendite durante il periodo dell’inchiesta riguardasse soltanto tre tipi di prodotti su ventitré. Orbene, le ricorrenti avrebbero versato agli atti del procedimento di primo grado un allegato C.2, che costituisce anche l’allegato A.7 della loro impugnazione, indicante la ripartizione delle vendite sul mercato interno e delle vendite all’interno dell’Unione per trimestre per tre tipi di prodotti che, come spiegavano le ricorrenti nella loro replica in primo grado e come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 90 della sua comparsa di risposta, rappresentano quasi l’80% delle vendite nell’Unione. Secondo le ricorrenti, se il Tribunale non avesse snaturato gli elementi di prova del fascicolo, esso non avrebbe potuto ritenere che tale ripartizione disomogenea avesse ad oggetto solo tre dei ventitré tipi di prodotti, il che implicherebbe una copertura pari soltanto al 13% del volume delle vendite durante il periodo dell’inchiesta, mentre la copertura effettiva era di quasi l’80%. 155 A tal riguardo, è sufficiente constatare che le ricorrenti non invocano alcun errore di analisi, che risulterebbe in modo manifesto dagli atti di causa e in cui il Tribunale sarebbe incorso nella sua valutazione dell’allegato C.2 contenuto nel fascicolo di primo grado. Occorre rilevare, peraltro, che detto allegato non è menzionato al punto 185 della sentenza impugnata e che esso non fornisce alcuna indicazione quanto alla percentuale delle vendite nell’Unione rappresentata dai tre tipi di prodotti di cui trattasi. Ne consegue che, con il pretesto di un’allegazione di snaturamento di detto allegato, le ricorrenti mirano a ottenere dalla Corte una nuova valutazione delle prove che la Corte non è competente a effettuare in sede di impugnazione, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 55 della presente sentenza. Pertanto, la censura vertente sullo snaturamento dell’allegato C.2 contenuto nel fascicolo di primo grado deve essere respinta in quanto irricevibile. 156 Per le ragioni che precedono, il sesto motivo d’impugnazione deve essere respinto. 157 Poiché i motivi d’impugnazione quinto e sesto devono essere respinti, occorre altresì respingere in quanto inoperante la censura delle ricorrenti, che presuppone la fondatezza di detti motivi d’impugnazione, secondo la quale, ai punti 186, 190 e 191 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha potuto validamente ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di discostarsi dal metodo di calcolo del margine annuale e non avesse quindi violato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. 158 Per tutti i motivi che precedono, l’impugnazione deve essere integralmente respinta. Sulle spese 159 Conformemente all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. A termini dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 160 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Çolakoğlu Metalurji AŞ e la Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Firme * Lingua processuale: l’inglese.