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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 11452/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22034-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., UFFICIO D'[OSCURATO:PERSONA] BERGAMO, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 16/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio idrico integrato del ciclo delle acque nella provincia di Bergamo, impugnò, innanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], gli atti con cui il Comune di Selvino aveva subordinato la consegna dell'acquedotto comunale al pagamento di un corrispettivo o, in alternativa, all'acquisizione del ramo di azienda della ex municipalizzata, poi diventata [OSCURATO:SOCIETA]., con capitale interamente detenuto dal predetto Comune, attuale gestrice e detentrice dell'acquedotto comunale.

Con i motivi di impugnazione [OSCURATO:SOCIETA]. dedusse la concorrente violazione degli artt. 147, 148 e 153 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che prevedono, rispettivamente, l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato e la gratuità della concessione delle reti al gestore di tale servizio.

Chiese altresì, cumulativamente, la condanna del Comune al risarcimento dei danni, stante il pregiudizio patrimoniale conseguente all'impossibilità di ottimizzare il Ric. 2020 n. 22034 sez.

SU - ud. 09-11-2021 -2- servizio integrato e le relative tariffe per la mancata realizzazione della rete idrica comunale.

Si costituì il Comune di Selvino eccependo, in rito, l'inammissibilità del ricorso, per essere stato impugnato un atto non lesivo, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:SOCIETA]., l'Ufficio d'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bergamo e la Provincia di Bergamo non si costituirono in giudizio.

Il Tribunale adito rigettò l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, sul punto rilevando che, con l'atto impugnato, il Comune aveva espressamente rigettato la richiesta della società ricorrente di consegnarle gratuitamente, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'infrastruttura idrica di proprietà del Comune necessaria per l'esecuzione del servizio idrico integrato e che, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nel caso in cui l'azione di annullamento dell'atto impugnato non fosse ex se pienamente satisfattiva, andava comunque garantita la praticabilità di una tecnica di tutela in grado di proteggere, ai sensi degli artt. 24, 103 e 113 Cost. nonché dell'art. 1 c.p.a., la posizione sostanziale dedotta in giudizio che, nella specie, si era tradotta espressamente nella proposizione dell'azione di condanna, oltre che al risarcimento dei danni, a consegnare l'infrastruttura idrica di proprietà dell'ente resistente.

Nel merito quel Tribunale rimarcò che la Conferenza d'Ambito, con deliberazione del 20 marzo 2006 n. 4, aveva affidato a [OSCURATO:SOCIETA]. la gestione del servizio in questione per il territorio della provincia di Bergamo; a tale deliberazione aveva fatto seguito il contratto di servizio del 4 giugno 2007 stipulato tra il Comune di ATO Bergamo e l'[OSCURATO:SOCIETA]. nel quale, tra l'altro, era stato stabilito il termine finale, ormai da tempo decorso, di completamento del procedimento di aggregazione dei gestori preesistenti; il Comune Ric. 2020 n. 22034 sez.

SU - ud. 09-11-2021 -3- resistente - che aveva sottoscritto la convenzione in qualità di ente locale ricompreso nell'ATO della provincia di Bergamo - non aveva chiesto né comunque ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione diretta ed in deroga del servizio aggregato, sicché l'omessa esecuzione di consegnare, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'infrastruttura idrica alla società [OSCURATO:SOCIETA], concessionaria del servizio idrico integrato, si era tradotta in un inadempimento di obbligo ex lege.

Evidenziò quel Tribunale che il regime giuridico della rete infrastrutturale demaniale (in quanto realizzata dal Comune e, ancorché gestita dalla società partecipata dalla medesima amministrazione, facente parte, ai sensi degli artt. 822, 824 e 143 d.lgs. n. 152 del 2006, del demanio civico) era ostativo, contrariamente all'assunto del Comune, alla titolarità di essa in capo alla società partecipata, che deteneva il bene demaniale strumentalmente ai soli fini della gestione di un servizio che, in ragione della diversa modalità in forma aggregata, era ormai cessato, sicché il ricorso era sul punto fondato.

Ritenne, invece, il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, la ricorrente non avesse assolto all'onere della prova del pregiudizio economico effettivamente subito per l'omessa consegna dell'acquedotto comunale in questione Quel Tribunale accolse, quindi, il ricorso limitatamente all'accertamento del diritto alla consegna dell'acquedotto comunale, rigettò la domanda di risarcimento dei danni e condannò il Comune di Selvino al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]..

Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.

Ric. 2020 n. 22034 sez.

SU - ud. 09-11-2021 -4- [OSCURATO:SOCIETA]., l'Ufficio d'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bergamo e la Provincia di Bergamo non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c. p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo il Comune di Selvino denuncia «Violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e degli artt. 143 RD n. 1775/33, degli artt. 24, 103, 111 e 113 Cost. e dell'art. 360 n. 4) e n. 5) c.p.c.

Violazione art. 12 delle preleggi.

Violazione degli artt. 143 e 153 del d.ls n. 152/2006 e degli artt. 1 e 3 c.p.c.

Nullità della sentenza per difetto assoluto della motivazione e, in ogni caso, per motivazione apparente in ragione della omessa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima».

Con tale articolato mezzo il ricorrente censura la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque in relazione al capo inerente all'accoglimento della domanda avversaria circa la consegna dell'acquedotto sito nel Comune di Selvino ad [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione dell'appartenenza dell'acquedotto stesso al demanio civico, in quanto (v. sintesi del motivo a p. 2 e 3 del ricorso) «trascura, travisa, omette ogni motivazione o apparentemente motiva la propria decisione sul punto con evidente violazione» delle norme indicate nella rubrica oltre che degli artt. 822 e 824 c.c., con conseguente nullità della sentenza mentre chiede la conferma della decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a..

In particolare sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata non sarebbe motivata ovvero lo sarebbe solo apparentemente nella parte in cui afferma che la proprietà delle infrastrutture di cui si discute in causa è del Comune.

Ric. 2020 n. 22034 sez. 5U - ud. 09-11-2021 -5- Ad avviso del ricorrente l'infrastruttura in questione non sarebbe stata realizzata dal Comune, non costituirebbe bene appartenente al demanio ma farebbe parte della consistenza patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA]., totalmente partecipata dal Comune ma soggetto giuridicamente distinto dall'ente locale, sicché non sarebbe nella specie applicabile il criterio della concessione d'uso gratuita, afferente, ai sensi dell'art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006, solo alle infrastrutture di proprietà degli enti locali.

Sostiene il ricorrente che la conclusione del TSAP secondo cui «l'omessa esecuzione di consegnare, ai sensi dell'art. 153 d.lgs. 152/06, l'infrastruttura idrica alla società ricorrente, concessionaria del servizio idrico integrato si traduce in un inadempimento di obbligo ex lege.

Infrastruttura idrica, realizzata dal Comune, che, ancorché gestita dalla società partecipata dalla medesima amministrazione, fa parte, ai sensi degli artt. 822, 824 e 143 d.lgs. 152/2006, del demanio idrico» sarebbe priva di argomentazioni motivazionali, apodittica e inconciliabile con gli assunti sostenuti dalle parti in giudizio.

1.1. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata è motivata, sia pure in modo estremamente succinto, ma comunque idoneo a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal Collegio.

Inoltre, non sussiste la lamentata violazione di legge, evidenziandosi in particolare al riguardo che il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], nell'affermare che l'infrastruttura idrica «realizzata dal Comune», «ancorché gestita dalla società partecipata dalla medesima amministrazione» fa parte nel demanio civico, evidenziando che «i/ regime giuridico della rete infrastrutturale demaniale ... è ostativo alla titolarità di essa in capo alla società partecipata, la quale detiene il bene demaniale strumentalmente ai soli fini della gestione di un servizio che, in ragione della diversa Ric. 2020 n. 22034 sez.

SU - ud. 09-11-2021 -6- modalità in forma aggregata, è ormai cessato» ha ritenuto, essenzialmente, indifferente che la proprietà dell'infrastruttura in parola sia formalmente da ascrivere al Comune o all'ex azienda municipalizzata, poi Azienda speciale e successivamente S.r.l. - comunque soggetto "totalmente partecipato" dal Comune, come espressamente riconosciuto dalla ricorrente (v. ricorso p. 4, 5, 9 e 17) -, secondo il modello in house, risultando in sostanza l'infrastruttura in questione di proprietà del Comune, di cui la predetta società è una longa manus.

Ed invero, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità elaborata in tema di giurisdizione contabile con riferimento alle società in house, caratterizzate da una struttura corrispondente ad un'articolazione interna della stessa P.A., "il velo societario" cade dinanzi alla situazione sostanziale (v.

Cass., sez. un., ord., 12/12/2019, n. 32608; Cass., sez. un., ord.,1/04/2020, n. 7645; v. anche Cass., sez. un., 25/11/2013, n. 26283, in motivazione).

Ne consegue che il Tribunale Superiore delle Acque ha correttamente applicato l'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006 né sussistono le ulteriori violazioni di legge lamentate nel caso all'esame.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi é luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

Ric. 2020 n. 22034 sez.

SU - ud. 09-11-2021 -7- P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigl,iddelle Sezioni Civili della Corte Suprema di Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22034-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., UFFICIO D'[OSCURATO:PERSONA] BERGAMO, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 16/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio idrico integrato del ciclo delle acque nella provincia di Bergamo, impugnò, innanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], gli atti con cui il Comune di Selvino aveva subordinato la consegna dell'acquedotto comunale al pagamento di un corrispettivo o, in alternativa, all'acquisizione del ramo di azienda della ex municipalizzata, poi diventata [OSCURATO:SOCIETA]., con capitale interamente detenuto dal predetto Comune, attuale gestrice e detentrice dell'acquedotto comunale. Con i motivi di impugnazione [OSCURATO:SOCIETA]. dedusse la concorrente violazione degli artt. 147, 148 e 153 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che prevedono, rispettivamente, l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato e la gratuità della concessione delle reti al gestore di tale servizio. Chiese altresì, cumulativamente, la condanna del Comune al risarcimento dei danni, stante il pregiudizio patrimoniale conseguente all'impossibilità di ottimizzare il Ric. 2020 n. 22034 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- servizio integrato e le relative tariffe per la mancata realizzazione della rete idrica comunale. Si costituì il Comune di Selvino eccependo, in rito, l'inammissibilità del ricorso, per essere stato impugnato un atto non lesivo, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:SOCIETA]., l'Ufficio d'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bergamo e la Provincia di Bergamo non si costituirono in giudizio. Il Tribunale adito rigettò l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, sul punto rilevando che, con l'atto impugnato, il Comune aveva espressamente rigettato la richiesta della società ricorrente di consegnarle gratuitamente, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'infrastruttura idrica di proprietà del Comune necessaria per l'esecuzione del servizio idrico integrato e che, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nel caso in cui l'azione di annullamento dell'atto impugnato non fosse ex se pienamente satisfattiva, andava comunque garantita la praticabilità di una tecnica di tutela in grado di proteggere, ai sensi degli artt. 24, 103 e 113 Cost. nonché dell'art. 1 c.p.a., la posizione sostanziale dedotta in giudizio che, nella specie, si era tradotta espressamente nella proposizione dell'azione di condanna, oltre che al risarcimento dei danni, a consegnare l'infrastruttura idrica di proprietà dell'ente resistente. Nel merito quel Tribunale rimarcò che la Conferenza d'Ambito, con deliberazione del 20 marzo 2006 n. 4, aveva affidato a [OSCURATO:SOCIETA]. la gestione del servizio in questione per il territorio della provincia di Bergamo; a tale deliberazione aveva fatto seguito il contratto di servizio del 4 giugno 2007 stipulato tra il Comune di ATO Bergamo e l'[OSCURATO:SOCIETA]. nel quale, tra l'altro, era stato stabilito il termine finale, ormai da tempo decorso, di completamento del procedimento di aggregazione dei gestori preesistenti; il Comune Ric. 2020 n. 22034 sez. SU - ud. 09-11-2021 -3- resistente - che aveva sottoscritto la convenzione in qualità di ente locale ricompreso nell'ATO della provincia di Bergamo - non aveva chiesto né comunque ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione diretta ed in deroga del servizio aggregato, sicché l'omessa esecuzione di consegnare, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'infrastruttura idrica alla società [OSCURATO:SOCIETA], concessionaria del servizio idrico integrato, si era tradotta in un inadempimento di obbligo ex lege. Evidenziò quel Tribunale che il regime giuridico della rete infrastrutturale demaniale (in quanto realizzata dal Comune e, ancorché gestita dalla società partecipata dalla medesima amministrazione, facente parte, ai sensi degli artt. 822, 824 e 143 d.lgs. n. 152 del 2006, del demanio civico) era ostativo, contrariamente all'assunto del Comune, alla titolarità di essa in capo alla società partecipata, che deteneva il bene demaniale strumentalmente ai soli fini della gestione di un servizio che, in ragione della diversa modalità in forma aggregata, era ormai cessato, sicché il ricorso era sul punto fondato. Ritenne, invece, il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, la ricorrente non avesse assolto all'onere della prova del pregiudizio economico effettivamente subito per l'omessa consegna dell'acquedotto comunale in questione Quel Tribunale accolse, quindi, il ricorso limitatamente all'accertamento del diritto alla consegna dell'acquedotto comunale, rigettò la domanda di risarcimento dei danni e condannò il Comune di Selvino al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria. Ric. 2020 n. 22034 sez. SU - ud. 09-11-2021 -4- [OSCURATO:SOCIETA]., l'Ufficio d'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Bergamo e la Provincia di Bergamo non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c. p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il Comune di Selvino denuncia «Violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e degli artt. 143 RD n. 1775/33, degli artt. 24, 103, 111 e 113 Cost. e dell'art. 360 n. 4) e n. 5) c.p.c. Violazione art. 12 delle preleggi. Violazione degli artt. 143 e 153 del d.ls n. 152/2006 e degli artt. 1 e 3 c.p.c. Nullità della sentenza per difetto assoluto della motivazione e, in ogni caso, per motivazione apparente in ragione della omessa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione medesima». Con tale articolato mezzo il ricorrente censura la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque in relazione al capo inerente all'accoglimento della domanda avversaria circa la consegna dell'acquedotto sito nel Comune di Selvino ad [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione dell'appartenenza dell'acquedotto stesso al demanio civico, in quanto (v. sintesi del motivo a p. 2 e 3 del ricorso) «trascura, travisa, omette ogni motivazione o apparentemente motiva la propria decisione sul punto con evidente violazione» delle norme indicate nella rubrica oltre che degli artt. 822 e 824 c.c., con conseguente nullità della sentenza mentre chiede la conferma della decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. In particolare sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata non sarebbe motivata ovvero lo sarebbe solo apparentemente nella parte in cui afferma che la proprietà delle infrastrutture di cui si discute in causa è del Comune. Ric. 2020 n. 22034 sez. 5U - ud. 09-11-2021 -5- Ad avviso del ricorrente l'infrastruttura in questione non sarebbe stata realizzata dal Comune, non costituirebbe bene appartenente al demanio ma farebbe parte della consistenza patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA]., totalmente partecipata dal Comune ma soggetto giuridicamente distinto dall'ente locale, sicché non sarebbe nella specie applicabile il criterio della concessione d'uso gratuita, afferente, ai sensi dell'art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006, solo alle infrastrutture di proprietà degli enti locali. Sostiene il ricorrente che la conclusione del TSAP secondo cui «l'omessa esecuzione di consegnare, ai sensi dell'art. 153 d.lgs. 152/06, l'infrastruttura idrica alla società ricorrente, concessionaria del servizio idrico integrato si traduce in un inadempimento di obbligo ex lege. Infrastruttura idrica, realizzata dal Comune, che, ancorché gestita dalla società partecipata dalla medesima amministrazione, fa parte, ai sensi degli artt. 822, 824 e 143 d.lgs. 152/2006, del demanio idrico» sarebbe priva di argomentazioni motivazionali, apodittica e inconciliabile con gli assunti sostenuti dalle parti in giudizio. 1.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata è motivata, sia pure in modo estremamente succinto, ma comunque idoneo a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal Collegio. Inoltre, non sussiste la lamentata violazione di legge, evidenziandosi in particolare al riguardo che il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], nell'affermare che l'infrastruttura idrica «realizzata dal Comune», «ancorché gestita dalla società partecipata dalla medesima amministrazione» fa parte nel demanio civico, evidenziando che «i/ regime giuridico della rete infrastrutturale demaniale ... è ostativo alla titolarità di essa in capo alla società partecipata, la quale detiene il bene demaniale strumentalmente ai soli fini della gestione di un servizio che, in ragione della diversa Ric. 2020 n. 22034 sez. SU - ud. 09-11-2021 -6- modalità in forma aggregata, è ormai cessato» ha ritenuto, essenzialmente, indifferente che la proprietà dell'infrastruttura in parola sia formalmente da ascrivere al Comune o all'ex azienda municipalizzata, poi Azienda speciale e successivamente S.r.l. - comunque soggetto "totalmente partecipato" dal Comune, come espressamente riconosciuto dalla ricorrente (v. ricorso p. 4, 5, 9 e 17) -, secondo il modello in house, risultando in sostanza l'infrastruttura in questione di proprietà del Comune, di cui la predetta società è una longa manus. Ed invero, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità elaborata in tema di giurisdizione contabile con riferimento alle società in house, caratterizzate da una struttura corrispondente ad un'articolazione interna della stessa P.A., "il velo societario" cade dinanzi alla situazione sostanziale (v. Cass., sez. un., ord., 12/12/2019, n. 32608; Cass., sez. un., ord.,1/04/2020, n. 7645; v. anche Cass., sez. un., 25/11/2013, n. 26283, in motivazione). Ne consegue che il Tribunale Superiore delle Acque ha correttamente applicato l'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006 né sussistono le ulteriori violazioni di legge lamentate nel caso all'esame. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi é luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). Ric. 2020 n. 22034 sez. SU - ud. 09-11-2021 -7- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consigl,iddelle Sezioni Civili della Corte Suprema di Ca
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