CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha-cerrchriscrttrte~ 44--RA. conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Ferdinando, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 giugno 2019 la Quinta sezione di questa Corte annullava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale della Corte di appello di Napoli in data 10 luglio 2018, pronunciata, per quanto di interesse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della stessa Corte. La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, ha, quindi, in riforma della sentenza parzialmente annullata, rideterminato la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, R. d. 16 marzo 1942, n.267, in anni sei nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in anni cinque nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorsi per cassazione la cui trattazione, considerata la sovrapponibilità delle doglianze, può essere congiunta. I difensori deducono violazione degli artt. 157, 159, 161 cod. pen. e 179 cod. proc. pen. (la difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche degli artt. 97, commi 4 e 5 cod. proc. pen., 111 Cost.; la difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche dell'art. 216 R. d. 16 marzo 1942, n.267). Si dolgono che la Corte di cassazione abbia ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione del reato per cui si procede, in conseguenza di un errore nell'individuazione, con riferimento al processo di appello, di un periodo pari a 209 giorni di sospensione della prescrizione (dal 28 marzo 2017 al 24 ottobre 2017) illegittimo, per non essere regolare il rapporto processuale sottostante. Rilevano, invero, al riguardo i difensori che dal verbale del 28 marzo 2017 due soli risultano gli imputati (i ricorrenti), non venendo indicato né il terzo imputato, [OSCURATO:PERSONA], né il suo difensore, risultante, invece, dal precedente verbale dell'udienza del 15 novembre 2016 (in cui era stato disposto il rinvio all'udienza successiva e la notifica del decreto di citazione a tutti gli imputati, ivi compreso Mallone). All'udienza, quindi, del 28 marzo 2017 si sarebbe omessa la verifica della presenza di detto imputato e del suo difensore. Con conseguente nullità dell'udienza e inefficacia della sospensione della prescrizione disposta fino al 24 ottobre 2017 anche nei confronti degli altri due imputati. Rilevano i difensori che detta violazione deve indurre a considerare il vizio di radicale inesistenza della pronuncia emessa come effetto di atti generati, a loro volta, da un provvedimento inesistente, quale quello emesso dalla Corte di cassazione. Evidenziano come tanto la Corte di cassazione quanto la Corte costituzionale abbiano ridimensionato significativamente il principio di intangibilità del giudicato penale rispetto a condanne relative a pene illegali. Osservano come nel caso in esame il fatto processuale non fosse giunto alla sua definitiva conclusione in ragione della necessità della rideterminazione delle pene accessorie. Insistono, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente pronuncia di estinzione del reato già prima della sentenza di parziale annullamento della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'annullamento pronunciato dalla Quinta sezione di questa Corte è relativo alla sola durata delle pene accessorie. Si è, invero, formato il giudicato parziale sulla responsabilità degli imputati, considerata la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con riguardo ai motivi sulla responsabilità, ivi compreso quello sulla prescrizione formulato da [OSCURATO:PERSONA]. L'eventuale errore nel calcolo della prescrizione da parte della sentenza rescindente - peraltro, prospettato come "svista", ma concernente la valutazione della sospensione della prescrizione - non può senza dubbio essere fatto valere avverso una sentenza di rinvio, come quella in esame, limitatasi a quantificare la durata delle pene accessorie, ma al più poteva essere denunciato con ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle