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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 31491/2024

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4492/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 4743/2020 depositata il 07/07/2020. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 4492/2021 Cron.

Rep.

C.C. 14/11/2024 C.C. 14/4/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà a causa dello scontro con la [OSCURATO:PERSONA] condotta dall’Esposito e risultata priva di copertura assicurativa.

A sostegno della domanda espose che, mentre circolava a velocità moderata in direzione [OSCURATO:PERSONA] a Napoli, era stato urtato dalla vettura suindicata la quale, provenendo da sinistra e senza rispettare la precedenza, si era immessa sulla [OSCURATO:PERSONA] percorsa dall’attore.

Si costituì in giudizio la sola società di assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il responsabile civile rimase contumace. [OSCURATO:PERSONA] di pace, espletata prova per testi, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La decisione è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 luglio 2020, ha rigettato il gravame senza nulla statuire in punto di spese, attesa la contumacia degli appellati.

Ha osservato il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, che nel caso specifico non era emersa con certezza l’esclusiva responsabilità del conducente della [OSCURATO:PERSONA] e che, d’altro canto, non risultava neppure «un comportamento del tutto corretto del conducente il motociclo Honda SH», poiché non si era potuto accertare se egli stesse davvero marciando sulla destra della propria corsia e se avesse rallentato in prossimità dell’incrocio.

Da tale ricostruzione dei fatti il Tribunale ha tratto la conclusione per cui non era stata superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, del codice civile.

Fatta questa premessa, però, il Tribunale ha affermato che, qualora in una causa di responsabilità civile da incidente stradale l’attore abbia chiesto, in primo grado, di accertare la positiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, egli non può chiedere, in appello, l’applicazione della suindicata presunzione di pari responsabilità, violandosi altrimenti il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

E poiché, nella specie, il Mascolino aveva chiesto «accertarsi solo l’esclusiva responsabilità della controparte che però non è stata riscontrata con certezza», l’appello doveva essere rigettato.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, primo comma, e 2054, secondo comma, cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa decisione sulla domanda risarcitoria.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata, erroneamente richiamando e interpretando alcune decisioni di questa Corte, avrebbe rigettato la domanda in modo ingiustificato, posto che erano state accertate le condizioni per l’applicazione della presunzione di pari responsabilità.

Oltre a ciò, il fatto colposo del conducente che abbia contribuito al verificarsi dell’incidente stradale sarebbe rilevabile d’ufficio; per cui il Tribunale, una volta dichiarato il concorso di colpa, avrebbe dovuto decidere di conseguenza, emettendo la decisione di condanna.

1.1. Il motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale di Napoli, come si è detto, modificando il giudizio del Giudice di pace, è pervenuto alla conclusione secondo cui nel caso in esame non era stata dimostrata la piena correttezza del comportamento di guida di nessuno dei due conducenti.

Da tale premessa in fatto – che è ovviamente non discutibile in questa sede – ha tratto tuttavia una conclusione giuridicamente non corretta.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha in più occasioni affermato che, una volta che l’attore ha chiesto il riconoscimento della totale responsabilità del convenuto nella determinazione causale di un sinistro stradale, il giudice ben può applicare la presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., che costituisce pur sempre un esito di accoglimento, sia pure parziale, della domanda (così, da ultimo, l’ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27169, sulla scia del risalente insegnamento di cui alla sentenza 25 agosto 1978, n. 3990).

Diverso è il caso nel quale, invece, l’attore abbia chiesto fin dal primo grado l’affermazione della responsabilità del convenuto, conducente della vettura antagonista, solo a titolo di colpa concorrente nella causazione del sinistro, perché in simile ipotesi è evidente che il giudice, il quale riconosca la responsabilità esclusiva del convenuto medesimo, incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (in tal senso la sentenza 30 aprile 2009, n. 10124).

Rispetto ai due insegnamenti ora riportati, ai quali l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità, risulta dissonante, sebbene in modo del tutto inconsapevole, la sentenza 29 luglio 2013, n. 18228, richiamata dal Tribunale; precedente rispetto al quale, però, il Collegio si dichiara in espresso dissenso, anche perché in quella pronuncia non risulta alcun richiamo al diverso orientamento (consolidato) che deve essere oggi ribadito.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto, e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al medesimo Tribunale di Napoli, in persona di un diverso [OSCURATO:PERSONA], il quale provvederà al riesame del merito dell’appello facendo applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., posto che la contestazione dell’odierno ricorrente è formulata in modo tale che la negazione della totale responsabilità del convenuto è ormai divenuta irrevocabile.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese dell’odierno giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di un divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4492/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 4743/2020 depositata il 07/07/2020. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4492/2021 Cron. Rep. C.C. 14/11/2024 C.C. 14/4/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà a causa dello scontro con la [OSCURATO:PERSONA] condotta dall’Esposito e risultata priva di copertura assicurativa. A sostegno della domanda espose che, mentre circolava a velocità moderata in direzione [OSCURATO:PERSONA] a Napoli, era stato urtato dalla vettura suindicata la quale, provenendo da sinistra e senza rispettare la precedenza, si era immessa sulla [OSCURATO:PERSONA] percorsa dall’attore. Si costituì in giudizio la sola società di assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il responsabile civile rimase contumace. [OSCURATO:PERSONA] di pace, espletata prova per testi, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite. 2. La decisione è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 luglio 2020, ha rigettato il gravame senza nulla statuire in punto di spese, attesa la contumacia degli appellati. Ha osservato il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, che nel caso specifico non era emersa con certezza l’esclusiva responsabilità del conducente della [OSCURATO:PERSONA] e che, d’altro canto, non risultava neppure «un comportamento del tutto corretto del conducente il motociclo Honda SH», poiché non si era potuto accertare se egli stesse davvero marciando sulla destra della propria corsia e se avesse rallentato in prossimità dell’incrocio. Da tale ricostruzione dei fatti il Tribunale ha tratto la conclusione per cui non era stata superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, del codice civile. Fatta questa premessa, però, il Tribunale ha affermato che, qualora in una causa di responsabilità civile da incidente stradale l’attore abbia chiesto, in primo grado, di accertare la positiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, egli non può chiedere, in appello, l’applicazione della suindicata presunzione di pari responsabilità, violandosi altrimenti il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. E poiché, nella specie, il Mascolino aveva chiesto «accertarsi solo l’esclusiva responsabilità della controparte che però non è stata riscontrata con certezza», l’appello doveva essere rigettato. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, primo comma, e 2054, secondo comma, cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa decisione sulla domanda risarcitoria. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata, erroneamente richiamando e interpretando alcune decisioni di questa Corte, avrebbe rigettato la domanda in modo ingiustificato, posto che erano state accertate le condizioni per l’applicazione della presunzione di pari responsabilità. Oltre a ciò, il fatto colposo del conducente che abbia contribuito al verificarsi dell’incidente stradale sarebbe rilevabile d’ufficio; per cui il Tribunale, una volta dichiarato il concorso di colpa, avrebbe dovuto decidere di conseguenza, emettendo la decisione di condanna. 1.1. Il motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale di Napoli, come si è detto, modificando il giudizio del Giudice di pace, è pervenuto alla conclusione secondo cui nel caso in esame non era stata dimostrata la piena correttezza del comportamento di guida di nessuno dei due conducenti. Da tale premessa in fatto – che è ovviamente non discutibile in questa sede – ha tratto tuttavia una conclusione giuridicamente non corretta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha in più occasioni affermato che, una volta che l’attore ha chiesto il riconoscimento della totale responsabilità del convenuto nella determinazione causale di un sinistro stradale, il giudice ben può applicare la presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., che costituisce pur sempre un esito di accoglimento, sia pure parziale, della domanda (così, da ultimo, l’ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27169, sulla scia del risalente insegnamento di cui alla sentenza 25 agosto 1978, n. 3990). Diverso è il caso nel quale, invece, l’attore abbia chiesto fin dal primo grado l’affermazione della responsabilità del convenuto, conducente della vettura antagonista, solo a titolo di colpa concorrente nella causazione del sinistro, perché in simile ipotesi è evidente che il giudice, il quale riconosca la responsabilità esclusiva del convenuto medesimo, incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (in tal senso la sentenza 30 aprile 2009, n. 10124). Rispetto ai due insegnamenti ora riportati, ai quali l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità, risulta dissonante, sebbene in modo del tutto inconsapevole, la sentenza 29 luglio 2013, n. 18228, richiamata dal Tribunale; precedente rispetto al quale, però, il Collegio si dichiara in espresso dissenso, anche perché in quella pronuncia non risulta alcun richiamo al diverso orientamento (consolidato) che deve essere oggi ribadito. 2. Il ricorso, pertanto, è accolto, e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato al medesimo Tribunale di Napoli, in persona di un diverso [OSCURATO:PERSONA], il quale provvederà al riesame del merito dell’appello facendo applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., posto che la contestazione dell’odierno ricorrente è formulata in modo tale che la negazione della totale responsabilità del convenuto è ormai divenuta irrevocabile. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese dell’odierno giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di un divers
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