CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 35496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 08 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento emesso in data 24 ottobre 2022 dal magistrato di sorveglianza di Avellino, che aveva accolto la sua istanza di concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 13/09/2019 al 13/03/2020 e dal 13/09/2020 al 13/09/2022, respingendola invece per il semestre dal 13/03/2020 al 13/09/2020 per avere egli commesso in data 25/06/2020 il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n.159/2011. Il Tribunale ha confermato tale diniego, ritenendo che la condotta in questione, costituente reato e sanzionata anche in via disciplinare, dimostri la mancata adesione del detenuto all'opera rieducativa, quanto meno nel semestre in cui essa è stata tenuta, dovendo il giudice procedere ad una valutazione frazionata dei semestri di pena espiata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, ai quali premette una ricostruzione del fatto, sottolineando che, essendo egli detenuto ininterrottamente dal 13/09/2019, non può avere commesso un reato in data 25/06/2020 in [OSCURATO:PERSONA], e che il reato contestato è una mera contravvenzione, ed egli ha provveduto al versamento delle rate previste dal Tribunale della prevenzione sino all'agosto 2019, interrompendole solo a causa del sopravvenuto stato di detenzione, e omettendo i successivi versamenti senza che il magistrato di sorveglianza negasse il beneficio per il semestre dal 13/09/2019 al 13/3/2020, più prossimo alla commissione del reato stesso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 54 Ord.pen. Il reato contestato è stato commesso a partire da un'epoca precedente all'inizio della detenzione, per cui non può svolgere un effetto ostativo sui semestri successivi, o al massimo poteva esplicarlo in relazione al primo semestre dopo l'inizio della carcerazione stessa, in quando una condotta tenuta in libertà e antecedentemente alla detenzione non offre elementi utili a valutare la mancata adesione al progetto rieducativo, che può verificarsi solo dopo l'inizio della detenzione. Ciò è avvenuto in questo caso, come dimostrato dalle relazioni comportamentali dell'istituto penitenziario. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione. La motivazione dell'ordinanza è illegittima e apparente. La valutazione della condotta del detenuto, al fine di concedere il beneficio di cui all'art. 54 Ord.pen., deve essere approfondita, e il provvedimento di diniego deve spiegare analiticamente perché il giudizio negativo sia tale da imporre il rigetto della sua istanza. L'ordinanza impugnata, invece, usa mere clausole di stile, richiamando solo l'esistenza di un procedimento in corso per un reato, senza ricostruire il fatto storico e senza valutare la sua inferenza sulla condotta intramuraria, e trascurando del tutto le relazioni che attestano la sua regolare condotta carceraria anche nel periodo in osservazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2. L'ordinanza risulta motivata in modo sufficiente e logico. Lo stesso ricorrente non nega di avere commesso la violazione contestata, costituente anche reato, ed è evidente che essa è stata commessa in costanza di detenzione e non antecedentemente, come sostenuto nel ricorso. Nella premessa, infatti, il ricorrente afferma di avere versato le rate stabilite dal giudice sino ad agosto 2019, e di avere interrotto il versamento a partire dal mese di settembre, quando è iniziato il suo stato di detenzione, senza fornire, nel presente procedimento, alcuna giustificazione per tale comportamento. La condizione di detenuto è stata, quindi, utilizzata strumentalmente per evitare un pagamento dovuto allo Stato, a causa della sua precedente sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La violazione, inoltre, essendo stata ripetuta per tutti i mesi successivi, è stata commessa anche nel corso del semestre per il quale è stata negata la concessione della liberazione anticipata, quando il ricorrente avrebbe avuto già modo di dimostrare la sua adesione al percorso di risocializzazione. La valutazione del Tribunale di sorveglianza, di ritenere che la scelta di proseguire nell'inadempimento del versamento della cauzione stabilita dalla legge, tra l'altro approfittando in termini negativi della rateizzazione concessa dal giudice della prevenzione, incida sulla valutazione della sua adesione al predetto percorso, è logica e non contraddittoria, in quanto essa dimostra la volontà del detenuto di sottrarsi agli obblighi conseguenti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 3. L'affermazione implicita, peraltro contenuta nella parte prodromica del ricorso, di una contraddittorietà o illogicità della decisione del magistrato di sorveglianza, che ha concesso il beneficio nel semestre dal 13/09/2019 al 13/03/2020, benché in esso si fosse già verificata la violazione contestata, e di negarlo solo per il semestre successivo, è infondata. Come esplicitato dall'ordinanza impugnata, il magistrato di sorveglianza ha negato il beneficio per il semestre dal 13/03/2020 al 13/09/2020 sia perché il reato risulta contestato come commesso in tale periodo, cioè il 25/06/2020, e solo il giudice della cognizione può accertare una diversa data di consumazione di un reato ancora sottoposto al suo giudizio, e sia perché il provvedimento di richiamo, incidente sulla valutazione della meritevolezza del beneficio, è stato emesso in quel periodo. Correttamente, quindi, il diniego della liberazione anticipata è stato circoscritto al semestre in cui il detenuto, oltre a commettere formalmente un reato, per quanto allo stato valutabile, ha anche ricevuto un rilievo disciplinare, condotte entrambe ritenute idonee a dimostrare la mancata adesione al percorso riabilitativo, quanto meno in quel periodo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.