CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 03696/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso I [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Martina e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento di confisca e restituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo, nel procedimento penale nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, concluso con sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, pronunciata in data 19 marzo 20213, irrevocabile il 28 giugno 2013. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza i ricorrenti, con unico atto, deducono due motivi d'impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo eccepiscono la nullità del provvedimento impugnato, per essere stato omesso l'avviso agli interessati della trattazione dell'udienza del 12 ottobre 2022. Secondo la tesi dei ricorrenti, il Giudice dell'esecuzione avrebbe superato l'eccezione di nullità sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità inconferente, perché inerente alla procedura della fase preliminare de plano, laddove invece la loro censura si appuntava sul mancato avviso dell'udienza camerale all'esito della quale è stata emessa l'ordinanza del 12 ottobre 2022. 2.1. Con il secondo motivo, dopo avere ricostruito lo snodarsi dei provvedimenti che avevano interessato la procedura di sequestro preventivo e di confisca (che nel ricorso definiscono "anomalo"), si dolgono del fatto che - avuto riguardo all'oggetto della richiesta di confisca formulata da parte del Pubblico ministero e al tenore della precedente ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, in data 11 dicembre 2015, di confisca parziale dei beni - la nuova domanda di confisca avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile, per intervenuto giudicato esecutivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 28 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dev'essere complessivamente rigettato.2. Non è superfluo, in via preliminare, evidenziare che con sentenza in data 19 marzo 2013, irrevocabile dal 28 giugno 2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90. Poiché la sentenza nulla disponeva in ordine alla destinazione dei beni in sequestro, il condannato - unitamente ai familiari terzi interessati, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ne domandava la restituzione al medesimo Giudice, in funzione di giudice dell'esecuzione. Questi, con provvedimento assunto il 14 marzo 2014, disponeva in senso conforme esclusivamente con riguardo a una parte dei beni in sequestro, trasmettendo, per i rimanenti beni, gli atti al Pubblico ministero che, a sua volta, ne chiedeva la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992. Con successiva ordinanza dell'Il dicembre 2015 il Giudice ordinava, pertanto, la confisca di alcuni conti correnti bancari e deposito titoli. A seguito di nuova istanza della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati, che segnalavano la presenza di altri beni né restituiti, né confiscati, verificatane l'effettiva esistenza sulla scorta di accertamenti all'uopo delegati alla Guardia di Finanza, il Giudice dell'esecuzione, su specifica richiesta avanzata dalla Procura di Salerno il 10 giugno 2022, provvedeva sulle ulteriori confische e restituzioni con ordinanza del 12 ottobre 2022. Avverso tale provvedimento il ricorso per cassazione erroneamente proposto era, da questa Corte, qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari competente che, con il provvedimento in preambolo, confermava l'ordinanza opposta. 3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché reiterativo di analoga censura prospettata con l'opposizione e adeguatamente vagliata dal giudice dell'esecuzione (foglio 4 deljordinanza impugnata), oltre che manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il dato normativo. Diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti, infatti, come chiarito anche nel provvedimento impugnato, nessun avviso era dovuto alle parti con riferimento all'adozione del provvedimento del 12 ottobre 2022, poiché, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il Giudice dell'esecuzione provvede sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico ministero e notificata all'interessato. Avverso detta ordinanza il rimedio esperibile è i, l'opposizione dinanzi al Giudice dell'esecuzione che, in questo caso, procede ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza. Ciò che esattamente è stato fatto nel caso che ci occupa. 4. Privo di pregio è altresì il secondo motivo di ricorso, inerente all'asserita sussistenza di una preclusione derivante da precedente giudicato. 4.1. È canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generale dell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso. L'effetto preclusivo del giudicato, nel settore della giurisdizione esecutiva, non giunge però a impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati, a suo corredo, fatti nuovi. La novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quando le deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell'ambito della precedente decisione. In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni "dedotte ed effettivamente decise" (Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319), a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione. 4.2. Di tali condivisi principi, sicuramente valevoli anche per il caso in disamina, è stata fatta corretta interpretazione ed esatta applicazione da parte del Giudice dell'esecuzione. La decisione impugnata ha svolto congrue argomentazioni a sostegno della ritenuta efficacia preclusiva del giudicato, avendo proceduto a una puntuale verifica dell'ordinanza emessa nel dicembre 2015 ed evidenziato come, a fronte di una ampia richiesta del Pubblico ministero, fosse stata disposta la confisca solo in relazione ai conti correnti senza, tuttavia, nulla statuire in ordine agli altri beni '5N, sequestrati. Ha - con motivazione non manifestamente illogica - del pari escluso che alcuna decisione o valutazione in merito alla confiscabilità degli stessi fosse stata precedentemente operata e, sotto tale precipuo profilo, ha ritenuto non configurabile un rigetto implicito, invece invocato dalla difesa, rimarcando come l'ammissibilità della domanda scaturisse dall'avvenuta allegazione di fatti nuovi, consistenti in aggiornati accertamenti patrimoniali prodotti dal Pubblico ministero, mai valutati dal giudice dell'esecuzione. 5. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell