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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17074/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e congruamente esaminati e disattesi con congrue argomentazioni logiche e giuridiche dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 4), in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553 - 01; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059 - 01); che, dunque, il suddetto motivo non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo privo di specificità e soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e congruamente esaminati e disattesi con congrue argomentazioni logiche e giuridiche dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 4), in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553 - 01; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059 - 01); che, dunque, il suddetto motivo non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo privo di specificità e soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 m
Sentenza Cassazione n. 17074/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris