CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 31729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate in relazione alla incensurabile risposta data dalla Corte di merito sia - in relazione al primo motivo - sul trattamento sanzionatorio essendo incensurabilmente escluse le attenuenti generiche sul rilievo della particolare lesività della condotta consumata e dei gravi precedenti penali a carico; sia - in relazione al secondo motivo - sulla richiesta di applicazione della continuazione esclusa per insussistenza della programmazione del reato di resistenza da parte della compagine mafiosa al momento della adesione partecipativa, trattandosi di un episodio del tutto estemporaneo (v. pg. 3 e sg. della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022