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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14229/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BIELLAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Biella con ordinanza del 4 settembre 2021 non convalidava l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del T. U. stup. (detenzione di stupefacente a fine di spaccio: cocaina, hashish ed eroina - capo A -; per il capo B, art. 81 cod. pen. e 73, quinto comma T.U. stup., cessione a [OSCURATO:PERSONA] di stupefacente in cambio dell'uso della autovettura, si è proceduto in stato di libertà).

2. Avverso la decisione propone ricorso in cassazione il Procuratore della Repubblica, presso il tribunale di Biella, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 382 del cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La funzione della convalida dell'arresto è quella di controllare la legalità dell'operato della P.G. che ha effettuato l'arresto dell'indagato in flagranza di reato, con una valutazione ex ante che non interessa i gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione delle misure cautelari e le prove per l'affermazione della responsabilità.

Il giudizio di colpevolezza e la valutazione dei gravi indizi, per l'applicazione delle misure cautelari, sono riservati alle fasi successive alla convalida dell'arresto; convalida che deve limitarsi a valutare l'operato della P.G. e non altro.

Il Tribunale non ha valutato alcuni elementi certi risultanti dagli atti di PG, ovvero la cessione quasi quotidiana di droga a Masserini per l'uso della vettura, la quantità e varietà delle sostanze in suo possesso superiore alla soglia liberamente detenibile per un uso personale.

Per il capo B si procede in stato di libertà, comunque "gli indici [...] e la stessa condotta contestata al secondo capo di imputazione costituiscano indizi gravi precisi e concordanti che in un'ottica di valutazione globale delle circostanze depongono a favore della finalità di cessione"; su tutti questi elementi non può prevalere la circostanza (come ha fatto il Tribunale nell'ordinanza di convalida) che anche Cecconi assumesse a sua volta droga.

La motivazione del Tribunale risulta oltremodo carente ed illogica.

Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. La Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto con memoria scritta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso del Procuratore della Repubblica, presso il tribunale di Biella è fondato e deve accogliersi, con l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

La convalida dell'arresto è stata richiesta solo per il reato di cui al capo A dell'imputazione e non per il capo B. Tuttavia, i due fatti devono analizzarsi insieme per una valutazione globale come risultante alla P.G. giudiziaria nel momento dell'arresto in flagranza.

Infatti, è emerso che l'arrestato quasi quotidianamente cedeva droga a [OSCURATO:PERSONA] per compensarlo dell'uso della sua vettura.

Il controllo della P.G. il giorno dell'arresto è avvenuto proprio sulla vettura in oggetto a bordo della quale c'erano l'arrestato, [OSCURATO:PERSONA] e Faustino; alla vista della P.G.

Cecconí e Faustino si disfacevano della sostanza in loro possesso (Cecconi di 2,5 grammi di eroina e di 2 grammi di cocaina; i due erano appena scesi dalla vettura, condotta dall'arrestato).

Nella successiva perquisizione domiciliare a Cecconi venivano sequestrati ulteriori 2,6 grammi di hashish e 0,4 di eroina.

Il giudice della convalida ha valorizzato solo il dato statico del possesso della sostanza da parte di Cecconi (che faceva uso personale di droga), ma non ha ben analizzato tutta l'attività di P.G. che ha ricostruito il rapporto tra Cecconi e Masserini e la quotidiana cessione di droga tra i due per il compenso all'uso della macchina.

La sostanza stupefacente in possesso di Cecconi al momento dell'arresto, non può certamente definirsi elevata, ma nemmeno può ritenersi nella soglia di cui all'art. 75 T.U. stup., sia per il peso e sia per la diversa qualità (cocaina, eroina e hashish), unita anche a quella che deteneva in casa.

Egli inoltre cedeva quotidianamente sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] per compensarlo dell'uso della macchina.

Masserini indicava nell'arrestato colui che almeno da una settimana gli cedeva una dose al giorno di stupefacente.

Pillre,2 401411±-9-2..fa."n• .

Conseguentemente la P.G. riteneva che la detenzione della sostanza stupefacente fosse quantomeno in parte destinata alla cessione (a Masserini e ad altri non individuati); infatti, Cecconi oltre alla sostanza in suo possesso al moOmento dell'arresto aveva altre sostanze nella sua abitazione.

Infatti, "La valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale.

Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego di convalida dell'arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, ravvisando la sussistenza di elementi indicatori della finalità di spaccio dalla notevole quantità dello stupefacente, dallo stato di disoccupazione della persona arrestata e dalla mancanza di una versione difensiva alternativa" (Sez. 3, Sentenza n. 8422 del 18/01/2018 Cc., dep. 21/02/2018, Rv. 272392 - 01).

Nel caso in giudizio la P.G. ha ravvisato la finalità di spaccio dalla quantità e natura degli stupefacenti e dalla circostanza (non contestata dalla stessa ordinanza impugnata) dello spaccio quotidiano a [OSCURATO:PERSONA], per il compenso dell'uso della sua macchina.

L'ordinanza, pertanto, deve annullarsi senza rinvio riconoscendosi la legittimità dell'arresto (Sulla non necessità del rinvio cfr.

Cassazione Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015 - dep. 24/02/2015, P.M. in proc.

Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013 - dep. 04/12/2013, P.M. in proc.

Scalici, Rv. 258230).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in quanto l'arresto risulta legittimamente esegui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BIELLAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Biella con ordinanza del 4 settembre 2021 non convalidava l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del T. U. stup. (detenzione di stupefacente a fine di spaccio: cocaina, hashish ed eroina - capo A -; per il capo B, art. 81 cod. pen. e 73, quinto comma T.U. stup., cessione a [OSCURATO:PERSONA] di stupefacente in cambio dell'uso della autovettura, si è proceduto in stato di libertà). 2. Avverso la decisione propone ricorso in cassazione il Procuratore della Repubblica, presso il tribunale di Biella, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 382 del cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La funzione della convalida dell'arresto è quella di controllare la legalità dell'operato della P.G. che ha effettuato l'arresto dell'indagato in flagranza di reato, con una valutazione ex ante che non interessa i gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione delle misure cautelari e le prove per l'affermazione della responsabilità. Il giudizio di colpevolezza e la valutazione dei gravi indizi, per l'applicazione delle misure cautelari, sono riservati alle fasi successive alla convalida dell'arresto; convalida che deve limitarsi a valutare l'operato della P.G. e non altro. Il Tribunale non ha valutato alcuni elementi certi risultanti dagli atti di PG, ovvero la cessione quasi quotidiana di droga a Masserini per l'uso della vettura, la quantità e varietà delle sostanze in suo possesso superiore alla soglia liberamente detenibile per un uso personale. Per il capo B si procede in stato di libertà, comunque "gli indici [...] e la stessa condotta contestata al secondo capo di imputazione costituiscano indizi gravi precisi e concordanti che in un'ottica di valutazione globale delle circostanze depongono a favore della finalità di cessione"; su tutti questi elementi non può prevalere la circostanza (come ha fatto il Tribunale nell'ordinanza di convalida) che anche Cecconi assumesse a sua volta droga. La motivazione del Tribunale risulta oltremodo carente ed illogica. Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto con memoria scritta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso del Procuratore della Repubblica, presso il tribunale di Biella è fondato e deve accogliersi, con l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La convalida dell'arresto è stata richiesta solo per il reato di cui al capo A dell'imputazione e non per il capo B. Tuttavia, i due fatti devono analizzarsi insieme per una valutazione globale come risultante alla P.G. giudiziaria nel momento dell'arresto in flagranza. Infatti, è emerso che l'arrestato quasi quotidianamente cedeva droga a [OSCURATO:PERSONA] per compensarlo dell'uso della sua vettura. Il controllo della P.G. il giorno dell'arresto è avvenuto proprio sulla vettura in oggetto a bordo della quale c'erano l'arrestato, [OSCURATO:PERSONA] e Faustino; alla vista della P.G. Cecconí e Faustino si disfacevano della sostanza in loro possesso (Cecconi di 2,5 grammi di eroina e di 2 grammi di cocaina; i due erano appena scesi dalla vettura, condotta dall'arrestato). Nella successiva perquisizione domiciliare a Cecconi venivano sequestrati ulteriori 2,6 grammi di hashish e 0,4 di eroina. Il giudice della convalida ha valorizzato solo il dato statico del possesso della sostanza da parte di Cecconi (che faceva uso personale di droga), ma non ha ben analizzato tutta l'attività di P.G. che ha ricostruito il rapporto tra Cecconi e Masserini e la quotidiana cessione di droga tra i due per il compenso all'uso della macchina. La sostanza stupefacente in possesso di Cecconi al momento dell'arresto, non può certamente definirsi elevata, ma nemmeno può ritenersi nella soglia di cui all'art. 75 T.U. stup., sia per il peso e sia per la diversa qualità (cocaina, eroina e hashish), unita anche a quella che deteneva in casa. Egli inoltre cedeva quotidianamente sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] per compensarlo dell'uso della macchina. Masserini indicava nell'arrestato colui che almeno da una settimana gli cedeva una dose al giorno di stupefacente. Pillre,2 401411±-9-2..fa."n• . Conseguentemente la P.G. riteneva che la detenzione della sostanza stupefacente fosse quantomeno in parte destinata alla cessione (a Masserini e ad altri non individuati); infatti, Cecconi oltre alla sostanza in suo possesso al moOmento dell'arresto aveva altre sostanze nella sua abitazione. Infatti, "La valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di diniego di convalida dell'arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, ravvisando la sussistenza di elementi indicatori della finalità di spaccio dalla notevole quantità dello stupefacente, dallo stato di disoccupazione della persona arrestata e dalla mancanza di una versione difensiva alternativa" (Sez. 3, Sentenza n. 8422 del 18/01/2018 Cc., dep. 21/02/2018, Rv. 272392 - 01). Nel caso in giudizio la P.G. ha ravvisato la finalità di spaccio dalla quantità e natura degli stupefacenti e dalla circostanza (non contestata dalla stessa ordinanza impugnata) dello spaccio quotidiano a [OSCURATO:PERSONA], per il compenso dell'uso della sua macchina. L'ordinanza, pertanto, deve annullarsi senza rinvio riconoscendosi la legittimità dell'arresto (Sulla non necessità del rinvio cfr. Cassazione Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015 - dep. 24/02/2015, P.M. in proc. Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013 - dep. 04/12/2013, P.M. in proc. Scalici, Rv. 258230). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in quanto l'arresto risulta legittimamente esegui
Sentenza Cassazione n. 14229/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris