CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47309/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Palermo. Con la sentenza confermata in grado di appello, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di tre violazioni degli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. (commesse in Palermo il 21 aprile 2021 in esecuzione di un unico disegno criminoso), è stata ritenuta sussistente l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale, sono state applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e, operata la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito, egli è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 400,00 di multa. Considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo, vizi di motivazione riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva. Rilevato che la Corte territoriale ha congruamente motivato sul punto facendo riferimento alla gravità della condotta criminosa, reiterata in un breve arco di tempo, e ai gravi precedenti anche specifici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore