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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23584/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, emessa il 14 gennaio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina impropria, per essersi impossessato di una banconota da cento euro contenuta nel portafoglio della persona offesa esercitando violenza fisica per assicurarsi il possesso del bene e l'impunità.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato come rapina anziché come furto e lesioni personali, non avendo la Corte tenuto conto che il ricorrente non avrebbe coartato la volontà della vittima ma si sarebbe limitato ad opporre resistenza rispetto al tentativo di quest'ultima di riappropriarsi del bene sottrattole; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod.pen., tenuto conto che la persona offesa era stata interamente risarcita dall'imputato del danno materiale e morale procuratole, come dalla medesima affermato con dichiarazione resa il 13 gennaio 2020, allegata all'atto di appello e della quale era stata chiesta l'acquisizione, che la Corte ha ingiustamente negato non riconoscendone la decisività rispetto alla richiesta di concessione dell'attenuante in parola e non fornendo alcuna motivazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, deve essere ribadito il principio di diritto - opportunamente richiamato dalla sentenza impugnata ma del quale il ricorrente non tiene conto - secondo cui, in tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità, che si risolva, comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi conseguentemente indotti, contro la propria volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270180).

Con particolare rilievo per il caso in esame, si è affermato che, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria è sufficiente l'esplicazione di una energia fisica, qualunque ne sia il grado di intensità, purché idonea a produrre una coazione personale.

Essa pertanto può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o simili al derubato ovvero ad altra persona che tenti di impedire la fuga dell'agente (Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042).

Nel caso in esame, l'imputato, per assicurarsi il possesso del bene sottratto alla vittima, aveva esercitato violenza fisica nei suoi confronti, dandole una spallata che la faceva rovinare in terra e procurandole ferite al volto (fgg. 2 e 4 della sentenza impugnata).

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo, sia il Tribunale che la Corte di appello - con giudizio conforme al quale occorre fare complessivo riferimento - hanno evidenziato che il danno economico patito dalla vittima non poteva ritenersi di speciale tenuità, trattandosi di una sottrazione di cento euro alla quale si erano aggiunti i disagi economici connessi al fatto che la persona offesa, a causa della rapina, era stata costretta a recarsi per due volte presso i Carabinieri e per tre volte in Tribunale (fg. 6 della sentenza di primo grado), circostanze sulle quali il ricorso ha sorvolato.

In secondo luogo, il ricorrente, nel sostenere l'irrisorietà del danno morale subito dalla vittima - da valutare anch'esso tenuto conto della natura plurioffensiva del reato di rapina - fa riferimento all'avvenuto risarcimento del danno in tutte le sue componenti avvenuto successivamente al reato, secondo quanto dichiarato dalla stessa persona offesa.

Oltre ad essere già stata valutata dal primo giudice ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma non di quella per cui vi è ricorso, l'assunto difensivo non tiene conto del principio giuridico secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.4), cod. pen., la valutazione circa la speciale tenuità del danno patrimoniale va effettuata in relazione al danno che deriva in modo immediato e diretto dal reato, sicché non rileva l'eventuale risarcimento (Sez. 5, n. 9939 del 30/11/2017, dep. 2018, Pisano, Rv. 272591, che fa applicazione concreta del principio stabilito, più in generale, da Sez.

U, n. 10446 del 07/07/1984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 166806).

Ne consegue che di nessuna rilevanza risulta il fatto che la Corte di merito non abbia provveduto ad acquisire la dichiarazione della persona offesa, della cui esistenza, peraltro, il Tribunale aveva dato atto a fg. 5 della sentenza di primo grado, precisando che il risarcimento era avvenuto prima dell'udienza conclusiva del dibattimento.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.03.202 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente, [OSCURATO:PERSONA] vi») [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, emessa il 14 gennaio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina impropria, per essersi impossessato di una banconota da cento euro contenuta nel portafoglio della persona offesa esercitando violenza fisica per assicurarsi il possesso del bene e l'impunità. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato come rapina anziché come furto e lesioni personali, non avendo la Corte tenuto conto che il ricorrente non avrebbe coartato la volontà della vittima ma si sarebbe limitato ad opporre resistenza rispetto al tentativo di quest'ultima di riappropriarsi del bene sottrattole; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod.pen., tenuto conto che la persona offesa era stata interamente risarcita dall'imputato del danno materiale e morale procuratole, come dalla medesima affermato con dichiarazione resa il 13 gennaio 2020, allegata all'atto di appello e della quale era stata chiesta l'acquisizione, che la Corte ha ingiustamente negato non riconoscendone la decisività rispetto alla richiesta di concessione dell'attenuante in parola e non fornendo alcuna motivazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, deve essere ribadito il principio di diritto - opportunamente richiamato dalla sentenza impugnata ma del quale il ricorrente non tiene conto - secondo cui, in tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità, che si risolva, comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi conseguentemente indotti, contro la propria volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813; Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270180). Con particolare rilievo per il caso in esame, si è affermato che, ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria è sufficiente l'esplicazione di una energia fisica, qualunque ne sia il grado di intensità, purché idonea a produrre una coazione personale. Essa pertanto può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o simili al derubato ovvero ad altra persona che tenti di impedire la fuga dell'agente (Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042). Nel caso in esame, l'imputato, per assicurarsi il possesso del bene sottratto alla vittima, aveva esercitato violenza fisica nei suoi confronti, dandole una spallata che la faceva rovinare in terra e procurandole ferite al volto (fgg. 2 e 4 della sentenza impugnata). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In primo luogo, sia il Tribunale che la Corte di appello - con giudizio conforme al quale occorre fare complessivo riferimento - hanno evidenziato che il danno economico patito dalla vittima non poteva ritenersi di speciale tenuità, trattandosi di una sottrazione di cento euro alla quale si erano aggiunti i disagi economici connessi al fatto che la persona offesa, a causa della rapina, era stata costretta a recarsi per due volte presso i Carabinieri e per tre volte in Tribunale (fg. 6 della sentenza di primo grado), circostanze sulle quali il ricorso ha sorvolato. In secondo luogo, il ricorrente, nel sostenere l'irrisorietà del danno morale subito dalla vittima - da valutare anch'esso tenuto conto della natura plurioffensiva del reato di rapina - fa riferimento all'avvenuto risarcimento del danno in tutte le sue componenti avvenuto successivamente al reato, secondo quanto dichiarato dalla stessa persona offesa. Oltre ad essere già stata valutata dal primo giudice ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma non di quella per cui vi è ricorso, l'assunto difensivo non tiene conto del principio giuridico secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.4), cod. pen., la valutazione circa la speciale tenuità del danno patrimoniale va effettuata in relazione al danno che deriva in modo immediato e diretto dal reato, sicché non rileva l'eventuale risarcimento (Sez. 5, n. 9939 del 30/11/2017, dep. 2018, Pisano, Rv. 272591, che fa applicazione concreta del principio stabilito, più in generale, da Sez. U, n. 10446 del 07/07/1984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 166806). Ne consegue che di nessuna rilevanza risulta il fatto che la Corte di merito non abbia provveduto ad acquisire la dichiarazione della persona offesa, della cui esistenza, peraltro, il Tribunale aveva dato atto a fg. 5 della sentenza di primo grado, precisando che il risarcimento era avvenuto prima dell'udienza conclusiva del dibattimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.03.202 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente, [OSCURATO:PERSONA] vi») [OSCURATO:PERSONA]
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