CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: SNTLRT 66A05 F158L) e [OSCURATO:PERSONA] d’Amico ([OSCURATO:PERSONA]: DMC CCZ72M53 F158R) ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. deipredetti difensori;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzop.e.c. di quest’ultima;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, n. 4258/5/2022, pubblicata il 10 maggio 2022;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18dicembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione esclusivamente allecircostanze strettamente rilevanti in questa sede, si osserva che lacontroversia concerne l’avviso di accertamento n. TYZ04C400291 relativoNumero registro generale 30259/2022Numero sezionale 9066/2025Numero di raccolta generale 9653/2026Data pubblicazione 15/04/2026all’anno d’imposta 2014, notificato il 29 ottobre 2018, dall'Agenzia delleEntrate al contribuente [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentantedella A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], nonché autore delle violazioni inquanto persona che aveva agito in nome e per conto dell’associazioneresponsabile ai sensi dell’art. 38 c.c..Con tale atto impositivo, l’amministrazione finanziaria, a seguito delcontrollo della posizione fiscale della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA],relativa all’anno 2014, e con riferimento al p.v.c. del 24 novembre 2016,ritenuta la natura commerciale svolta dalla suddetta associazione,determinò in €. 79.348,00 (euro settantanovemilatrecentoquarantotto/00)il reddito d’impresa e il valore della produzione, con conseguenteliquidazione di imposte, sanzioni, interessi ed accessori per complessivi €.88.663,74 (euro ottantottomilaseicentosessantatre/74).2.- Con la sentenza di primo grado, la CTP di Ragusa accolseparzialmente i ricorsi riuniti e dichiarò la definitività dell’accertamentooperato nei confronti dell’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], quantificando in€. 63.478,40 (euro sessantatremilaquattrocentosettantotto/40) i ricavidella medesima nel 2014, con conseguente obbligo per l’amministrazionefinanziaria di procedere alla rideterminazione di imposte, sanzioni,interessi ed accessori dovuti in solido dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soggetti responsabili ai sensidell’art. 38 c.c.. Ha, poi, accolto integralmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Veronica.3.- La CTR della Sicilia, investita della decisione sull’appello propostodal contribuente [OSCURATO:PERSONA] lo ha respinto, condividendo leconclusioni alle quali era pervenuta la CTP e le argomentazioni dalla stessasviluppate.4.- Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 30259/2022Numero sezionale 9066/2025Numero di raccolta generale 9653/2026Data pubblicazione 15/04/20261.- Con atto depositato in modalità telematica, in data 9 ottobre 2023, ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’estinzione delpresente giudizio di legittimità, avendo perso l’interesse a coltivare la litein ragione della domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 1,commi 186 - 205, della l. n. 197 del 2022, con cui i coobbligati solidaliComitini Dario e [OSCURATO:PERSONA] hanno richiesto di poteradempiere il pagamento dell’importo dovuto, mediante venti (20) rate convarie scadenze.Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, ha dimostratol’avvenuto pagamento della prima rata da parte del coobbligato solidaleComitini Dario, in data 18 settembre 2023.Con ordinanza interlocutoria del 4 gennaio 2024, questa Corte, rilevatoche i predetti soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sonocoobbligati del ricorrente, già associati della A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] ClubRagusa, il cui autonomo ricorso (compreso l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Salvatore) era stato originariamente riunito in primo grado e decisosimultaneamente, ha reputato, pertanto, opportuno interloquire con lacontroricorrente, per verificare se - stante il disposto dell’art. 1, comma202, l. n. 197 del 2022 - vi fosse ancora interesse alla decisione e hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando, allacontroricorrente medesima, termine di sessanta giorni che per comunicarese avesse interesse alla decisione. Tale ordinanza è stata regolarmentecomunicata alla controricorrente Agenzia delle Entrate, senza chequest’ultima provvedesse ad insistere per la decisione del ricorso.Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio dilegittimità, stante il chiaro tenore letterale dei commi 198 («Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensidel comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto condecreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consigliose è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano acarico della parte che le ha anticipate.») e 202 («La definizione agevolataperfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli perNumero registro generale 30259/2022Numero sezionale 9066/2025Numero di raccolta generale 9653/2026Data pubblicazione 15/04/2026i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni delsecondo periodo del comma 196.») dell’art. 1 l. n. 197 del 2022.In altri termini, la definizione agevolata della controversia relativa aComitini Dario e [OSCURATO:PERSONA] estende i suoi effetti anche neiconfronti del coobbligato solidale [OSCURATO:PERSONA], così come previstodall’art. 1, comma 202, della l. n. 197 del 2022, con conseguenteestinzione anche del presente giudizio di legittimità.2.- Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.3.- La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485del 12 ottobre 2018). P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 18 dicembre 2025.Il Presidente