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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 00243/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640 co.2, n. 2 bis cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., nella parte in cui evidenzia che: a) la persona offesa eseguiva un bonifico sulla carta Postepay intestata a un tale [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva consegnata al ricorrente; b) l'amministratore di sostegno del [OSCURATO:PERSONA] intimava al Farneti di disattivare le carte Postepay intestate al [OSCURATO:PERSONA] e in uso al ricorrente; c) il Farneti affermava di averle cedute ad un soggetto che, tuttavia, non è stato mai identificato; d) la messaggistica Whatsapp intercorsa tra il Farneti e la compartecipe dimostra l'esistenza di un accordo criminoso con il quale i due imputati convenivano di utilizzare la carta Postepay intestata al [OSCURATO:PERSONA], al fine di occultare la propria identità personale all'atto di percepire l'importo pagato dalla persona offesa; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato de quo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che gli artifici e raggiri sono consistiti nel pubblicare sul marketplace di Facebook un annuncio di vendita di un elettrodomestico da cucina, così inducendo in errore la persona offesa sulla serietà dell'offerta e sulla reale disponibilità del bene e nel ricorso ad un ignaro intestatario di una [OSCURATO:PERSONA], associata ad un IBAN di un soggetto affetto da grave disturbo mentale al fine di nascondere l'identità dell'imputato nella consumazione della frode; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640 co.2, n. 2 bis cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., nella parte in cui evidenzia che: a) la persona offesa eseguiva un bonifico sulla carta Postepay intestata a un tale [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva consegnata al ricorrente; b) l'amministratore di sostegno del [OSCURATO:PERSONA] intimava al Farneti di disattivare le carte Postepay intestate al [OSCURATO:PERSONA] e in uso al ricorrente; c) il Farneti affermava di averle cedute ad un soggetto che, tuttavia, non è stato mai identificato; d) la messaggistica Whatsapp intercorsa tra il Farneti e la compartecipe dimostra l'esistenza di un accordo criminoso con il quale i due imputati convenivano di utilizzare la carta Postepay intestata al [OSCURATO:PERSONA], al fine di occultare la propria identità personale all'atto di percepire l'importo pagato dalla persona offesa; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato de quo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che gli artifici e raggiri sono consistiti nel pubblicare sul marketplace di Facebook un annuncio di vendita di un elettrodomestico da cucina, così inducendo in errore la persona offesa sulla serietà dell'offerta e sulla reale disponibilità del bene e nel ricorso ad un ignaro intestatario di una [OSCURATO:PERSONA], associata ad un IBAN di un soggetto affetto da grave disturbo mentale al fine di nascondere l'identità dell'imputato nella consumazione della frode; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00243/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris