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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 45141/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di COMO udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 25.03.2022 il Tribunale del riesame di Como in funzione di giudice del riesame ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo e conseguente restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, proposta in sede di appello da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del provvedimento di rigetto pronunciato dal Gip del Tribunale di Como il 22.02.2022 ed avente ad oggetto il sequestro preventivo, effettuato in via d'urgenza dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Como in data 11.09.2021 della giostra denominata piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli Dinner in the Sky, installata in Bellagio, sequestro convalidato dal Tribunale di Como che aveva emesso il 20.09.2021, conseguente decreto di sequestro preventivo.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , lamentando, sotto vari profili, inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e difetto assoluto di motivazione in relazione alla insussistenza della contestata violazione dell'art. 71 comma 4 lett. a punto 1 dlgs n.81/2008 e della certificazione dell'Organismo preposto circa la idoneità ai fini della sicurezza della gru e della piattaforma.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

4. E' successivamente pervenuto, un atto redatto e sottoscritto manualmente dall'[OSCURATO:PERSONA] munito di procura speciale con cui ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'annullamento con rinvio„ pronunciato da questa Sezione Quarta penale il 9.05.2022 con la sentenza n.30850/2022, con riferimento all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Como in data 14.10.2021 di rigetto dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip il 20.09.2022, sopra menzionato, nel medesimo procedimento 4845/2021 RGNR della procura della Repubblica di Como.

5. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem.

Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COMO udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 25.03.2022 il Tribunale del riesame di Como in funzione di giudice del riesame ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo e conseguente restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, proposta in sede di appello da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del provvedimento di rigetto pronunciato dal Gip del Tribunale di Como il 22.02.2022 ed avente ad oggetto il sequestro preventivo, effettuato in via d'urgenza dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Como in data 11.09.2021 della giostra denominata piattaforma sollevabile con seggiolini girevoli Dinner in the Sky, installata in Bellagio, sequestro convalidato dal Tribunale di Como che aveva emesso il 20.09.2021, conseguente decreto di sequestro preventivo. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , lamentando, sotto vari profili, inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e difetto assoluto di motivazione in relazione alla insussistenza della contestata violazione dell'art. 71 comma 4 lett. a punto 1 dlgs n.81/2008 e della certificazione dell'Organismo preposto circa la idoneità ai fini della sicurezza della gru e della piattaforma. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4. E' successivamente pervenuto, un atto redatto e sottoscritto manualmente dall'[OSCURATO:PERSONA] munito di procura speciale con cui ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'annullamento con rinvio„ pronunciato da questa Sezione Quarta penale il 9.05.2022 con la sentenza n.30850/2022, con riferimento all'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Como in data 14.10.2021 di rigetto dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip il 20.09.2022, sopra menzionato, nel medesimo procedimento 4845/2021 RGNR della procura della Repubblica di Como. 5. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deci
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