CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 30256/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4027/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica certificata dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati. -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO B ARI n. 189 /202 5 depositata il 12/02/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnòil decreto di liquidazione dei compensi richiestia titolo di gratuito patrocinio, emesso dalla Corte d’appello di Bari il 19 gennaio 2024 , e gli stessi giudici dichiararono inammissibile il ricorso in opposizione, con sentenza n. 189 del 12 febbraio 2025. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia si sono costituiti in giudizio, svolgendo un motivo di ricorso incidentale condizionato. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primomotivo è così rubricato “ Art. 360, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150/2011, art. 15, comma III – Art. 360, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 79 e art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 al giudizio di opposizione alla liquidazione”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente disposto la produzione in giudizio della documentazione ex art. 79 D.P.R. n. 115/2002, laddove tale produzione sarebbe stata funzionale all’ammissione della parte al gratuito patrocinio, intervenuto però quattordici anni prima, mentre non avrebbe riguardato la liquidazione degli onorari del difensore. Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., con riguardo al vizio di pronuncia su domanda mai formulata dalle parti, giacché la condanna alle spese di lite era stata deliberata senza che controparte l’avesse espressamente richiesta. In primis il ricorrente non ha provveduto ad integrare la documentazione, come richiesto, non avendo depositato né il provvedimento impugnato né le dichiarazioni dei redditi relative a ciascuna delle annualità di imposta a partire da quella di presentazione dell’istanza di ammissione e sino all’attualità, corredate dalle relative ricevute di presentazione; ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate per ciascuna annualità, rispetto alle quali ultime ha allegato unicamente le richieste”. Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato gli artt. 79 e 123 D.P.R. n. 115/2002, anziché l’art. 82 dello stesso decreto, riferito alla liquidazione degli onorari del difensore. L’affermazione è esatta, giacché l’opposizione aveva riguardo non alle condizioni per l’ammissibilità al gratuito patrocinio, ma piuttosto all’importo della liquidazione degli onorari a favore del procuratore. Conseguentemente, per la parte riguardante la produzione delle dichiarazioni dei redditi, l’ordinanza è sicuramente ultronea. Tuttavia, la stessa ordinanza della Corte d’appello disponeva altresì l’allegazionedel provvedimento impugnato. In proposito, il ricorso afferma che il giudizio di opposizione alla liquidazione non sarebbe un’impugnazione soggetta alle regole formali della stessa ed all’onere della prova, bensì l’atto introduttivo di un procedimento contenzioso in cui il giudice adito avrebbe il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione e pertanto il provvedimento di liquidazione sarebbe già contenuto nel fascicolo processuale dell’opposizione. Tale affermazione non è condivisibile. L’art. 15 della D. Lgs. n. 150 del 2011 al 2° comma afferma che “Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”. Un’interpretazione letterale della norma consentirebbe di ritenere la fattispecie assimilabile ai procedimenti impugnatori, i quali richiedono, a pena d’inammissibilità, l’allegazione del provvedimento contestato (art. 347 comma 2° c.p.c. per l’appello,art. 369 comma 2° c.p.c. per il ricorso per cassazione, art. 399 c .p.c. per la revocazione, art. 405 c.p.c. per l’opposizione di terzo). Tuttavia, benché i l ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non sia atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso (Sez. 2, n. 1470 del 22 gennaio 2018), il provvedimento oggi reclamato non può essere assimilato a “gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione” (art. 15 comma 5° D. Lgs. n. 150/2011). L’istanza volta all’eventuale riforma di esso implica necessariamente un onere di produzione della parte, perché costituisce l’oggetto diretto della richiesta e non un’allegazione istruttoria. L’ordinanza della Corte d’appello di Bari, per questa parte, era dunque pienamente legittima, in virtù del potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova(Sez. 2, n. 23133 del 19 agosto 2021). Va allora valutata la mancata pacifica ottemperanza del ricorrente all’obbligo di deposito del provvedimento impugnato, nel termine stabilito dalla Corte d’appello. La conseguenza di tale omissione è stata la declaratoria di inammissibilità, ma avrebbe potuto essere, forse più propriamente, la reiezione del ricorso per carenza di prova. Nelle conclusioni della difesa erariale, riprodotte nel corpo del ricorso, era stato espressamente richiesto: “1) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 2) Nel merito e in ogni caso, disporre la compensazione delle spese processuali nei confronti delle esponenti Amministrazioni”. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto attenersi alle dette conclusioni e procedere alla compensazione delle spese di lite, posto che tale domanda non risultava comunque subordinata o condizionata all’esito della lite. Infatti, qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto lacompensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c. poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto dirinunzia (Sez. 2, n. 15326 del 12 giugno 2018). L’accoglimento del predetto motivo impone la delibazione del ricorso incidentale condizionato, mediante il quale le controricorrenti rilevano il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale doglianza è inammissibile, perché priva di interesse. Infatti, già la Corte d’appello aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza che tale statuizione sia stata impugnata dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale si è limitato solo a notificare il ricorso ad entrambi i Dicasteri coinvolti nel giudizio di opposizione. In definitiva, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e dichiarato inammissibile ricorso incidentale sicché, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., deve essere disposta la compensazione delle spese di lite del giudizio di opposizione. Atteso l’esito del presente giudizio di legittimità, anche in tal caso va disposta la compensazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di