CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50393/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IP Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per la condotta di bancarotta documentale ascritta riqualificata ai sensi dell'art. 217 legge fall., anziché 216 legge fall., e lo ha assolto dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso: - è manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che la dichiarazione di fallimento non avrebbe dovuto essere pronunciata; l'assunto si pone in contrasto con il consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (cfr. per tutte Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398); - si risolve, nella restante parte, in mere doglianze in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci