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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 18860/2022

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2439/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, via Flaminia, 56 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 5 -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 09/06/2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2439/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, via Flaminia, 56 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 5 -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 09/06/2022 I
Decreto Cassazione n. 18860/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris