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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04766/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 109/RG 24568 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Albanese_avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano per delitti in materia di stupefacenti;

2. Dato atto che in data 27 ottobre 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso depositata dalla procuratrice speciale dell'[OSCURATO:PERSONA];

3. [OSCURATO:PERSONA] che detta dichiarazione di rinuncia assume rilievo preliminare e ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non assumendo alcun rilievo l'avvenuta rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 109/RG 24568 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Albanese_avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano per delitti in materia di stupefacenti; 2. Dato atto che in data 27 ottobre 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso depositata dalla procuratrice speciale dell'[OSCURATO:PERSONA]; 3. [OSCURATO:PERSONA] che detta dichiarazione di rinuncia assume rilievo preliminare e ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non assumendo alcun rilievo l'avvenuta rinuncia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/
Sentenza Cassazione n. 04766/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris