CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32457/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo, con cui il ricorrente ha sostenuto che la materialità dei fatti per cui è processo era ascrivibile interamente all'altro coimputato, è del tutto generico e non si confronta con la ricostruzione operata alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui si è sottolineato che la condotta in questione poteva essere ascritta anche al ricorrente, quale passeggero dell'auto, sulla base dei principi sul concorso di persone nel reato, essendo emerso che entrambi gli imputati, di comune accordo, erano andati sul luogo in cui avevano in mente probabilmente di procedere al furto di qualche vettura e di concerto avevano deciso di fuggire per sottrarsi ai controlli; rilevato che anche la doglianza sulla mancata esclusione delle circostanze aggravanti contestate e sul diniego delle attenuanti generiche è generica a fronte dei rilievi formulati alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui si afferma che il ricorrente ha riportato diverse condanne per reati contro il patrimonio nonché per reati della medesima indole e che — quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. — era emerso che i due imputati durante la corsa si erano liberati di alcuni oggetti che erano stati utilizzati per lo scasso in occasione dei furti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così