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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 19276/2024

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilianae l’[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 266.631,21, quale differenza tra il credito accertato e quanto corrisposto in esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo.

2. La Corte territoriale ha evidenziato che tale sentenza si era limitata a riconoscere all’Abbate le differenze retributive maturate con decorrenza dal 22.1.2002 tra il VI ed il VII livello del CCNL Edili, “eventualmente maggiorate ai sensi dell’art. 48 1° comma L.R.S. n. 21/2001”, ma aveva negato il diritto al superiore inquadramento.

3. Datale disposizione risultava, secondo il giudice di appello, c he l’obiettivo di pervenire alla piena equiparazione tra i lavoratori ex Italter ed il personale della Regione era stato perseguito attraverso l’attribuzione di un trattamento economico corrispondente a quello previsto per i dipendenti regionali “a parità di qualifica” e di anzianità di servizio, e prevedendo altresì che il trattamento economico del personale ex Italter non potesse in ogni caso superare quello attribuito al personale della Regione con pari qualifica ed anzianità di servizio.

4. Ha pertanto affermato che il meccanismo di traslazione ivi previsto operava secondo le qualifiche formali di appartenenza, senza alcun riguardo all’esercizio di mansioni superiori ed alle conseguenti aspettative di progressioni economiche.

5. Ha evidenziato che all’Abbate non era mai stata formalmente riconosciuta la qualifica di VII livello del CCNL Edili, né quella di dirigente regionale di III fascia risultante dal nuovo sistema di classificazione varato all’indomani della riforma della dirigenza regionale; ha inoltre escluso che tale effetto possa ricavarsi dall’inciso parentetico contenuto nella sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo.

6. Considerato che all’epoca del transito dell’Abbate nell’Amministrazione regionale la sua qualifica di appartenenza era immutata (VI livello CCNL Edili), ha ritenuto che l’operazione di riconduzione secondo le tabelle di equiparazione applicabili dovesse essere effettuata sulla base di tali posizioni, salvo riconoscersi, per il periodo in contestazione, le differenze retributive nascenti dalla sentenza passata in giudicato secondo i parametri indicati dalla medesima.

Ha escluso che all’Abbate spettasse il compendio retributivo corrispondente a quello del dirigente di terza fascia, in quanto basato sull’erroneo presupposto dell’ottenuta equiparazione giuridica per effetto del perdurante esercizio delle mansioni superiori proprie della VII qualifica del personale ex Italter.

7. Ha escluso che all’Abbate spettasse il compendio retributivo corrispondente a quello del dirigente di terza fascia, in quanto basato sull’erroneo presupposto dell’ottenuta equiparazione giuridica per effetto del perdurante esercizio delle mansioni superiori proprie della VII qualifica del personale ex Italter.

8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

9. [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con mandatoe hanno depositato memoria.

DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 76 della legge regionale Sicilia n. 25/1993, dell’art. 7 della legge regionale Sicilia n. 38/1994, dell’art. 48 della legge regionale Sicilia n. 21/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Deduce che l’Abbate aveva intentato il successivo giudizio per ottenere la corretta quantificazione della somma dovuta in forza della sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’Abbate il trattamento economico previsto per un dipendente inquadrato nel VII livello, categoria I super del CCNL Edili a decorrere dal 22.2.2002, nonché la differenza tra quest’ultimo e quello eventualmente superiore previsto per un pari livello (VIII secondo la tabella di equiparazione prevista dall’allegato 1 alla l.r.s. n. 38/1994).

Sostiene che la sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo non aveva effettuato un riconoscimento ai fini dell’inquadramento, ma esclusivamente ai fini economici.

Lamenta la violazione del giudicato, evidenziando che l’uso del termine “eventualmente” contenuto nella sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo non aveva rimandato ad una successiva valutazione del giudice il riesame del fondamento della pretesa in punto di diritto, ma aveva richiesto solo una valutazione contabile, volta ad accertare se la retribuzione del dipendente regionale equiparato fosse superiore a quella dell’Abbate.

Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente valorizzato la disposizione di cui all’art. 6, comma primo, della legge regionale n. 10/2000, secondo cui nella prima applicazione della medesima legge è istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge; torna ad evidenziare che il legislatore regionale non aveva attribuito ai dipendenti ex Italterr lo status di dipendenti regionali equiparati, ma solo il relativo trattamento economico.

Aggiunge che in forza dell’art. 76 della legge regionale n. 25/1993 (come modificato dall’art. 7 della legge regionale n. 38/1994) e dell’art. 48 della legge regionale n. 21/2001, il dipendente appartenente al VII livello I categoria super con più di 5 anni di anzianità è stato equiparato, ai fini economici e funzionali, al dipendente regionale inquadrato nell’VIII livello, e che la sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo aveva effettuato il suddetto riconoscimento solo a fini economici.

2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi su lla domanda volta ad ottenere l’inclusione nelle differenze retributive dei periodi di ferie intervenuti durante lo svolgimento di mansioni superiori e l’anzianità maturata presso il precedentedatore di lavoro.

3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denuncia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.

Addebita alla sentenza impugnata di non avere compensato le spese di lite, a fronte della condotta dell’Amministrazione regionale, che aveva dapprima determinato l’importo dovuto all’Abbate in € 133.932,13 e lo aveva poi ridotto ad € 72.592,26.

4. Ilprimo motivo è inammissibile.

La censuranon assolve pienamente a gli oneri di specificazione ed allegazione (artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.), in quanto non trascrive integralmente il giudicato e non lo localizza nell’indice del ricorso.

La sentenza impugnata è peraltro conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha escluso l’equiparazione a dirigenti della Regione Sicilia dei dipendenti ex ITALTER e SIRAP che non siano stati assunti in seguito a pubblica selezione; si è infatti evidenziata la necessità che ogni equiparazione di personale non assunto con concorso pubblico da una P.A. a quello che, nella stessa P.A., sia entrato in seguito al superamento di una selezione pubblica, avvenga con estrema attenzione ed evitando equiparazioni tout court che contrasterebbero con il dettato costituzionale ( v.

Cass. n. 5745/2024 , che ha richiamato Cass. n. 26394/2022, che ha definito un giudizio in cui l’Abbate aveva agito unitamente ad altri lavoratori per far accertare l’illegittimità dei contratti a termine intercorsi con la Regione Siciliana dal 1993 al 2011 e ancora in essere alla data del ricorso, e per ottenere la conversione dei rapporti e la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno).

Si è in particolare precisato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113/2017,nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 legge regionale Sicilia n. 8 del 2016, ha affermato che «la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici» e, con specifico riguardo alla possibilità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato di personale proveniente da una società a partecipazione pubblica, che svolgeva incarichi dirigenziali a tempo determinato, ha evidenziatoche «un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze» (sentenza n. 167 del 2013), indicando, in particolare, che la legge «subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e preveda procedure di verifica dell’attività svolta» (sentenza n. 167 del 2013 e, tra le tante, sentenza n. 189 del 2011 e n. 215 del 2009) e che la deroga sia «contenuta entro determinati limiti percentuali» (ancora sentenza n. 167del 2013).

La Corte costituzionale ha inoltre osservato che, se «il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione» (sentenza n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che«l’area delle eccezioni alla regola del concorso» sia «rigorosamente delimitata» e non si risolva «in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati» (sentenza n. 227 del 2013).

5. Ilsecondo motivo è parimenti inammissibile .

La sentenza impugnata ha dato atto della domanda relativa al maturato economico connesso all’anzianità di servizio correlata alle mansioni superiori svolte ed ha rigettato tutte le domande connesse; ha in particolare ritenuto che all’Abbate non spettasse il compendio retributivo corrispondente a quello del dirigente di terza fascia, in quanto fondato sull’erroneo presupposto dell’ottenuta equiparazione giuridica per effetto del perdurante esercizio delle mansioni superiori proprie della VII qualifica del personale ex Italter nel periodo indicato, ed haritenuto assorbita ogni altra ragione di doglianza.

La sentenza impugnata non menziona invece differenze retributive relative alle ferie,e la censura, che lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda volta ad ottenerel’inclusione nelle differenze retributive dei periodi di ferie intervenuti durante lo svolgimento di mansioni superiori e l’anzianità maturata presso il recedente datore di lavoro, difetta di autosufficienza, in quanto non riporta le statuizioni della sentenza di primo grado sul punto, né localizza gli atti introduttivi dell’Abbate.

6. Anche il terzo motivo è inammissibile.

In tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio, deve rammentarsi che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass.

SS.

UU. n. 20598 del 2008). 7.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

8. Nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, in quanto gli Assessorati non hanno svolto attività difensiva.

9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilianae l’[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 266.631,21, quale differenza tra il credito accertato e quanto corrisposto in esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo. 2. La Corte territoriale ha evidenziato che tale sentenza si era limitata a riconoscere all’Abbate le differenze retributive maturate con decorrenza dal 22.1.2002 tra il VI ed il VII livello del CCNL Edili, “eventualmente maggiorate ai sensi dell’art. 48 1° comma L.R.S. n. 21/2001”, ma aveva negato il diritto al superiore inquadramento. 3. Datale disposizione risultava, secondo il giudice di appello, c he l’obiettivo di pervenire alla piena equiparazione tra i lavoratori ex Italter ed il personale della Regione era stato perseguito attraverso l’attribuzione di un trattamento economico corrispondente a quello previsto per i dipendenti regionali “a parità di qualifica” e di anzianità di servizio, e prevedendo altresì che il trattamento economico del personale ex Italter non potesse in ogni caso superare quello attribuito al personale della Regione con pari qualifica ed anzianità di servizio. 4. Ha pertanto affermato che il meccanismo di traslazione ivi previsto operava secondo le qualifiche formali di appartenenza, senza alcun riguardo all’esercizio di mansioni superiori ed alle conseguenti aspettative di progressioni economiche. 5. Ha evidenziato che all’Abbate non era mai stata formalmente riconosciuta la qualifica di VII livello del CCNL Edili, né quella di dirigente regionale di III fascia risultante dal nuovo sistema di classificazione varato all’indomani della riforma della dirigenza regionale; ha inoltre escluso che tale effetto possa ricavarsi dall’inciso parentetico contenuto nella sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo. 6. Considerato che all’epoca del transito dell’Abbate nell’Amministrazione regionale la sua qualifica di appartenenza era immutata (VI livello CCNL Edili), ha ritenuto che l’operazione di riconduzione secondo le tabelle di equiparazione applicabili dovesse essere effettuata sulla base di tali posizioni, salvo riconoscersi, per il periodo in contestazione, le differenze retributive nascenti dalla sentenza passata in giudicato secondo i parametri indicati dalla medesima. Ha escluso che all’Abbate spettasse il compendio retributivo corrispondente a quello del dirigente di terza fascia, in quanto basato sull’erroneo presupposto dell’ottenuta equiparazione giuridica per effetto del perdurante esercizio delle mansioni superiori proprie della VII qualifica del personale ex Italter. 7. Ha escluso che all’Abbate spettasse il compendio retributivo corrispondente a quello del dirigente di terza fascia, in quanto basato sull’erroneo presupposto dell’ottenuta equiparazione giuridica per effetto del perdurante esercizio delle mansioni superiori proprie della VII qualifica del personale ex Italter. 8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con mandatoe hanno depositato memoria. DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 76 della legge regionale Sicilia n. 25/1993, dell’art. 7 della legge regionale Sicilia n. 38/1994, dell’art. 48 della legge regionale Sicilia n. 21/2001, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Deduce che l’Abbate aveva intentato il successivo giudizio per ottenere la corretta quantificazione della somma dovuta in forza della sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’Abbate il trattamento economico previsto per un dipendente inquadrato nel VII livello, categoria I super del CCNL Edili a decorrere dal 22.2.2002, nonché la differenza tra quest’ultimo e quello eventualmente superiore previsto per un pari livello (VIII secondo la tabella di equiparazione prevista dall’allegato 1 alla l.r.s. n. 38/1994). Sostiene che la sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo non aveva effettuato un riconoscimento ai fini dell’inquadramento, ma esclusivamente ai fini economici. Lamenta la violazione del giudicato, evidenziando che l’uso del termine “eventualmente” contenuto nella sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo non aveva rimandato ad una successiva valutazione del giudice il riesame del fondamento della pretesa in punto di diritto, ma aveva richiesto solo una valutazione contabile, volta ad accertare se la retribuzione del dipendente regionale equiparato fosse superiore a quella dell’Abbate. Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente valorizzato la disposizione di cui all’art. 6, comma primo, della legge regionale n. 10/2000, secondo cui nella prima applicazione della medesima legge è istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge; torna ad evidenziare che il legislatore regionale non aveva attribuito ai dipendenti ex Italterr lo status di dipendenti regionali equiparati, ma solo il relativo trattamento economico. Aggiunge che in forza dell’art. 76 della legge regionale n. 25/1993 (come modificato dall’art. 7 della legge regionale n. 38/1994) e dell’art. 48 della legge regionale n. 21/2001, il dipendente appartenente al VII livello I categoria super con più di 5 anni di anzianità è stato equiparato, ai fini economici e funzionali, al dipendente regionale inquadrato nell’VIII livello, e che la sentenza n. 1735/2010 della Corte di Appello di Palermo aveva effettuato il suddetto riconoscimento solo a fini economici. 2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi su lla domanda volta ad ottenere l’inclusione nelle differenze retributive dei periodi di ferie intervenuti durante lo svolgimento di mansioni superiori e l’anzianità maturata presso il precedentedatore di lavoro. 3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denuncia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. Addebita alla sentenza impugnata di non avere compensato le spese di lite, a fronte della condotta dell’Amministrazione regionale, che aveva dapprima determinato l’importo dovuto all’Abbate in € 133.932,13 e lo aveva poi ridotto ad € 72.592,26. 4. Ilprimo motivo è inammissibile. La censuranon assolve pienamente a gli oneri di specificazione ed allegazione (artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.), in quanto non trascrive integralmente il giudicato e non lo localizza nell’indice del ricorso. La sentenza impugnata è peraltro conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha escluso l’equiparazione a dirigenti della Regione Sicilia dei dipendenti ex ITALTER e SIRAP che non siano stati assunti in seguito a pubblica selezione; si è infatti evidenziata la necessità che ogni equiparazione di personale non assunto con concorso pubblico da una P.A. a quello che, nella stessa P.A., sia entrato in seguito al superamento di una selezione pubblica, avvenga con estrema attenzione ed evitando equiparazioni tout court che contrasterebbero con il dettato costituzionale ( v. Cass. n. 5745/2024 , che ha richiamato Cass. n. 26394/2022, che ha definito un giudizio in cui l’Abbate aveva agito unitamente ad altri lavoratori per far accertare l’illegittimità dei contratti a termine intercorsi con la Regione Siciliana dal 1993 al 2011 e ancora in essere alla data del ricorso, e per ottenere la conversione dei rapporti e la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno). Si è in particolare precisato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 113/2017,nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 legge regionale Sicilia n. 8 del 2016, ha affermato che «la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici» e, con specifico riguardo alla possibilità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato di personale proveniente da una società a partecipazione pubblica, che svolgeva incarichi dirigenziali a tempo determinato, ha evidenziatoche «un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze» (sentenza n. 167 del 2013), indicando, in particolare, che la legge «subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e preveda procedure di verifica dell’attività svolta» (sentenza n. 167 del 2013 e, tra le tante, sentenza n. 189 del 2011 e n. 215 del 2009) e che la deroga sia «contenuta entro determinati limiti percentuali» (ancora sentenza n. 167del 2013). La Corte costituzionale ha inoltre osservato che, se «il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione» (sentenza n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che«l’area delle eccezioni alla regola del concorso» sia «rigorosamente delimitata» e non si risolva «in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati» (sentenza n. 227 del 2013). 5. Ilsecondo motivo è parimenti inammissibile . La sentenza impugnata ha dato atto della domanda relativa al maturato economico connesso all’anzianità di servizio correlata alle mansioni superiori svolte ed ha rigettato tutte le domande connesse; ha in particolare ritenuto che all’Abbate non spettasse il compendio retributivo corrispondente a quello del dirigente di terza fascia, in quanto fondato sull’erroneo presupposto dell’ottenuta equiparazione giuridica per effetto del perdurante esercizio delle mansioni superiori proprie della VII qualifica del personale ex Italter nel periodo indicato, ed haritenuto assorbita ogni altra ragione di doglianza. La sentenza impugnata non menziona invece differenze retributive relative alle ferie,e la censura, che lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda volta ad ottenerel’inclusione nelle differenze retributive dei periodi di ferie intervenuti durante lo svolgimento di mansioni superiori e l’anzianità maturata presso il recedente datore di lavoro, difetta di autosufficienza, in quanto non riporta le statuizioni della sentenza di primo grado sul punto, né localizza gli atti introduttivi dell’Abbate. 6. Anche il terzo motivo è inammissibile. In tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio, deve rammentarsi che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008). 7.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 8. Nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, in quanto gli Assessorati non hanno svolto attività difensiva. 9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev