CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 34317/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20613/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro e-distribuzione SPA, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PAOLA n. 302/2022 depositata i l 22/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - ovvero [OSCURATO:SOCIETA]. - per ottenere l’accertamento della sua non debenza dell’importo di una fattura relativa al contratto di somministrazione di energia elettrica che con essa aveva stipulato. ESE si costituiva, resistendo, ed eccependo difetto di legittimazione passiva; il giudice autorizzava quindi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che si costituiva, resistendo e chiedendo il rigetto della domanda attorea. Il giudice, con sentenza n. 199/2015, disponeva l’estromissione di ESE, annullata la fattura e condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituirne l’importo -di € 2973,63 - all’attore. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, in cui ESE rimaneva contumace; Bonaiuto invece si costituiva, resistendo. L’appellante contestava la valutazione delle prove e comunque sosteneva erronea la propria condanna a restituire la somma, dal momento che era stata versata a ESE: non avrebbe quindi potuto essere condannata a restituire quel che non aveva percepito. Il Tribunale di Paola, con sentenza n. 302/2022, accogliendo l’appello, “rigetta la domanda” proposta dal Bonaiuto nei confronti dell’appellante, e condannava Bonaiuto a rifondere le spese di entrambi i gradi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi; si sono difese con rispettivo controricorso e-distribuzione S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già ESE). Memoria hanno depositato il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. Il Tribunale “erroneamente statuisce” - osserva il ricorrente - che, non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado sulla estromissione dalla causa di ESE, si è formato giudicato interno. Ad avviso del ricorrente, invece, [OSCURATO:PERSONA] aveva appellato ciò è notificato l’appello a ESE non ex articolo 392 c.p.c., “ma con regolare vocatio in ius”. E nel caso in esame, avendo l’attuale ricorrente pagato la somma da restituire a ESE, quest’ultima “era l’unica legittima alla restituzione”, mentre [OSCURATO:PERSONA] “ha provveduto solo all’attività di sostituzione del contatore”. Quindi per l’azione di ripetizione di indebito oggettivo soltanto ESE aveva legittimazione passiva, “ma poiché tale capo della sentenza è stato legittimamente impugnato da [OSCURATO:PERSONA] … il Giudice di appello avrebbe potuto, in riforma della sentenza appellata, disporre la condanna alla restituzione in capo a [OSCURATO:PERSONA]”, non essendosi “cristallizzato” giudicato interno. 1.2 [OSCURATO:PERSONA] di pace, accertato che il pagamento di Bonaiuto era un indebito, avrebbe dovuto condannare a restituirgli quanto così indebitamente ricevuto chi appunto aveva ricevuto la somma, cioè ESE, effettivamente [OSCURATO:PERSONA] non essendo parte del contratto di somministrazione da cui era insorto l’erroneo (secondo il Giudice di pace) pagamento. Pertanto il Giudice di pace aveva errato sia nell’estromettere la controparte del Bonaiuto in tale rapporto, ovvero ESE - l’unica condannabile, appunto, alla restituzione dell’indebito - , sia (e proprio per questo) nel condannare [OSCURATO:PERSONA] a restituire quanto non aveva in realtà ricevuto dall’attore. L’errore della condanna di [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto dell’appello di quest’ultima, per il suo interesse di non legittimata passiva a tale condanna; tuttavia l’errore avrebbe dovuto essere oggetto anche di interesse a impugnare, e quindi di appellare, da parte del Bonaiuto, tanto più vista l’iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] che non aveva accettata l’erronea condanna: il Bonaiuto avrebbe dovuto, quindi, proporre appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA], però, non ha impugnato la sentenza del primo giudice; il Tribunale ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto solo quello che era nell’interesse di quest’ultima appellante, cioè la sua condanna pronunciata in primo grado - anche se il Tribunale erra in dispositivo qualificando tale domanda, rigettata, come proposta dal Bonaiuto “nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”-. Si è dunque formato il giudicato dopo la sentenza di primo grado avente per contenuto l’infondatezza della domanda del Bonaiuto nei confronti di ESE. Ciò conduce al rigetto del motivo in esame, perché questo, a ben guardare, mira a dar luogo a un regresso della sequenza processuale per eliminare gli effetti derivati dall’acquiescenza del Bonaiuto rispetto alla parte della sentenza di primo grado che ha estromesso ESE nel senso di accertare che ESE nulla doveva all’attuale ricorrente. 2.1 Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. Si argomenta sull’obbligo di informare il cliente e seguire l’articolo 1375 c.p.c., in relazione al fatto che “la sostituzione del contatore è avvenuta arbitrariamente ed unilateralmente”, per cui non vi sarebbe stata correttezza nella condotta della controparte del Bonaiuto nel contratto di somministrazione. 2.2 Ciò è assorbito dal precedente motivo: il primo giudice ha negato che la responsabilità di ciò fosse di ESE, che ha “estromesso”, e questo l’attuale ricorrente non lo ha impugnato. 3.1 Con il terzo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia violazione degli articoli 132 e 156 c.p.c. per nullità della sentenza “in forza della presenza di un insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza” stessa. Si osserva che ciò avviene quando “il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo”; e nel caso in esame il giudice d’appello, nella motivazione avrebbe affermato che la sentenza va “riformata nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato l’appellante alla restituzione dell’indebito”, mentre in dispositivo “accoglie l’appello proposto e, in riforma …, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”. Quindi il dispositivo sarebbe “incoerente con la parte motiva”. 3.2 È vero che la domanda fu proposta dal Bonaiuto nei confronti di ESE, ma dal complesso motivazionale si comprende che il giudice d’appello ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] non era effettivamente la destinataria della domanda del Bonaiuto. Il motivo va pertanto rigettato. 4.1 Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Si sostiene che il giudice d’appello avrebbe errato ritenendo a carico del Bonaiuto “la soccombenza”, mentre la sua domanda “meritava accoglimento”. 4.2 Si è dinanzi ad un vero e proprio “non motivo”, essendo le spese conseguenza di quanto finora rilevato sulla infondatezza del ricorso, come accertato non erroneamente dal giudice d’appello. Non è dunque accoglibile. 5. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione del difforme andamento del giudizio di merito, per disporsi la compensazione tra le parti le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a